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Con delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013 il Governo ha impugnato la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 25 del 2012 intitolata "Riordino istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale". Con tale legge, il Consiglio regionale ha provveduto a modificare la disciplina inerente l'assetto istituzionale ed organizzativo del servizio sanitario della Regione in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ("Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421").

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2013 il Governo ha provveduto ad impugnare la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 30 del 2012 intitolata "Adeguamento del bilancio di previsione per l'anno 2012 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario). Modifiche a disposizioni legislative".

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale, ha impugnato, in data 7 gennaio 2013, un articolo del disegno di legge n. 58 dal titolo "Norme in materia di personale. Disposizioni contabili.", approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012.

In particolare, oggetto della censura è l'art. 1, comma 1; i parametri di costituzionalità invocati sono gli articoli 117, comma 2, lett. l), 3 e 97 della Costituzione.

La disposizione impugnata ha a oggetto la proroga di contratti di personale a tempo determinato, "autorizzando sino al 30 aprile 2013 la proroga dei contratti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012, eccezion fatta per quelli relativi al personale già alle dipendenze dei dipartimenti regionali soppressi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e previa verifica della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane da parte dei dirigenti generali, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e di cui all'art. 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di utilizzazione delle stesse risorse umane anche da parte dei soggetti attuatori delle ordinanze nei settori della protezione civile, dei rifiuti e dell'ambiente, con priorità rispetto all'utilizzazione di personale non dipendente dalla Regione."

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Osservatorio sulle fonti

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