Attività consultiva del Consiglio di Stato

Rubriche

Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62: “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”, rappresenta il terzo intervento normativo di attuazione della legge delega n. 227 del 2021 con la quale si incarica il Governo di adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. L’art. 1 della legge specifica che la revisione e il riordino devono avvenire in conformità con gli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione, con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e al relativo Protocollo opzionale (ratificati dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18)[1], con la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea e con la risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione delle persone con disabilità del 7 ottobre 2021. Dall’esame del decreto legislativo del 3 maggio 2024 appare evidente come il Governo sia effettivamente intervenuto sugli aspetti critici già segnalati dal Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità, organo posto a controllo della CRPD, nel rapporto adottato sull’Italia nel 2016[2].

Lo scorso 21 dicembre 2023, con decreto n. 434/2023, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha approvato il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (d’ora in avanti, “PNACC” o, in alternativa, “il Piano”)[1]. Sulla scorta di quanto già avvenuto in altri Stati membri dell’UE[2], anche l’Italia ha così provveduto a dotarsi di un programma di politiche di adattamento alla crisi climatica, destinate ad applicarsi sia nel lungo che nel breve periodo. L’adozione di tale provvedimento, a lungo caldeggiata[3], non poteva in effetti attendere oltre, sia alla luce del preoccupante innalzamento delle temperature raggiunto in Italia nel 2023[4], sia a fronte degli obblighi assunti a livello sovranazionale. L’Italia ha infatti da tempo aderito all’impegno di ridurre le emissioni inquinanti, nei termini delineati sia dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (anche nota con l’acronimo “UNFCCC”) del 1992[5] che dal Protocollo di Kyoto[6].

1. Premesse

La Cassazione, con la sentenza n 3924 depositata il 13 febbraio, si pronunciava nuovamente sull’interpretazione e applicazione della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, in riferimento agli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. La vicenda riguardava, in particolare, il rapporto esistente tra la decisione del Tribunale italiano per i minorenni di immediato rimpatrio nella residenza abituale e le determinazioni di merito in punto di responsabilità genitoriale del Tribunale danese[1]

Con tre recenti sentenze emesse contro lo Stato italiano, la Corte europea dei diritti dell’uomo è tornata a parlare del diritto di visita del padre non garantito dalle giurisdizioni interne, che la Corte ha definito “un problema sistemico” del nostro paese (A. e altri c. Italia, par. 102).

In caso di separazione dei genitori, come riconosciuto dal diritto internazionale e dallo stesso Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, l’interesse che dovrebbe prevalere è il superiore interesse del minore, il quale dovrebbe essere protetto nella sua integrità fisica e psicologica anche attraverso il mantenimento, laddove possibile, di un legame paritetico con entrambi i genitori. Con la riforma del 2006 del Codice civile italiano è stata introdotta in Italia la disciplina relativa all’affidamento condiviso che prevede il diritto del figlio, anche in caso di separazione personale dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Sentenza n.  98/2024 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 04/06/2024 – Pubblicazione in G. U. 05/06/2024

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 98 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime, per violazione dell'art. 76 Cost. alcune norme del decreto legislativo n. 39/2013, nelle quali sono specificate le cause di inconferibilità dell’incarico di amministratore di enti privati sottoposti a controllo pubblico, da parte degli enti locali (Province o Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti o forme associativa tra comuni aventi la medesima popolazione), limitatamente alla parte in cui le stesse norme non consentivano di conferire tale incarico a coloro i quali nell’anno precedente avessero svolto analoghi incarichi presso altri enti della stessa natura.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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