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T.A.R. CALABRIA, Reggio Calabria, sez. I, 2 luglio 2019, n. 437
Ai sensi dell'art. 191 d.lg. n. 152/2006, “qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere”, il sindaco ha il potere di “emettere ... ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente”.
Per effetto di tale previsione normativa, il Comune è quindi autorizzato a ricorrere a forme di gestione dei rifiuti anche derogatorie rispetto a quelle ordinarie, purché idonee a garantire criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, come stabilito dall’art. 178 del D.lgs. n. 152/2006.
T.A.R. PIEMONTE, Torino, 25 luglio 2019, n. 837
Come ritenuto da giurisprudenza consolidata, la comunicazione di avvio del procedimento nelle ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco e il rispetto delle regole procedimentali poste a presidio della partecipazione del privato, ex art. 7, l. n. 241 del 1990, non sono necessarie essendo di pregiudizio all'urgenza di provvedere in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo che può aggravarsi con il trascorrere del tempo.
CONS. STATO, sez. IV, 9 novembre, n. 7665.
La giurisprudenza ha affermato che non sussiste "l'obbligo di avviso di avvio del procedimento quando l'ordinanza contingibile ed urgente non possa tollerare il previo contraddittorio con l'interessato a pena di svuotamento di quella effettività e particolare rapidità cui la legge preordina l'istituto in questione e di conseguente la compromissione di valori fondamentali quali quello della tutela della salute" (Cons. St., Sez. I, 29 ottobre 2008, n. 2442)" (v. Cons. St., Sez. V, 27/10/2014, n. 5308).
Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.
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