Giurisprudenza costituzionale

Rubriche

(aggiornato al 29.02.2012)

Nel periodo che intercorre tra il mese di ottobre dello scorso anno e il mese di febbraio, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha adottato due importanti regolamenti.

In data 18 ottobre 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 243) il regolamento concernente la disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (il testo completo dell'atto è altresì pubblicato sul sito della Autorità).

(aggiornato al 25.02.2012)

Nel periodo di riferimento è stato adottato un provvedimento a carattere generale sui “Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro” con il quale il Garante ha individuato le condizioni di liceità per l’installazione di sistemi di geo-localizzazione sui veicoli utilizzati nell’ambito dei rapporti lavorativi. Rilevata la necessità di utilizzare gli strumenti di localizzazione per diverse ragioni (la sicurezza, le esigenze organizzative e produttive), il Garante stabilisce le condizioni per l’uso.

Nel giugno del 2012, è stato pubblicato nel sito dell'istituto il Programma dell'attività normativa dell'Area Vigilanza per l'anno 2012, definito ai sensi dell'art. 2 del «Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262», regolamento adottato il 24 marzo 2010, e a suo tempo segnalato nel n. 2/2010 di questa rivista.

Aeeg: conferme e puntualizzazioni del Consiglio di Stato sui caratteri distintivi della potestà regolamentare in materia di distribuzione del gas naturale, sulle condizioni di compatibilità di tali caratteri con il principio di legalità, e sui limiti del sindacato giurisdizionale sull'esercizio di tale potestà

Il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza del 2 maggio 2012, n. 2521, ha avuto modo di ribadire e, al tempo stesso, precisare, una serie di posizioni e di orientamenti ormai da tempo maturati nella giurisprudenza del giudice amministrativo di secondo grado in tema di caratteri distintivi della potestà regolamentare in materia di distribuzione del gas naturale, in tema di condizioni di compatibilità di tali caratteri con il principio di legalità, e in tema di limiti del sindacato giurisdizionale sull'esercizio di tale potestà.

Nei primi mesi del 2011, la Consob aveva avviato un'opera di revisione complessiva della propria normativa regolamentare sia in materia di emittenti che in materia di mercati, volta a razionalizzare tale normativa così come a favorire l'accesso al mercato per imprese e risparmiatori.

In tale prospettiva la Commissione istituiva preliminarmente tre "Tavoli di lavoro", finalizzati alla concertazione con i rappresentanti delle imprese e dei risparmiatori, nonché con le altre Autorità, e aventi rispettivamente per oggetto: 1) la concorrenza fra sistema di regole e vigilanza; 2) il funding delle banche; 3) la semplificazione regolamentare del mercato finanziario italiano.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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