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Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 14 novembre 2017, Lounes, ECLI:EU:C:2017:862Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 14 novembre 2017, Lounes, ECLI:EU:C:2017:862

Nella sentenza che si segnala, la Grande Sezione della Corte di giustizia ha ritenuto che il cittadino dell’Unione che ha esercitato la sua libertà di circolazione e soggiorno e ha acquisito, oltre alla cittadinanza dello Stato membro di origine, anche quella dello Stato membro ospitante ove si è stabilito e integrato, può avvalersi dei diritti connessi allo status di cittadino dell’Unione, in particolare a quelli previsti dall’art. 21, par. 1 TFUE, anche nei confronti di uno di tali due Stati membri. Nel caso di specie, infatti, la Corte ha affermato che i diritti riconosciuti da tale disposizione ai cittadini degli Stati membri includono quello di condurre una normale vita familiare nello Stato membro ospitante, beneficiando della vicinanza dei loro familiari e che pertanto, deve essere riconosciuto un diritto di soggiorno derivato in favore del familiare, cittadino di Paese terzo, del cittadino dell’Unione.

Sentenza della Corte di Giustizia del 18 ottobre 2017, Kalliri, ECLI:EU:C:2017:767Sentenza della Corte di Giustizia del 18 ottobre 2017, Kalliri, ECLI:EU:C:2017:767

Nella sentenza del 18 ottobre 2017, la Corte di giustizia ha stabilito che una normativa nazionale che subordina l’ammissione dei candidati al concorso per l’arruolamento alla scuola di polizia, indipendentemente dal sesso di appartenenza, ad uno stesso requisito di statura minima, costituisce una discriminazione indiretta qualora tale normativa svantaggi un numero molto più elevato di persone di sesso femminile rispetto alle persone di sesso maschile e non risulti idonea e necessaria per conseguire il legittimo obiettivo di assicurare il carattere operativo e il buon funzionamento dei servizi di polizia.

Sentenza della Corte di Giustizia (Grande sezione) del 10 ottobre 2017, causa C-413/15, Farrell, ECLI:EU:C:2017:745

Nella sentenza che si segnala, la Corte di giustizia ha chiarito il test – inizialmente enucleato nella sentenza Foster del 1990 – per determinare quando un organismo di diritto privato deve essere equiparato allo Stato ai fini, in particolare, dell’effetto diretto (verticale) delle direttive. La sentenza denota un approccio generoso della Corte, che – interpretando la propria pronuncia del 1990 – ha chiarito che i requisiti del test Foster hanno carattere alternativo e non cumulativo.

Sentenza della Corte di Giustizia (Grande sezione) del 28 marzo 2017, Rosneft, ECLI:EU:C:2017:236

Il rinvio pregiudiziale nella causa Rosneft ha fornito alla Corte di giustizia l’occasione per precisare la propria competenza nell’ambito della Politica estera e di sicurezza comune (“PESC”). In particolare, la Corte ha ritenuto di possedere una limitata competenza in via pregiudiziale rispetto ad alcune misure PESC, pur in assenza di una previsione espressa in tal senso. La High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Divisional Court) aveva infatti adito la Corte di giustizia in via pregiudiziale, chiedendo di verificare, tra l’altro, la validità di alcune disposizioni della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina1.

Causa T-754/14 Stop TTIP – Sull’ammissibilità di un’iniziativa dei cittadini UE relativa alla revoca del mandato ad avviare i negoziati per la conclusione di un accordo internazionale o all’adozione di una decisione che neghi l’autorizzazione a firmare o concludere l’accordo

Sentenza del Tribunale (prima sezione) del 10 maggio 2017, Stop TTIP, ECLI:EU:T:2017:323

Nella sentenza Stop TTIP, il Tribunale dell’Unione, pronunciandosi sull’annullamento della decisione della Commissione europea di non procedere alla registrazione di una proposta di iniziativa dei cittadini dell’Unione, ha fornito alcuni chiarimenti circa l’ambito applicativo e il contenuto dell’iniziativa. In particolare, il Tribunale ha stabilito che: 1) la nozione di atto giuridico di cui i cittadini UE possono chiedere l’adozione attraverso la proposta deve essere intesa in maniera ampia, e non può essere limitata ai soli atti giuridici dell’Unione a carattere definitivo e che producono effetti giuridici nei confronti dei terzi; 2) lo strumento dell’iniziativa dei cittadini UE può essere utilizzato anche per impedire l’adozione di un atto giuridico, o per chiedere la modifica di atti giuridici in vigore o la loro revoca, totale o parziale; 3) l’iniziativa dei cittadini europei non rappresenta un’ingerenza nello svolgimento della procedura legislativa, bensì essa costituisce un’espressione di partecipazione effettiva dei cittadini dell’Unione alla vita democratica di quest’ultima, senza compromettere l’equilibrio istituzionale voluto dai trattati.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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