Fonti delle Regioni ordinarie

Rubriche

Il ruolo del giudice nazionale rispetto al bilanciamento tra la sicurezza interna degli Stati membri ed il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva. 

Con la sentenza del 16 aprile 2013 nelle cause riunite C-274/11 e C-295/11,[1] la Grande Sezione della Corte di giustizia ha respinto i ricorsi con cui il Regno di Spagna e la Repubblica italiana chiedevano l’annullamento della decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della istituzione di una tutela brevettuale unitaria.[2]

La Corte di Giustizia conferma la validità della decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria

Con la sentenza del 16 aprile 2013 nelle cause riunite C-274/11 e C-295/11,[1] la Grande Sezione della Corte di giustizia ha respinto i ricorsi con cui il Regno di Spagna e la Repubblica italiana chiedevano l’annullamento della decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della istituzione di una tutela brevettuale unitaria.[2]

Si segnala che, in data 5 aprile 2013, a seguito del quinto incontro tra la Commissione europea ed il gruppo ad hoc del Comitato direttivo per i diritti umani del Consiglio d'Europa, è stato reso pubblico un Final Report contente la versione (al momento) ultima degli strumenti relativi alla adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (47+1(2013)008, http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Accession/Meeting_reports/47_1(2013)008rev2_EN.pdf).

Si riporta di seguito il testo della Raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2013 intesa a rafforzare l'efficienza e la democrazia nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo. La Raccomandazione si muove nel solco delle nuove disposizioni introdotte dal Trattato di Lisbona allo scopo di rafforzare il principio democratico nell'Unione e la partecipazione dei cittadini alla vita democratica della stessa, attraverso l'esercizio dei diritti politici. Nel nono considerando si evidenzia appunto che «[i]ntensificare la connessione dei cittadini con il processo democratico dell'Unione è il corollario necessario di una più stretta integrazione istituzionale».

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati membri di obblighi ad essi imposti dal diritto dell'Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell'ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche.

Introduzione:

Nella parte relativa alle "Fonti Internazionali" la Rubrica si propone di monitorare gli atti normativi che, direttamente o indirettamente, presentano ricadute in materia internazionale, evidenziando le più significative novità nei rapporti tra fonti nazionali e tematiche internazionali. Essa intende, in particolare, portare l'attenzione sugli atti emanati dal legislatore nazionale al fine di adempiere agli obblighi internazionali dello Stato italiano, nonché sugli atti normativi che, pur adottati per rispondere ad esigenze interne, acquisiscono portata tale da incidere su problematiche di rilievo internazionale.

 

SOMMARIO RUBRICA "FONTI INTERNAZIONALI":

Notizia n. 1: Parziale adeguamento dell'Italia allo Statuto della Corte penale internazionale.

Notizia n. 2: La modifiche della legislazione nazionale in materia di immunità giurisdizionali degli Stati stranieri in seguito alla sentenza emessa dalla Corte internazionale di Giustizia nella controversia tra Germania e Italia.

Notizia n. 3: I comunicati del Ministero degli affari esteri pubblicati nel 2012 e relativi alla vigenza di atti internazionali e atti internazionali resi esecutivi con provvedimenti pubblicati nel 2012.

     

     1. Sull’adeguamento dell’Italia allo Statuto della Corte penale internazionale mediante legge n. 237/2012

Il Parlamento italiano ha recentemente approvato la legge n. 237/2012. Con tale legge l’Italia ha provveduto, almeno parzialmente, all’adeguamento dell’ordinamento interno con le previsioni dello Statuto della Corte penale internazionale.

Il testo adottato dal Parlamento nazionale non incide, però, significativamente sul diritto penale nazionale sostanziale. Le modifiche al codice penale riguardano soprattutto l’introduzione dei reati contro l’amministrazione della Corte penale internazionale previsti dall’articolo 70 dello Statuto della Corte.

E‘ mancata dunque l’introduzione nell’ordinamento italiano delle fattispecie penali previste nello Statuto. Ciò comporta che a distanza di ben quindici anni dalla firma dello Statuto della Corte penale internazionale da parte dello Stato italiano nel nostro ordinamento non sono ancora tipizzati i crimini previsti dalla Corte.    

 


1. Brevi cenni sulla immunità nel diritto internazionale e applicazione della norma internazionale in Italia.

Il diritto internazionale tutela l’uguaglianza e l’indipendenza degli Stati sovrani. Esiste pertanto una norma consuetudinaria che sancisce l’immunità dalla giurisdizione dello Stato estero.
La norma opera nell’ordinamento giuridico italiano in virtù dell’adeguamento automatico al diritto internazionale consuetudinario previsto dall’articolo 10 della Costituzione.
Tuttavia, i confini della norma internazionale non sono certi. Nel diritto internazionale tradizionale prevaleva la tesi dell’esistenza di una tutela assoluta. Nel diritto internazionale moderno l’immunità è relativa e occorre distinguere tra attività sovrane dello Stato (non sottoponibili a giurisdizione) e attività privatistiche (sottoponibili invece a giurisdizione). E’ la distinzione che corre tra i c.d. atti iure imperii e atti iure gestionis.

A) Comunicati del Ministero degli affari esteri pubblicati nel 2012 e relativi alla vigenza di atti internazionali. 

 

ACCORDI MULTILATERALI

-     Dichiarazione di intenti che istituisce una Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR) - Noordwijk, 17 settembre 2004 - In vigore dal 1° giugno 2012 (G.U. 11 agosto 2012 n. 187 suppl.).

-   Trattato tra Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Portogallo per l’istituzione della Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR) - Velsen, 18 ottobre 2007 - In vigore dal 1° giugno 2012 (G.U. 11 agosto 2012 n. 187 suppl.).

-     Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo - Dublino, 30 maggio 2008 - In vigore dal 1° marzo 2012 (G.U. 21 marzo 2012 n. 68).

-    Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale del 27 gennaio 1988 (CONSEU) - Parigi, 27 maggio 2010 - In vigore dal 1° maggio 2012 (G.U.18 maggio 2012 n. 115).

-     Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull' Unione Europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica - Bruxelles, 23 giugno 2010 - In vigore dal 1°dicembre 2011 (G.U. 5 marzo 2012 n. 54 suppl.).

-     Accordo di cooperazione «piano binazionale di sviluppo della regione frontaliera Perù Ecuador» - Loja, 26 ottobre 2010 - In vigore dal 31 ottobre 2011 (G.U. 5 marzo 2012 n. 54 suppl.).

 

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 [1], recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, ha sostituito la legge n. 11 del 2005 (cd. legge Buttiglione),[2] apportando significative modifiche alle modalità di intervento del Parlamento, del Governo, delle regioni e degli enti locali sia nella formazione degli atti e delle politiche UE (fase ascendente) che nell’adempimento degli obblighi UE (fase discendente).[3] Talune di queste modifiche si sono rese necessarie in conseguenza della valorizzazione del ruolo dei Parlamenti nazionali nella fase ascendente da parte del Trattato di Lisbona.[4] Tuttavia, in alcuni casi l’intervento del legislatore è stato determinato dalla esigenza di rendere più efficaci ed efficienti i meccanismi previsti dalla legge previgente. Questo è il caso, ad esempio, delle modifiche apportate al meccanismo della cd. «legge comunitaria», il principale strumento deputato, nel vigore della precedente disciplina, ad assicurare la conformità del nostro ordinamento a quello dell’Unione. Tali modifiche intendono infatti ovviare ai ritardi nell’approvazione della legge comunitaria, divenuti consueti e spesso causa dell’avvio di procedure di infrazione nei confronti dell’Italia.

Le Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, e la Decisione 2012/671/UE sulle funzioni giurisdizionali del vicepresidente della Corte di giustizia.

Nel precedente fascicolo di questa Rubrica si è dato conto delle modifiche apportate allo Statuto della Corte di giustizia dal Regolamento n. 741/2012. Di seguito si riportano due atti adottati successivamente e che si ricollegano al nuovo regolamento di procedura, in vigore dal 10 novembre 2012.

Il primo, che è stato adottato il 6 novembre 2012, è una raccomandazione, e quindi un atto non giuridicamente vincolante. Essa contiene delle raccomandazioni rivolte ai giudici nazionali e relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale da parte della Corte di Giustizia. Queste raccomandazioni mirano a riflettere le novità introdotte con questo regolamento che possono incidere sia sul principio stesso di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, sia sulle modalità di siffatti rinvii. Contengono, quindi, sia indicazioni volte ad orientare i giudici degli Stati membri circa l’opportunità di procedere ad un rinvio pregiudiziale, che indicazioni pratiche riguardo alla forma e agli effetti di un siffatto rinvio. Si sostituiscono alla nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali.[1]

Osservatorio sulle fonti

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