Fonti Regioni speciali e Province autonome

Rubriche

Sentenza n. 160/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 25/6/2019 – pubblicazione in G.U. 3/7/2019, n. 27

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 160/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni contenute nel d.l. n. 220/2003 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, nella l. n. 280/2003, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 Cost.

Sentenza n. 137/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 06/06/2019 – Pubblicazione in G. U. 12/06/2019, n. 24

 

Motivo della segnalazione

Con la sentenza che qui si segnala, la Corte costituzionale è andata a occuparsi della conformità a Costituzione di quanto previsto dagli artt. 1, commi I e II; IV e V, nonché dell’intero testo, della l.r. Puglia 19 giugno 2018, n. 27 (Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari).

Sentenza n. 108/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 09/05/2019 – Pubblicazione in G. U. 15/05/2019

Motivo della segnalazione
La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni di una legge regionale che, autoqualificandosi come legge di interpretazione autentica, incide retroattivamente in peius sul meccanismo di attualizzazione dei vitalizi degli ex consiglieri regionali, affronta la questione della distinzione fra normative di interpretazione autentica (pacificamente retroattive) e normative innovative incidenti sul legittimo affidamento dei soggetti beneficiari di un'attribuzione patrimoniale. Nel caso di specie, essa ritiene che si tratti di una disciplina innovativa, la cui retroattività è ritenuta ragionevole in considerazione del sottostante bilanciamento operato dal legislatore.

Sentenza n. 97/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 18 aprile 2019 – pubblicazione in G.U. del 24/04/2019, n. 17

Motivo della segnalazione
Nella sentenza n. 97 del 2019 la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Verona e aventi ad oggetto – in riferimento agli articoli 3 e 77, secondo comma, della Costituzione – l’articolo 84 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare: la lett. b) del comma 1, che ha inserito il comma 1-bis all’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali); la lett. i) del comma 1, nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-bis, secondo periodo, all’articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; nonché, infine, il comma 2 del medesimo articolo 84.

Sentenza n. 79/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 9/4/2019 – pubblicazione in G.U. 17/4/2019, n. 16

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 79/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili o infondate le questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178 recante Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010 n. 183. Mentre sono state dichiarate inammissibili le questioni sollevate con riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, le altre censure – formulate con riguardo agli artt. 1, 3, 76 e 97 Cost. – sono state dichiarate infondate.

Sentenza n. 77/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 9/4/2019 – pubblicazione in G.U. 17/4/2019, n. 16 

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 77/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale promossa dalla Provincia autonoma di Trento e avente ad oggetto l’art. 1, comma 828, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2010). La disposizione impugnata ha abrogato l’art. 1, comma 483, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che conteneva una clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Per effetto di questa abrogazione, risultano senz’altro applicabili alla Provincia autonoma ricorrente i premi e le sanzioni attinenti al raggiungimento del saldo in equilibrio, disciplinate all’art. 1, commi 475 e 479, della medesima legge n. 232/2016 in attuazione dell’art. 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Sentenza n. 63/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 21/03/2019 – pubblicazione in G. U. 27/03/2019, n. 13

Motivo della segnalazione
La decisione ha ad oggetto questioni sollevate dal giudice a quo in ordine a previsioni introdotte dal d.lgs. n. 72/2015 di attuazione di una direttiva dell’Unione europea in materia di attività finanziarie. A venire in rilievo è una modifica alla disciplina delle sanzioni amministrative per abuso di informazioni privilegiate.
La disposizione impugnata, nello stabilire l’inapplicabilità di una disposizione precedente a determinate fattispecie, con conseguente attenuazione del trattamento sanzionatorio, prevedeva tuttavia, che le disposizioni nuove «si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d’Italia secondo le rispettive competenze […]».

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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