Le Rubriche dell'Osservatorio

Rubriche

CONS. STATO, sez. V, 23 aprile 2019, n. 2572

L'atto su cui la modifica di cui si discute interviene, pur avente forma amministrativa, ha i caratteri di un regolamento provinciale, chiamato a norma dell'art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997 a disciplinare in termini generali il regime del Cosap: trattasi cioè di fonte normativa secondaria, ricondotta dallo stesso art. 63 alla generale potestà regolamentare degli enti locali in materia d'entrate di cui all'art. 52 d.lgs. n. 446 del 1997.
In ragione di ciò non può condividersi il richiamo all'annullamento in autotutela, disciplinato dall'art. 21-novies l. n. 241 del 1990, per inferirne l'effetto retroattivo della modifica apportata. Da un lato, infatti, l'istituto mal si attaglia, nei termini che la Provincia invoca, agli atti aventi natura regolamentare anziché provvedimentale; dall'altro non vale di per sé a incidere sull'effetto tendenzialmente non retroattivo delle fonti normative.

CONS. STATO, sez. V, 15 maggio 2019, n. 3143; CONS. STATO, sez. V, 15 maggio 2019, n. 3144; CONS. STATO, sez. V, 15 maggio 2019, n. 3146

Contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, il regolamento comunale per la disciplina del canone concessorio non ricognitorio, coerentemente con il suo nomen juris, ha indubbiamente contenuto normativo, in quanto individua, con previsioni generali e astratte, le tipologie di concessioni sottoposte al canone concessorio non ricognitorio, i relativi presupposti applicativi e i criteri di quantificazione del canone: per tal via, è soltanto con il successivo atto applicativo che si viene a radicare tanto l'interesse al ricorso, quanto la legittimazione a ricorrere (cfr., in analoga fattispecie, Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2017, n. 5071).

CONS. STATO, sez. VI, 29 aprile 2019, n. 2695

È jus receptum il principio (cfr., per tutti, Cons. St., VI, 3 agosto 2017 n. 3891) secondo il quale non sono legittimi gli atti o le misure comunali che limitino la localizzazione degli impianti di TLC in via generale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa, neppure per tutelare la popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, dal momento che a tale funzione provvede lo Stato attraverso la fissazione di determinati parametri inderogabili, il rispetto dei quali è verificato dai competenti organi tecnici, mentre il regolamento comunale può disciplinare il corretto insediamento degli impianti nel territorio, senza, tuttavia, porre limiti generalizzati se essi sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale.

CONS. STATO, sez. V, 17 giugno 2019, n. 4047
Le fonti primarie (in particolare l’art. 43, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 2000: "Lo statuto stabilisce i casi di decadenza e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative") rimettono allo statuto di stabilire i casi di decadenza dei consiglieri per assenza ingiustificata: l'art. 13, comma 3, dello Statuto prevede, infatti, che "I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale", senza operare distinzioni tra sessioni ordinarie e sessioni straordinarie.
Dette previsioni statutarie prevalgono sulle difformi e più restrittive previsioni regolamentari che attribuiscono rilievo al solo mancato intervento dei consiglieri alle sedute ordinarie: ciò non solo perché, in generale, i regolamenti comunali disciplinano i settori dell'attività amministrativa sulla base delle linee essenziali indicate dallo Statuto (le cui previsioni devono prevalere in caso di contrasto), ma, soprattutto, per ragioni sostanziali.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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