Fonti dell'Unione europea

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CASS. CIVILE, sez. II, 5 agosto 2016, n. 16596.

Il ricorrente lamentava la nullità della sentenza impugnata per difetto di rappresentanza processuale, in relazione alla violazione dell'art. 27 bis dello Statuto comunale di Alliste, nonché la violazione dell'art. 113 c.p.c. In particolare rilevava che l'atto di appello era stato proposto dal difensore del Comune sulla base di un mandato conferitogli dal Sindaco a seguito di delibera di giunta, quando invece l'art. 27 bis dello Statuto comunale conferisce i poteri di rappresentanza legale in giudizio ai dirigenti (o responsabili dei servizi).
La seconda sezione, dopo aver ricordato che le Sezioni Unite con la pronuncia n. 12868/2005 hanno chiarito che, atteso il valore di fonte paraprimaria dello statuto comunale, allo stesso è consentito di attribuire la rappresentanza processuale dell'ente anche a soggetto diverso dal Sindaco, che ne ha invece la rappresentanza istituzionale, ed in particolare al dirigente di un settore, riconosce l’invalidità della procura per l'appello che era stata conferita dal Sindaco, e conseguentemente anche l’invalidità della sentenza impugnata.

CASS. CIVILE, sez. lav., 11 ottobre 2016, n. 20428

La Corte ha dichiarato fondata l'eccezione di inammissibilità del controricorso, sollevata dal ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che "nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio ("ex" art. 6, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia). Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza" (Cass. S.U. 16.6.2005 n. 12868).

TAR CAMPANIA, Napoli, 18 luglio 2016, n. 3582

La sentenza ribadisce che l'istituto della revoca del presidente del consiglio comunale, rientrando nel novero delle "norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente", può essere legittimamente disciplinato solo dallo Statuto comunale (Tar Catania, sez. I, 11706/2015 n.1653, TAR Catania, sez. I, 18/05/2015 n. 1326).
Nel caso, relativo alla revoca del Presidente del Consiglio di Torre Annunziata, il Collegio rileva come dal punto di vista procedurale, siano state osservate le disposizioni di cui all’art.18 dello Statuto dell’ente, secondo il quale “il Presidente ed i Vicepresidenti durano in carica quanto il consiglio che li ha espressi; ciascuno di essi può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia per grave e reiterata violazione di legge, dello Statuto e dei regolamenti dell’ente, per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso, per intervenuta o motivata assenza di fiducia tra il Consiglio e il Presidente e/o i Vicepresidenti…la mozione, motivata, può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri in carica; è discussa e votata per appello nominale entro quindici giorni…”.

TAR CAMPANIA, Napoli, 18 luglio 2016, n. 3580

Il TAR Napoli, richiamandosi alla giurisprudenza precedente (TAR Cagliari, sez. II, 27/06/2011 n.664) precisa che “i consiglieri comunali, quali componenti di un'istituzione che deve operare nel rispetto della legge, hanno la possibilità di far valere un interesse morale affinché l'organo politico di appartenenza non agisca, formalmente e sostanzialmente, in violazione di legge; ma ciò non comporta la possibilità, per ciascuno di essi, di proporre ricorsi giurisdizionali avverso atti posti in essere da altri organi comunali (nella fattispecie, gli atti di nomina della giunta da parte del sindaco, ritenuti illegittimi per violazione delle disposizioni costituzionali, legislative e dello statuto comunale a tutela della pari opportunità tra i diversi sessi).

TAR LOMBARDIA, Milano, 19 luglio 2016, n. 1442

I consiglieri ricorrenti adducevano violazione di legge ed eccesso di potere per mancata consegna in tempo utile della documentazione relativa all'ordine del giorno di una seduta consiliare e per mancata consegna in tempo utile della convocazione del consiglio comunale (secondo i ricorrenti sarebbe stata infatti convocata una riunione straordinaria del consiglio comunale, con termini di convocazione ridotti, per trattare argomenti propri dell’assemblea ordinaria).
Ad avviso del TAR, l'art. 38 comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000 e il successivo art. 44 sono chiari nel prevedere la delegificazione del funzionamento del Consiglio comunale con il solo limite della necessaria presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, quale quorum costitutivo delle sedute e del diritto di chiedere la convocazione del Consiglio da parte delle minoranze, sancito dall'art. 39 comma 2. Ne consegue che rientra nelle competenze del regolamento consiliare stabilire quali siano le riunioni ordinarie e straordinarie senza che tale nozione possa desumersi dalla supposta natura delle deliberazioni da adottare.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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