Archivio rubriche 2010

Sent. TAR SICILIA, sez. Catania, 9.7.2010, n. 2954

Il Tar Sicilia condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, pur non essendo dubitabile che l'emanazione di un'ordinanza ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.lg. 2000 n. 267 presupponga l'esistenza di una situazione eccezionale e imprevedibile, tale presupposto va interpretato nel senso che "ciò che rileva non è la circostanza, estrinseca, che il pericolo sia correlato a una situazione preesistente ovvero a un evento nuovo e imprevedibile, ma la sussistenza della necessità e della urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità che dalla stessa imputabilità all'amministrazione o a terzi della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere". In definitiva, il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, perché ciò che rileva è la dimostrazione dell'attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, sicché l'immediatezza dell'intervento urgente del sindaco va rapportata all'effettiva esistenza di una situazione di pericolo al momento di adozione dell'ordinanza (T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 2 luglio 2008, n. 1441).

Sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 28.6.2010, n. 4135

Di fronte all’adozione da parte del sindaco di una ordinanza contingibile ed urgente per impedire la collocazione di una stazione radio base, in attesa degli accertamenti di stabilità ritenuti necessari, a causa del rischio sismico gravante sul territorio interessato, la sesta sezione del Consiglio di Stato ribadisce che la potestà del sindaco di adottare provvedimenti cosiddetti “contingibili ed urgenti” – a norma del citato art. 54 d.lg. n. 267/2000 – può essere esercitata solo al fine di affrontare situazioni a carattere straordinario ed imprevedibile, in rapporto alle quali non sia possibile utilizzare gli ordinari strumenti, approntati dall’ordinamento giuridico (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. V, 11.12.2007, n. 6366, 8.5.2007, n. 2109; Cons. St., sez. VI, 5.4.2007, n. 1551). Tali situazioni – spesso individuate in corrispondenza di calamità naturali, catastrofi ed altri grandi eventi in grado di compromettere, in assenza di misure eccezionali, la vita e i beni dei cittadini, ovvero gli insediamenti e l’ambiente – non risultano in alcun modo ravvisabili nella mera sussistenza di rischio sismico, a cui il legislatore abbia già collegato ordinarie misure di prevenzione e tecniche costruttive ben precise; anche eventuali carenze documentali al riguardo – ove non collegate a specifiche e puntualmente documentate carenze strutturali, cui fossero collegabili situazioni di pericolo imminente (meramente enunciate, senza alcun principio di prova, nel caso di specie) – non potevano che essere ricomposte all’interno del procedimento unitario, previsto per le installazioni in questione dal codice delle comunicazioni elettroniche.

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Sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 15.9.2010, n. 6880

Il potere regolamentare comunale, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 36 del 2001, non può spingersi fino al punto di ritenere che al Comune sia consentito di introdurre limiti generalizzati di esposizione ai campi magnetici diversi da quelli previsti dallo Stato, ovvero di costituire deroghe pressoché generalizzate rispetto a tali limiti statali per il tramite di generalizzate interdizioni localizzative, essendo al più consentita l’individuazione di specifiche e diverse misure precauzionali, la cui idoneità al fine della “minimizzazione” emerga dallo svolgimento di compiuti ed approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico (Cons. St., VI, 16 dicembre 2009, n. 8103).

Sent. CASSAZIONE CIVILE, 9.6.2010, n. 13885

Ai sensi del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107, spetta al dirigente comunale competente, e non al sindaco, emanare provvedimenti diretti a regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli nel centro abitato, a nulla rilevando in contrario che il combinato disposto di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 285 del 1992 (nuovo Codice della Strada), attribuisca al sindaco la regolamentazione della circolazione nei centri abitati. Tale combinato disposto deve essere letto in coordinamento con il citato d.lg. n. 267, art. 107, norma successiva rispetto al codice della strada, che attribuisce ai dirigenti l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale. Rientrano quindi nelle competenze dei dirigenti anche i provvedimenti che il d.lgs. n. 285 del 1992, artt. 6 e 7, attribuiscono espressamente al sindaco, trattandosi di atti che per un verso non implicano l'esercizio di funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo ma di gestione ordinaria (nella specie per regolamentare la circolazione e la sosta nel centro abitato per ragioni di sicurezza e di ordinato flusso del traffico) e per altro verso non rientrano nelle deroghe di cui al citato d.lgs. n. 267 del 2000, artt. 50 e 54.

Sono pertanto viziate da incompetenza le ordinanze sindacali che hanno regolamentato l'uso e fissato i tempi di validità di una Zona a Traffico Limitato.

Sent. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, 4.2.2010, n. 105

L’art. 49 t.u. 267/2000 (ex art. 53, l. n. 142/1990) stabilisce che “su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione”. Conseguentemente, a pena di illegittimità, il parere di regolarità tecnica deve essere richiesto anche sugli emendamenti alla proposta di regolamento, se si consentisse, infatti, in presenza di una “delibera integralmente emendata” di prescindere dai pareri preventivi, la portata precettiva della citata disposizione sarebbe agevolmente aggirabile.

 

Parere CONSIGLIO DI STATO, Sez. I , 15.4.2010, n. 1588;  Ad. del 24.3.2010, affare n. 780

Il comune di Caulonia (RC) aveva provveduto a modificare il proprio statuto inserendo la seguente disposizione: "Il diritto all'elettorato attivo e passivo, in base alla legge, spetta nelle elezioni comunali, oltre ai cittadini italiani ed ai cittadini o elettori di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea, agli apolidi e agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia e residenti nel Comune che si trovino in una delle seguenti condizioni:

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 7.5.2010, n. 11172; Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 12.5.2010, n. 11442

La sezione tributaria richiama la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 12868 del 2005 che, superando il precedente più restrittivo orientamento, aveva statuito che lo statuto del comune -ed anche il regolamento del comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare- può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del comune, ai sensi del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 19.5.2010, n. 12270

La sezione tributaria ribadisce l’orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione (tra le molte Cass. n. 16984/2004) per il quale in base al nuovo testo dell’art. 114 Cost., lo statuto comunale, ove deliberante in materie poste al riparo dalla preferenza della legge statale o regionale, ovvero del regolamento governativo, è fonte del diritto; ne consegue che la violazione o falsa applicazione dello statuto comunale da parte del giudice di merito è denunciabile per Cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. 

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Osservatorio sulle fonti

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