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sentenza 216/2022

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Udienza pubblica del 13/09/2022; Decisione del 13/09/2022
Deposito del 21/10/2022; Pubblicazione in G.U. 26/10/2022, n. 43

La decisione che qui si segnala riguarda alcune norme contenute in una legge regionale del Friuli-Venezia Giulia (L.R. 16/2021), il cui art. 4, ai commi 17 e 18, pone dei limiti e delle condizioni per l’installazione di impianti fotovoltaici sul territorio regionale.
I parametri individuati dall’Avvocatura generale dello Stato erano prima di tutto l’art. 117, tanto con riferimento al III comma, Cost. (“in relazione ai principi fondamentali determinati dalla legislazione statale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia»), quanto con riferimento al I comma, Cost. (“in relazione all’art. 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001”).

Sentenza n. 70/2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 14/04/2023 – Pubblicazione in G.U. 19/04/2023 n. 16

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 70/2023 la Corte costituzionale ha parzialmente accolto il ricorso con cui la Regione Veneto ha impugnato l’art. 1, commi 269, 534, 535, 536, 537 e 721, lettera a), della legge n. 234/2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).

Sentenza 20/2023 – La sentenza in epigrafe decide un ricorso in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti dell’intera legge della Regione Molise 23 giugno 2022, n. 11 (Organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza – Linee guida), in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione. In ordine all’ampiezza dell’impugnazione la Corte, richiamando la propria giurisprudenza (Corte cost. sent.247/2018; sent.194/2019; sent.128 e 143 del 2020), apprezza come l’impugnazione “in blocco” della legge deve essere considerata ammissibile quando, come nel caso di specie, le discipline legislative interessate siano «caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure».

Sent. n. 64/2023 – giudizio di costituzionalità in via principale

Deposito del 07/04/2023; Pubblicazione in G. U. 12/04/2023, n. 15

Motivo della segnalazione

La Corte costituzionale era chiamata a decidere in ordine alla questione di costituzionalità sollevata in via principale dallo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri, nei confronti dell’intera legge reg. Siciliana n. 8 del 2022, istitutiva della giornata della memoria dell’eruzione dell’Etna del 1669, in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., in quanto la legge impugnata, pur prevedendo l’adozione di una serie di iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione del territorio, tali da produrre nuovi oneri a carico del bilancio regionale, non indicherebbe, a detta del ricorrente, neppure in via presuntiva, la quantificazione dei relativi oneri e delle risorse con le quali farvi fronte. 

Sent. n. 63/2023 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 07/04/2023; Pubblicazione in G. U. 12/04/2023, n. 15

 

Motivo della segnalazione

La questione di costituzionalità, sollevata in via incidentale dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS), in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 111, 117, commi primo e secondo, lettere l) e m), e 136 Cost., ha ad oggetto l’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 373 del 2003, decreto legislativo di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sicilia, nella parte in cui dispone che «[q]ualora il Presidente della Regione non intenda decidere il ricorso in maniera conforme al parere del Consiglio di giustizia amministrativa, con motivata richiesta deve sottoporre l’affare alla deliberazione della Giunta regionale», mantenendo, quindi, integro il potere del Presidente della Regione Siciliana di discostarsi dal parere del CGARS, nonostante l’avvenuta soppressione, per il corrispondente rimedio nazionale, del potere in capo al Presidente della Repubblica di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato.

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