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Rubriche

Sentenza n. 240/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 7 dicembre 2021 – Pubblicazione in G.U. del 9/12/2021, n. 9

Motivo della segnalazione

Nella sentenza n. 240 del 2021 la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto il meccanismo di designazione del sindaco delle Città metropolitane previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Delrio). Nello specifico, la Corte d’appello di Catania ha censurato gli articoli 13, comma 1, e 14 della legge della Regione Siciliana n. 15 del 2015 e l’art. 1, comma 19, della legge n. 56 del 2014, per violazione degli articoli 1, 2, 3, 5, 48, 97 e 114 della Costituzione. Le disposizioni impugnate disciplinano – rispettivamente a livello regionale e nazionale – il sistema di designazione degli organi rappresentativi della Città metropolitana, stabilendo un meccanismo di identificazione ratione officii tra il sindaco del Comune capoluogo e il sindaco della Città metropolitana.

Sent. n. 66/2022 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 11/03/2022 – Pubblicazione in G. U. 16/03/2022 n. 11

 

Motivi della segnalazione
Soffermandosi sulle questioni ritenute significative dallo specifico punto di vista della Rubrica, la sentenza in oggetto è stata emessa nell’ambito di un giudizio in via incidentale promosso dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, la quale dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 81, 97, 103, 111 (questo in relazione all’«art. 6 CEDU come ripreso dall’art. 47 Carta UE») e 119, primo, secondo e quarto comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 687, secondo periodo, e 688, secondo periodo, in combinato disposto con il comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», «come interpretati autenticamente» dall’art. 1, comma 815, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), ovverosia nel presupposto interpretativo che essi, nel regolare la procedura di discarico per inesigibilità dei crediti, avrebbero «effetto anche per le società private “scorporate”». In particolare, l’art. 1, comma 815, della legge n. 160 del 2019, dispone che «[i] contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d’azienda è stato trasferito ai sensi dell’articolo 3, comma 24, lettera b)», del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (cioè alle cosiddette società private “scorporate”).

Sentenza n. 234/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 03/12/2021 – Pubblicazione in G.U. 09/12/2021 n. 49

 Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 234/2021 la Corte costituzionale, accogliendo un ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato incostituzionale l’art. 5, comma 1, della legge reg. siciliana 11 agosto 2020, n. 17 (Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia). Tale disposizione prevedeva che nelle more della costituzione dei nuovi organi dell’IZS siciliano l’Assessore regionale alla salute nominasse un commissario straordinario per lo svolgimento delle funzioni che a regime sono svolte dal consiglio di amministrazione e dal direttore generale; il commissario sarebbe rimasto in carico fino all’insediamento di tali organi.

Sent. n. 62/2022 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 10/03/2022 – Pubblicazione in G. U. 16/03/2022 n. 11

 

Motivi della segnalazione
La sentenza della Corte costituzionale risolve, con una decisione di accoglimento, questioni sollevate dal Consiglio di Stato aventi ad oggetto gli artt. 71, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 51, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Sentenza n. 231/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 02/12/2021 – Pubblicazione in G.U. 09/12/2021 n. 49

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 231/2021 la Corte costituzionale ha rigettato una questione di costituzionalità degli artt. 4, comma 1, e 6, comma 1, del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, recante disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni ed emanato in attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103.

Le disposizioni impugnate prevedono che se la pena detentiva da eseguire non supera i quattro anni il condannato può essere affidato all’ufficio di servizio sociale per i minorenni; la pena detentiva da eseguire in misura non superiore a tre anni, invece, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza o presso comunità. Secondo il giudice a quo, tali disposizioni, che per i condannati minorenni subordinano l’accesso alle misure alternative a condizioni analoghe a quelle previste per gli adulti, violerebbero gli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost.; risulterebbe violato, inoltre, l’art. 76 Cost., poiché le condizioni ivi previste per l’accesso alle misure alternative si porrebbero in contrasto coi principi fissati nella legge delega n. 103/2017, che prevedono l’ampliamento dei criteri di accesso alle misure alternative alla detenzione e l’eliminazione di ogni automatismo nella concessione dei benefici penitenziari.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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