Fonti statali

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Nel periodo di riferimento considerato (Gennaio 2016-Giugno 2016), non si registra l’approvazione di provvedimenti di carattere generale[1] da parte del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito ‘Garante’). Nelle presenti note si darà, pertanto, conto di alcuni provvedimenti di divieto e prescrittivi[2] da cui è, comunque, possibile ricavare principi di carattere generale, interpretativi delle norme del d. lgs. n. 196 del 30/6/2006 («Codice in materia di protezione dei dati personali», di seguito ‘Codice privacy’) e applicativi di provvedimenti generali del Garante.

Nel periodo di riferimento considerato (Aprile 2016 – Luglio 2016), l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato alcune rilevanti delibere di carattere regolamentare riguardanti la tenuta e l’organizzazione del ROC - Registro degli Operatori di Comunicazione.

L’obbligo di iscrizione al Registro si inserisce nel più vasto tema degli oneri informativi a carico degli operatori, su cui occorre soffermarsi, in via preliminare, data la diversa tipologia e finalità a essi sottesa.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha recentemente modificato il regolamento attuativo in materia di conflitto di interessi[1].

In data 21 gennaio 2016, l’Autorità ha avviato il procedimento per modificare e integrare gli artt. 9, 14 e 22, nonché aggiungere l’art. 23 al regolamento precedentemente in vigore, al fine di rendere ancora più efficace, sotto il profilo procedurale, l’attività che è chiamata ad esercitare in materia di conflitto di interessi, nonché di soddisfare determinati obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione degli atti adottati. In quella data, dunque, veniva deliberato l’avvio di una procedura di consultazione pubblica per la revisione del citato regolamento, stabilendo il termine di 30 giorni per la conclusione della consultazione. Nei termini indicati dall’Antitrust non sono pervenute osservazioni e ciò ha determinato un rapido processo di modifica del precedente regolamento, nei termini voluti dall’Autorità.

I più recenti regolamenti approvati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione risalgono al 31 maggio 2016. Essi intervengono sulla disciplina dei seguenti aspetti:

  • accesso ai documenti formati o detenuti dall’Autorità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • rimborso dei costi di riproduzione per il rilascio di copie e diritti di ricerca, ex art. 9 del Regolamento di accesso agli atti formati e detenuti dall’Autorità del 31 maggio 2016[1].

I due atti sono strettamente connessi e toccano una materia assai delicata quale è l’esercizio del diritto di accesso agli atti, recentemente interessata anche da provvedimenti legislativi di rango primario[2].

Nel periodo di riferimento considerato (Ottobre 2015-Dicembre 2015), si segnala il provvedimento prescrittivo di carattere generale[1] del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito «Garante») relativo alla «Costituzione di una banca dati relativa a morosità intenzionali della clientela del settore telefonico (S.I.Mo.I.Tel)» dell’8 ottobre 2015 n. 523[2].

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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