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- Giurisprudenza costituzionale
L’alternativa tra udienza pubblica e camera di consiglio nel processo tributario: un caso di non violazione del giudicato costituzionale (2/2022)
Sentenza n. 73/2022 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 18/03/2022 – Pubblicazione in G.U. 23/03/2022 n. 12
Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 73/2022 la Corte costituzionale ha rigettato alcune questioni di costituzionalità dell’art. 30, comma, 1, lettera g), n. 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e degli artt. 32, comma 3, e 33 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Le disposizioni censurate rimettono alla valutazione discrezionale delle parti l’individuazione della forma della trattazione nei processi tributari di primo e di secondo grado: questa si svolge in camera di consiglia, salvo che una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza. Tale disciplina riprende quella dettata dall’art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, successivamente dichiarata incostituzionale con sentenza n. 50/1989, per contrasto con gli artt. 24, secondo comma, 53, primo comma, e 101, primo comma, della Costituzione.