Le Rubriche dell'Osservatorio

Rubriche

A) LEGGE 8 maggio 2019, n. 42 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016. (19G00048) (GU Serie Generale n.121 del 25-05-2019).

B) LEGGE 8 maggio 2019, n. 40, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009. (19G00047) (GU Serie Generale n.117 del 21-05-2019).

C) LEGGE 3 maggio 2019, n. 39, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. (19G00046) (GU Serie Generale n.113 del 16-05-2019).

D) LEGGE 3 maggio 2019, n. 38, Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018. (19G00045) (GU Serie Generale n.112 del 15-05-2019).

E) DELIBERA 30 aprile 2019, Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. (19A03008) (GU Serie Generale n.110 del 13-05-2019).

LEGGE 24 luglio 2019, n. 87, Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017. (19G00094) (GU Serie Generale n.193 del 19-08-2019). LEGGE 24 luglio 2019, n. 88, Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012. (19G00095) (GU Serie Generale n.193 del 19-08-2019). LEGGE 24 luglio 2019, n. 90, Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015. (19G00100) (GU Serie Generale n.194 del 20-08-2019). LEGGE 24 luglio 2019, n. 91, Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015. (19G00101) (GU Serie Generale n.194 del 20-08-2019). LEGGE 29 luglio 2019, n. 79, Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016. (19G00092) (GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019). LEGGE 29 luglio 2019, n. 80, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017. (19G00091) (GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019). LEGGE 25 settembre 2019, n. 113, Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007. (19G00120) (GU Serie Generale n.243 del 16-10-2019). LEGGE 25 settembre 2019, n. 120, Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011. (19G00128) (GU Serie Generale n.247 del 21-10-2019).

Sintesi dei principali passaggi istituzionali, degli scenari giuridici aperti, e delle integrazioni all’art. 50 TUE derivanti dalla prassi

All’alba del 1° aprile 2019 il Regno Unito si è svegliato ancora Stato membro, a pieno titolo, dell’Unione europea. Il termine di due anni dalla notifica dell’intenzione di recedere previsto dall’art. 50, par. 3, TUE come spartiacque tra le opzioni dell’uscita con e senza accordo di recesso è stato infatti prorogato: non una, ma ormai due volte. Per effetto della seconda estensione il nuovo termine è il 31 ottobre 2019; al contempo, è stata prevista la possibilità di un’uscita “anticipata” del Regno Unito senza accordo (no deal) il 1° giugno 2019, laddove tale Stato non ratifichi l’accordo di recesso entro il 22 maggio 2019 né ottemperi all’obbligo di tenere le elezioni del Parlamento europeo il 23-26 maggio prossimi.

La scheda ripercorre i principali passaggi istituzionali che si sono succeduti tra l’approvazione da parte del Consiglio europeo, il 25 novembre 2018, del progetto di accordo di recesso negoziato con il Regno Unito e la decisione della stessa istituzione, il 10 aprile 2019, di accordare una seconda proroga del termine ex art. 50, par. 3, TUE1. Vengono poi delineati gli scenari giuridici aperti in virtù della seconda estensione, in termini di uscita ovvero di permanenza del Regno Unito nell’Unione, nonché le principali integrazioni alla disciplina del recesso prevista dall’art. 50 TUE quali emergono da tali recenti passaggi istituzionali.

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 14 maggio 2019, M (Révocation du statut de réfugié), cause riunite C-391/16, C-77/17 e C-78/17, ECLI:EU:C:2019:403


Nella sentenza M, la Corte di giustizia individua la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di rifugiato e il suo protocollo come parametri di interpretazione e di validità della normativa derivata dell’Unione in materia di asilo, attraverso il rinvio espresso operato dagli artt. 78 par. 1 TFUE e 18 della Carta. La Corte è quindi competente a valutare il rispetto del livello di protezione previsto dalla suddetta Convenzione da parte della normativa dell’Unione, in particolare nel caso di revoca, cessazione o rifiuto dello status di rifugiato. Infatti, benché la direttiva 2011/95/UE stabilisca un sistema normativo che contiene nozioni e criteri comuni agli Stati membri e, pertanto, specifici dell’Unione, essa è nondimeno fondata sulla Convenzione di Ginevra. Partendo da tale premessa, la Corte ha quindi sottolineato che la qualità di “rifugiato”, ai sensi della direttiva e della Convenzione, non dipende dal riconoscimento formale di questa qualità mediante la concessione dello “status di rifugiato”, il quale può essere oggetto di revoca o diniego. Rispetto ai soggetti che rispondono alle condizioni materiali di “rifugiato” ma a cui è stato revocato tale status, la Corte chiarisce che, da un lato, essi non possono essere oggetto di respingimento o espulsione, in quanto il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 4 e 19 par. 2 della Carta, fornisce una tutela maggiore rispetto alla Convenzione di Ginevra. Dall’altro lato, le persone private dello status di rifugiato devono poter continuare a godere di un certo numero di diritti previsti dalla Convenzione di Ginevra, in quanto essi non perdono la qualità di rifugiato ai sensi della detta Convenzione e non possono essere esclusi dalla protezione internazionale che l’art. 18 della Carta impone di garantirgli. Tale livello minimo di protezione prevede che gli Stati membri assicurino solo i diritti espressamente previsti dall’art. 14, par. 6, della direttiva 2011/95 nonché quelli, fra i diritti enunciati nella Convenzione di Ginevra, che sono garantiti a qualsiasi rifugiato che si trovi nel territorio di uno Stato contraente e il cui godimento non presupponga una residenza regolare.

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019, Rimšēvičs/ Lettonia, cause riunite C-202/18 e C-238/18, ECLI:EU:C:2019:139
Nella sentenza oggetto della segnalazione, la Corte di giustizia, nella composizione della Grande sezione, ha esercitato per la prima volta la competenza attribuitale dell’art. 14.2, secondo comma dello Statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea (d’ora in avanti, Statuto SEBC e BCE)1. In base a tale competenza, in presenza di determinate condizioni, il giudice dell’Unione può svolgere un controllo sulle decisioni nazionali che sollevano dall’incarico i governatori delle Banche centrali degli Stati membri2. Prima di procedere alla valutazione delle misure adottate dalla Repubblica di Lettonia nei confronti del sig. Rimšēvičs, governatore della Banca nazionale, la Corte ha chiarito la natura del ricorso di cui all’art. 14.2 dello Statuto, qualificandolo come ricorso di annullamento. Ciò comporta che il giudice dell’Unione, in presenza di determinate condizioni, ha il potere di annullare un atto adottato da un’autorità nazionale. Nel caso di specie, la Corte ha fatto uso di tale potere annullando la decisione nazionale in questione, adottata dall’Ufficio per la prevenzione e la lotta alla corruzione della Lettonia, nella parte in cui vietava al sig. Rimšēvičs di esercitare le sue funzioni di governatore della Banca centrale di Lettonia.

Osservatorio sulle fonti

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