Qualità della normazione

Rubriche

T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, 5 marzo 2021, n. 473
Nel contesto dell’epidemia in corso, dove è stato messo in atto un articolato sistema di risposta all’emergenza, con l’adozione di misure di mitigazione del rischio epidemico via via più restrittive a seconda della concreta situazione del territorio regionale, il potere di ordinanza sindacale è limitato ai casi in cui sia necessaria una risposta urgente – che vada al di là delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri competenti ed, eventualmente, dalle singole Regioni – a specifiche situazioni che interessino il territorio comunale.

T.A.R. SICILIA, Catania, 01 marzo 2021, n. 615
Il potere di ordinanza contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, e in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale.

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 16 febbraio 2021, n. 302

Non viene accolta l’istanza di tutela cautelare monocratica, presentata da gruppi di genitori che chiedevano la sospensione delle ordinanze del Sindaco del Comune di Castellammare di Stabia, nella parte in cui aveva disposto la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole secondarie di primo e secondo grado; la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole pubbliche dell'infanzia e primaria e la chiusura degli asili nido comunali.

T.A.R. FRIULI-VENEZIA GIULIA, Trieste, 28 maggio 2021, n. 154

È illegittima l’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 54, comma 4, del T.U.E.L. dal Comune di Gorizia per eccesso di potere, dovendo tale tipo di provvedimento trovare fondamento in una situazione eccezionale di pericolo effettivo, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, ciò costituendo il naturale corollario della “configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale” (Cons. St., sez. IV, 11 gennaio 2021, n.344; Id., sez. V, 22 marzo 2016, n. 1189; Id. sez. V, 21 febbraio 2017, n. 774; Id. sez. V, 2 ottobre 2020, n.5780).

CONS. STATO, Sez. IV, ord. 12 marzo 2021, n. 1275

Il Consiglio di Stato accoglie le istanze cautelari presentate da Arcelormittal Italia s.p.a. e Ilva s.p.a., nelle rispettive qualità di gestore e proprietaria dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, per la sospensione della sentenza del Tar Lecce che ha respinto il ricorso che le stesse avevano proposto nei confronti dell’ordinanza del Sindaco di Taranto, che aveva loro imposto di individuare e rimuovere entro 30 giorni le criticità dell’impianto che avevano dato luogo a emissioni pericolose nell’agosto 2019 e nel febbraio 2020, e in caso di omessa eliminazione del rischio di sospendere e fermare gli impianti interessati entro i successivi 30 giorni.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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