Le Rubriche dell'Osservatorio

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CONS. STATO, sez. V, 8 luglio 2019, n.4774

Il termine per la proposizione del ricorso decorre "per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento" (art. 21 l. n. 1034 del 1971, ratione temporis applicabile; oggi art. 41, comma 2, Cod. proc. amm.).

CONS. STATO, sez. III, 15 ottobre 2019, n.6998
Il Collegio rigetta l'eccezione sollevata dall'appellante di difetto di legittimazione a resistere in capo al Comune per mancanza della necessaria autorizzazione, osservando che nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, di cui al D. Lgs. 18/8/2000 n. 267  salva diversa previsione dello statuto comunale o dei regolamenti a cui il medesimo faccia espresso rinvio  la rappresentanza legale dell'ente compete al Sindaco, il quale non necessita di preventiva autorizzazione ad agire o a resistere in giudizio (Cons. Stato, sez. IV, 21/09/2015, n. 4395; Sez. VI, 9/6/2006 n. 3452; Cass. Civ. SS. UU. 27/6/2005 n. 13710).

CASS. CIV., sez. trib., 01 agosto 2019, n.20769
Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio (testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "ex" art. 6, comma 2) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia). Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza. U, Sentenza n. 12868 del 16/06/2005 V, anche Cass. 8083/2018).
L'autorizzazione alla lite da parte della Giunta non è più necessaria salvo che lo Statuto disponga in deroga alla previsione generale diversamente.

CASS. CIV., sez. trib., 06 agosto 2019, n. 20961; CASS. CIV., sez. trib., 06 agosto 2019, n. 20962; CASS. CIV., sez. trib., 06 agosto 2019, n. 20963; CASS. CIV., sez. trib., 06 agosto 2019, n.20964; CASS. CIV., sez. trib., 06 agosto 2019, n.20965; CASS. CIV., sez. trib., 06 agosto 2019, n.20966

Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, comma 2, al Sindaco spetta la rappresentanza legale del Comune, anche processuale, e nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale competente di stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio (ex art. 6, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267) di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente. Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza (Cass. sez. un. 12868/2005; Cass. n. 8083/2018). Di conseguenza non occorre che il Sindaco, se non vi sono deroghe alla generale previsione di legge, giustifichi i propri poteri depositando lo Statuto.

CASS. CIV., sez. III, 10 settembre 2019, n.22526

Con la sentenza la Corte di Cassazione ribadisce che, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, fonte primaria), competente a conferire al difensore del comune la procura alle liti è solo il sindaco, sicchè la Delib. della giunta comunale, quand'anche prevista dalla normativa secondaria rappresentata dallo statuto, resta un atto meramente gestionale e tecnico, privo di valenza esterna (Cass., 23/03/2016, n. 5802, pag. 3, Cass., 21/06/2018, n. 16459, pagg. 4-5).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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