Fonti dell'Unione europea

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CONS. STATO, sez. III, 28 febbraio 2018, n. 1253

La Società appellante - titolare dell'emittente "Radio Dimensione Suono", che esercita attività di radiodiffusione sonora, a carattere commerciale, in ambito nazionale, in virtù di specifico decreto del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni in data 28 febbraio 1994 - proponeva ricorso per la riforma della sentenza resa dal Tar Liguria 10015/2010, con cui era stato respinto il gravame per l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Lavagna 26 maggio 2004, n. 4655, recante l'ingiunzione alla riduzione delle emissioni mediante la presentazione di un apposito programma, a pena della sospensione dall'esercizio dell'impianto.

CONS. STATO, sez. V, 14 novembre 2017, n. 5239

In riferimento alla violazione dell'art. 7 l. legge 7 agosto 1990, n. 241, la sentenza impugnata si limita ad affermare che la situazione di emergenza sarebbe stata tale da giustificare la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, "generalmente ritenuta non necessaria per le ordinanze di siffatta natura (in relazione appunto all'urgenza della prevenzione di pericoli per la pubblica incolumità che caratterizza l'esercizio del relativo potere sindacale), salvo ipotesi particolari che nella specie non ricorrono (Cons. Stato, V, n. 5308/14)".
Per il Consiglio di Stato l'affermazione non è corretta in diritto ed è smentita in punto di fatto.

TAR PUGLIA, Lecce, 07 febbraio 2018, n. 144

Il ricorso è fondato sotto il profilo della carente motivazione dell'ordinanza adottata dal Sindaco del Comune di Grottaglie.
Ed invero, dopo una ricognizione relativa al rinvenimento, da parte di agenti della Guardia di Finanza di Martina Franca, di rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'area di pertinenza della ricorrente e alla indicazione del loro stato di abbandono sulla nuda terra, l'ordinanza adottata si limita a recare l'affermazione che "dato che lo stato dei luoghi, così come si è accertato, arreca un grave danno all'ambiente, è di estrema pericolosità per la pubblica e privata incolumità ed apporta un'alterazione sostanziale e definitiva dell'assetto urbanistico-territoriale della zona...", "ordina alla signora El. Id., di adottare...di procedere alla rimozione, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti rinvenuti con conseguente ripristino dello stato dei luoghi, nel rispetto delle procedure operative, amministrative e dei tempi indicati dall'art. 242, commi 2 e seguenti del D.lgs. 152/2006".

TAR CALABRIA, Catanzaro, 11 dicembre 2017, n. 1934

A prescindere dalla mancata denominazione dell'atto (che non sarebbe stata comunque vincolante, Cons. St., sez. III, 15 giugno 2015, n. 2956) e dall'assenza di riferimenti legislativi specifici, quella in controversia è un'ordinanza extra ordinem adottata in una situazione di emergenza, (questa sì indicata chiaramente, derivante dalla frana di un tratto di strada e consistente nel rischio imminente di "arretramento della corona di frana"), a tutela degli interessi pubblici cui è funzionale l'esercizio del potere extra ordinem previsto dall'art. 54 d.lgs. 267/2000, ovvero, al fine, nello specifico, di tutelare la "pubblica incolumità", compromessa dal pericolo di instabilità dei fabbricati.

TAR SARDEGNA, Cagliari, 8 febbraio 2018, n. 85; TAR SARDEGNA, Cagliari, 8 febbraio 2018, n. 86

L'ordinanza dirigenziale impugnata non riveste le caratteristiche del provvedimento extra ordinem ex art. 54 d.lgs. n. 267/2000, ma è stata emanata nell'esercizio del potere di ordinaria amministrazione riconducibile all'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente).
Secondo la giurisprudenza che si condivide il potere di ordinanza ex art. 14, d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 192, d.lgs. n. 152/2006) ha un diverso fondamento rispetto alle ordinanze disciplinate dall'art. 54 T.U. enti locali.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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