Attività consultiva del Consiglio di Stato

Rubriche

1. Con la sentenza del 6 ottobre 2023, n. 14973, Il Tribunale amministrativo del Lazio, Sezione Seconda Stralcio, con riferimento alla disciplina delle regole di comportamento delle imprese di assicurazione, ha ribadito il principio dell’ammissibilità dell’eterointegrazione delle norme primarie, non risultando sempre necessaria l’emanazione di relative norme di attuazione. Principio che, del resto, era stato già affermato con la sentenza del TAR Lazio, sez. II ter, n. 1598/2018 (a suo tempo schedata nel n. 2/2018 di questa Rivista), successivamente confermata dal Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 5468/2020 (a suo tempo schedata nel n. 3/2020 di questa Rivista).

Con la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, la Corte costituzionale è entrata nel dibattito susseguente alla sentenza cd. Lexitor della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (decisione dell’11 settembre 2019 in causa C-383/1, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE), prendendo nettamente posizione - in senso contrario a quanto previsto dal legislatore nazionale - sulla delicata questione del regime temporale degli effetti della decisione europea.

La complessità della vicenda impone una sia pur sintetica illustrazione dei suoi snodi fondamentali.

Il Tar si pronuncia sulla disapplicazione dell’articolo 23, comma 4-bis, del d.lgs. n. 164 del 2000 operata da ARERA*

1. Nella scheda concernente l’ARERA a suo tempo pubblicata nel n. 3/2022 di questa Rubrica  (https://www.osservatoriosullefonti.it/rubriche/arera-banca-d-italia-consob-ivass/4375-osf-3-2022-aai4 ), era stata data evidenza dell’avvenuta disapplicazione, da parte dell’ARERA, dell’articolo 114-ter del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 77/2020.

Tale disposizione, inserita in sede di conversione,  ha novellato l’articolo 23 del D.Lgs. n. 164 del 2000 (“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”, c.d. Decreto Letta) con l’inserimento del comma 4-bis, così formulato: “Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse già assegnate, si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica aggiorna conseguentemente i tempi per le attività istruttorie sulle domande di cui alle deliberazioni adottate in materia. A tale fine l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti” (nel prosieguo si farà riferimento alla disposizione indicandola come articolo 114-ter).

I provvedimenti con cui ARERA ha ritenuto di dover disapplicare l’articolo 114-ter, cit. sono le deliberazioni 25 ottobre 2022, 525/2022/R/gas, recante “Disposizioni in materia di applicazione del tetto al riconoscimento tariffario degli investimenti nelle località in avviamento” (disponibile su https://www.arera.it/it/docs/22/525-22.htm ), e la deliberazione 25 ottobre 2022, 528/2022/R/gas, recante “Criteri per la formulazione delle osservazioni ai bandi di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nelle località individuate dall’articolo 114-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” (disponibile su https://www.arera.it/it/docs/22/528-22.htm ).

La scheda contiene opinioni personali dell'Autore che non impegnano l'Amministrazione di appartenenza

 

1. Nella scheda concernente l’ARERA a suo tempo pubblicata nel n. 2/2022 di questa Rubrica era stata trattata la vicenda del riesame, da parte dell’Autorità, dei criteri di aggiornamento del metodo tariffario idrico del terzo periodo regolatorio ai fini del riconoscimento dei costi efficienti dell’energia elettrica.

In tale occasione, appunto, si era osservato come il Tar Lombardia, Milano, Sez. I,, in sede cautelare, avesse ordinato all’Autorità “un riesame dell’effettiva idoneità dei provvedimenti impugnati ad assicurare la copertura integrale dei costi efficienti di investimento e di esercizio” (ordinanze nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022). I pregiudizi lamentati dai gestori erano essenzialmente di due tipi: a) un pregiudizio economico, in quanto il metodo tariffario non consentiva di vedersi conguagliato per intero nella tariffa 2023 il costo dell’energia elettrica sopportato nel 2021; b) un pregiudizio finanziario, stante l’onere di anticipare i maggiori costi dell’energia che avrebbero trovato riconoscimento nelle tariffe degli anni successivi (attraverso il meccanismo del conguaglio).

Con il Regolamento n. 54 del 29 novembre 2022, “recante la disciplina dei procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’IVASS di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262”, l’IVASS ha introdotto una nuova normativa in materia, sostituendo il precedente regolamento emanato in materia n. 3 del 5 novembre 2013.

L’Istituto, in occasione della revisione periodica degli atti di regolamentazione adottati - così come previsto dagli artt. 23, comma 3, l. 262/2005 (c.d. “Legge sul Risparmio”), e 9 del detto Regolamento IVASS n. 3/2013 - ha valutato: i) l’adeguatezza del precedente regolamento, risalente al 2013, rispetto ai suoi obiettivi e al mutato quadro normativo nazionale e internazionale; ii) la sua eventuale perdurante utilità; iii) l’opportunità o la necessità di una sua revisione attraverso interventi di integrazione, modifica o abrogazione al fine di confermarne o migliorarne l’efficacia.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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