Fonti statali

Rubriche

L'ART ha adottato – il 23 maggio 2016 – il "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità" (d'ora in poi, Regolamento), in vigore dal 1° giugno 2016.

Ai sensi dell'art. 2, c. 27 e 28, L. 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), infatti, "[c]iascuna Autorità – quindi, anche l'Autorià de qua – ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa" (c. 27); essa "con propri regolamenti, definisce [...] le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo [...] l'ordinamento delle carriere, nonché [...] il trattamento giuridico ed economico del personale" (c. 28).

La competenza ad adottare il Regolamento de quo è, quindi, attribuita dalla legge cit.

Il Regolamento disciplina, ex art. 9 (rubricato "Funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione"), le competenze degli organi dell'Autorità, prevedendo – al primo comma –, che "[s]alva la competenza ad emanare gli atti specificamente indicati da norme di legge e di regolamento, il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo e controllo dell'attività, vigila sulla corretta attuazione degli indirizzi e adotta gli atti di preposizione agli Uffici del personale dirigente" (mio il corsivo).

Tale articolo sembrerebbe non escludere la possibilità che la competenza ad emanare atti, in ipotesi anche normativi, sia pro futuro fondata sulla base di ulteriori fonti regolamentari.

In proposito, si deve ricordare che il c. 32 del medesimo art. 2 L. n. 481/1995, cit., prevede che "s[iano] emanati, ai sensi dell'art. 17, c.2, L. 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite alle Autorità dalla presente legge" (mio il corsivo).

Non può, quindi, escludersi che – sulla base dell'art. 2, c. 32, cit. –, successivi regolamenti governativi attribuiscano all'Autorità competenze ulteriori, la cui base legale sarebbe però "debole" – richiedendo, forse, una legittimazione procedimentale ulteriore, tipica della c.d. amministrazione di risultato (o di out-put).

Nel gennaio 2016, l’IVASS ha adottato il regolamento n. 17 recante disposizioni in materia di valutazione del rischio e della solvibilità di cui al Titolo III (Esercizio dell’attività assicurativa), Capo I (Disposizioni generali), Sezione II (Sistema di governo societario), articolo 30-ter, e al Titolo XV (Vigilanza sul gruppo) Capo III (Strumenti di vigilanza sul gruppo), articolo 215-ter del codice delle assicurazioni private come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La normativa in commento si rivolge specificamente alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, nonché alle imprese di partecipazione assicurativa e a quelle di partecipazione finanziaria mista italiane che controllano almeno un’impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in Italia, in uno Stato membro o in uno Stato terzo; imprese, aventi tutte il preciso compito di calcolare la solvibilità del gruppo.

Al di là delle evidenti particolarità di natura tecnica della disciplina di cui al presente regolamento, è da rilevare, anzitutto, la complessità del quadro normativo di riferimento.

Con delibera del 28 gennaio 2016, n. 22/2016/A, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), ha aggiornato – anche in ragione dell’intervenuto D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante norme per il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” – il proprio Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, anni 2015-2017 (P.T.T.I.).

Va ricordato che l’aggiornamento annuale del P.T.T.I. (così come il Programma stesso) è previsto all’art. 8 Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, adottato con delibera dell’Autorità del 16 maggio 2014, n. 210/2014/A.

Il regolamento IVASS n. 20 del 3 maggio 2016 è stato emanato in attuazione degli articoli 189, comma 2, e 191, comma 1, lettere b) e s) del Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, nonché in conformità alle previsioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione dettate dalla direttiva n. 2009/138/CE e dal Regolamento delegato (UE) 35/2015.

Nella relazione illustrativa di accompagnamento al regolamento in esame si precisa che «tenuto conto dei principi fissati dall'art. 2, comma 4, del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, attuativo delle disposizioni contenute nell'articolo 23, comma 4, della legge n. 262/2005, il presente Regolamento non è stato posto in pubblica consultazione né sottoposto ad analisi di impatto della regolamentazione (AIR), per ragioni di necessità e urgenza legate all'avvio del nuovo regime di solvibilità introdotto dalla direttiva 2009/138/CE». Il riferimento è alla previsione secondo cui l'IVASS può «derogare alle disposizioni del Titolo II, anche prevedendo procedure e termini per l'espletamento del procedimento diversi da quelli stabiliti nel medesimo Titolo, nel caso in cui, le modalità di svolgimento del procedimento per la regolamentazione previste nel Titolo II non siano compatibili con le ragioni di necessità e urgenza o di riservatezza, connesse all'esigenza di: a) tutela dei contraenti e assicurati, ordinato svolgimento dell'attività assicurativa, trasparenza ed integrità del mercato, anche in ragione di mutamenti eccezionali delle condizioni di mercato; b) tempestiva attuazione di norme comunitarie e nazionali; c) non compromettere il conseguimento delle finalità dell'atto» (art. 2 comma 4 cit.).

Il Consiglio di Stato, VI Sezione, con la sentenza 24 maggio 2016, n. 2182, è tornato ad occuparsi del tema dell'applicazione del principio di legalità ai poteri di regolazione generale dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI).

Il giudizio verteva sulla deliberazione 612/2013/R/eel, relativa al codice di rete tipo per la distribuzione dell'energia elettrica, che, nella parte contestata, aveva previsto che le imprese distributrici potessero richiedere agli utenti del servizio di trasporto e vendita dell'energia (c.d. "traders") opportune garanzie a copertura di tutti gli obblighi derivanti dalla stipula del contratto di trasporto, "tenendo conto quindi anche degli oneri a carico del cliente finale".

In particolare, l'appellante (una società operante nel mercato elettrico in qualità di trader) contestava che la normativa primaria attribuisse all'AEEGSI il potere di imporre ai traders, con atto di regolazione, obblighi di garanzia a favore dei soggetti distributori in caso di inadempimento, da parte dei clienti, degli obblighi posti dalla legge a loro carico.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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