Interna corporis degli organi costituzionali

Rubriche

Sent. n. 123/2022 – giudizio di costituzionalità in via principale

Deposito del 17/05/2022 –  Pubblicazione in G. U. 18/05/2022  n. 20

 

Motivo della segnalazione

Con questa pronuncia la Corte costituzionale sottopone al proprio vaglio alcuni articoli della legge 30 dicembre 2020 n. 178, Legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Il ricorso è promosso dalla Regione Campania, la quale sottopone le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 71, 190, 195, 204, 562 e 606, della legge n. 178/ 2020, disposizioni riguardanti la determinazione dei criteri di accesso e di ripartizione delle risorse stanziate nell’ambito di fondi a destinazione vincolata istituiti in vari settori; di tal che le doglianze della Regione si concentrano non certo sulla legittimità delle norme istitutive dei fondi, quanto sul mancato coinvolgimento della regioni nelle procedure di gestione e attribuzione di risorse in materie competenza residuale o concorrente delle stesse.

Sentenza n. 219/2021 - GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Deposito del 23/11/2021; Pubblicazione in G. U. 24/11/2021 n. 47.

Motivo della segnalazione.

“Piano Casa Regione Calabria” e violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni.

Il ricorrente (il Presidente del Consiglio dei Ministri) ha censurato gli artt. 2, 3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 2, lettera b), della legge della Regione Calabria 2 luglio 2020, n. 10, recante «Modifiche e integrazioni al Piano Casa (legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)». Secondo la difesa statale, tali disposizioni – adottate dalla Regione in via del tutto autonoma, in assenza di ogni riferimento al piano paesaggistico – violerebbero la competenza legislativa esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e il principio di leale collaborazione, che impone una pianificazione concertata e condivisa, vanificando il potere dello Stato nella tutela dell’ambiente, rispetto al quale il paesaggio assume valore primario e assoluto, in linea con l’art. 9 Cost.

Sent. n. 92/2022 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 12 aprile 2022 – Pubblicazione in G.U. del 13/04/2022, n. 15

 

Motivo della segnalazione

Con ricorso R.G. n. 102 del 2020 il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, davanti alla Corte costituzionale, gli artt. 5, comma 3, 7, 10, comma 2, 18, comma 2, 19, comma 1, 23, comma 1, e 25, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 13 ottobre 2020, n. 29, recante «Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia», per violazione degli artt. 117, comma 2, lett. s); 117, comma 3, e 9 Cost.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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