Fonti delle Regioni ordinarie

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ISVAP: secondo il TAR del Lazio, le circolari dell'istituto non rivestono un vero e proprio "rilievo normativo", e non sono quindi idonee ad integrare il dettato legislativo in ordine alla definizione delle fattispecie di illecito amministrativo

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, sez. II, nella sentenza 19 dicembre 2012, ha ritenuto che due circolari emanate dall'ISVAP prima dell'entrata in vigore del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005) non valessero ad integrare la normativa dettata da quest'ultimo, all'art. 101, in materia di tenuta dei registri assicurativi in ordine alla determinazione dei comportamenti punibili, ai sensi del successivo art. 310, con sanzione amministrativa pecuniaria.

Com'è noto, il D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (SPENDING REVIEW)», all'art. 13, ha previsto l'istituzione, per lo svolgimento dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo in luogo dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni provate e di interesse collettivo (ISVAP), dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

In data 3 aprile 2013 la Banca d'Italia ha adottato due provvedimenti di carattere normativo attuativi di disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2007, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (ANTIRICLICLAGGIO)».

Com'è noto, il D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (SPENDING REVIEW)», all'art. 13, ha previsto l'istituzione, per lo svolgimento dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo in luogo dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni provate e di interesse collettivo (ISVAP), dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

In data 3 aprile 2013 la Banca d'Italia ha adottato due provvedimenti di carattere normativo attuativi di disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2007, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (ANTIRICLICLAGGIO)».

L'identificazione e l'esatta collocazione delle autorità indipendenti tra gli organismi pubblici è un argomento che, fin dalla loro istituzione, ha occupato le riflessioni della dottrina e della giurisprudenza italiana.

In venti anni di dibattiti dottrinari e di sentenze, si è ormai giunti a una definizione e classificazione piuttosto precise, benché margini di dubbi e zone d'ombra, in assenza di una legislazione univoca e unica o, peggio, in presenza di tentativi maldestri di codificazione, continuino a essere presenti, tanto da far emergere a livello legislativo quella che è stata definita una "dissociazione fra forma (qualificazione testuale) e sostanza (fisionomia organizzativa)" (così G. Puccini, Il problema dell'identificazione delle autorità indipendenti fra giurisprudenza amministrativa e decreto "salva-Italia, corsivo originale, in www.osservatoriosullefonti, n. 1/2012).

Di recente, si è anche dubitato della loro appartenenza al settore delle pubbliche amministrazioni da includere nel conto economico consolidato.

L'identificazione e l'esatta collocazione delle autorità indipendenti tra gli organismi pubblici è un argomento che, fin dalla loro istituzione, ha occupato le riflessioni della dottrina e della giurisprudenza italiana.

In venti anni di dibattiti dottrinari e di sentenze, si è ormai giunti a una definizione e classificazione piuttosto precise, benché margini di dubbi e zone d'ombra, in assenza di una legislazione univoca e unica o, peggio, in presenza di tentativi maldestri di codificazione, continuino a essere presenti, tanto da far emergere a livello legislativo quella che è stata definita una "dissociazione fra forma (qualificazione testuale) e sostanza (fisionomia organizzativa)"[1].

Di recente, si è anche dubitato della loro appartenenza al settore delle pubbliche amministrazioni da includere nel conto economico consolidato.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, sez. II, nella sentenza 19 dicembre 2012, ha ritenuto che due circolari emanate dall'ISVAP prima dell'entrata in vigore del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005) non valessero ad integrare la normativa dettata da quest'ultimo, all'art. 101, in materia di tenuta dei registri assicurativi in ordine alla determinazione dei comportamenti punibili, ai sensi del successivo art. 310, con sanzione amministrativa pecuniaria.

Ogni anno la Commissione europea pubblica un report relativo alla sua attività di controllo dell’applicazione del diritto UE da parte degli Stati membri nell’anno precedente. Lo scorso 22 ottobre la Commissione ha pubblicato il 30mo report, relativo al 2012. Il report, disponibile in inglese, illustra la performance degli Stati membri con riferimento ad alcuni aspetti chiave della procedura di infrazione (quali, ad esempio, il numero delle procedure pendenti nell’anno e di quelle nuove, le aree di attività dell’Unione in cui più elevato è il tasso di mancata o incorretta attuazione, i dati relativi alla presentazione di denunce da parte di cittadini e imprese, e quelli concernenti il ricorso alla piattaforma EU Pilot); è inoltre corredato da alcuni staff working ducuments che illustrano la performance dei 27 Stati membri e le statistiche relative alle principali aree tematiche. Purtroppo, il report evidenzia una performance non soddisfacente dell’Italia, che colleziona la ‘maglietta nera’ rispetto a molteplici indicatori ‘negativi’ (oltre alle indicazioni contenute nella parte generale del report, si veda anche il più dettagliato staff working document dedicato a p. 32).

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche.

 

La decisione della Commissione di mantenere il signor Kadi nella lista delle elenco delle persone, dei gruppi e delle entità collegate ad Al-Qaeda a cui si applicano misure restrittive viola i diritti fondamentali UE.

Con la nota sentenza Kadi I,[1] la Corte di giustizia annullava il regolamento n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani,[2] nella parte relativa all’iscrizione nel suo allegato I del sig. Kadi; questi, infatti, non essendo stato informato circa gli elementi assunti a suo carico per fondare le misure restrittive adottate nei suoi confronti, era stato privato del diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva. A seguito di tale pronuncia, il presidente del comitato per le sanzioni trasmetteva l’esposizione dei motivi dell’iscrizione del sig. Kadi nell’elenco riassuntivo di tale comitato al rappresentante permanente della Francia presso l’ONU, autorizzandone la comunicazione al sig. Kadi, che veniva effettuata dalla Commissione. Contestualmente, la Commissione informava il sig. Kadi che essa intendeva mantenere l’iscrizione del suo nominativo nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 881/2002, e concedeva un termine all’interessato per far valere le sue osservazioni su tale motivazione e fornirle ogni informazione che egli ritenesse pertinente, prima che essa adottasse una decisione definitiva. Successivamente, la Commissione confermava l’iscrizione del sig. Kadi nell’allegato I del Regolamento n. 881/2002. L’interessato proponeva dunque un ricorso dinanzi al Tribunale per ottenere l’annullamento del Regolamento nella parte che lo riguardava. Con sentenza del 30 settembre 2010[3] il Tribunale accoglieva il ricorso.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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