Fonti delle Regioni ordinarie

Rubriche

Sent. TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 21.11.2012, n. 2379

Il comune può legittimamente regolamentare, per finalità di tutela dell'ambiente, del decoro urbano e dell'igiene pubblica, la distribuzione di volantini e depliants, disponendo che essi siano allocati nelle cassette dedicate alla pubblicità. Va, pertanto, respinta la censura d'invalidità del regolamento la quale adduce una illegittima limitazione dello svolgimento di un'attività imprenditoriale resa invece libera dalla legge. Le norme sulla c.d. "liberalizzazione" delle attività economiche (art. 3, d.l. 13 agosto 2011, n. 138), pur affermando il principio che "tutto quanto non è espressamente vietato dalla legge è permesso", non hanno fatto venir meno l'essenza vera della funzione della pubblica amministrazione locale in questo ambito, la quale, comunque, rimane preordinata a regolare lo svolgimento di attività economiche private che possano potenzialmente interferire con valori posti a tutela della collettività e ciò non soltanto quando dette attività siano esercitate in modo disfunzionale.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib., 31.1.2013, n. 2337; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. n. 2338

In materia di imposta comunale sugli immobili (cfr. Cass. n. 11171 e n. 15555 del 2010, n. 9315 del 2007, n. 9135 del 2005), le norme del regolamento previsto dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, adottato a norma del precedente art. 52, con il quale i comuni sono abilitati, tra l'altro, a "determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato" (lettera g), possono essere legittimamente utilizzate dal giudice, anche facendo riferimento al valore delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche, al fine di acquisire elementi di giudizio anche in relazione a periodi anteriori a quelli di emanazione del regolamento stesso, senza che ciò comporti alcuna applicazione retroattiva di norme, ma solo l'applicazione di un ragionamento presuntivo. Tali regolamenti non hanno infatti natura propriamente imperativa, ma svolgono funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, previsti dal d.l. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 62-bis e 62-sexies, convertito in l. 29 ottobre 1993, n. 427, costituenti una diretta derivazione dei redditometri o coefficienti di reddito e di ricavi previsti dal d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge l. 27 aprile 1989, n. 154, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti.

Sent. TAR Marche, sez. I, 13.11.2012, n. 730

La ricorrente titolare di autorizzazione temporanea per occupazione di suolo pubblico con dehors impugna l'ordinanza sindacale con la quale le viene ordinata la rimozione del dehors. Il sindaco ha ritenuto, infatti, che "nei giorni di festa e nello specifico durante lo svolgimento di particolari manifestazioni come il 'Cavallo di Fuoco'", "la notevole concentrazione di pubblico è tale da generare un'elevata tensione nella gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica" che rende necessario disporre la rimozione del dehors per la "pericolosità della situazione".

Sent. TAR Campania, Napoli, sez. VII, 11.10.2012, n. 4070

Non appaiono ravvisabili i presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente ex artt. 50 e 54 d.lg. 267/2000 di sospensione di lavori di installazione di impianti di telefonia mobile, in relazione alle esigenze di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, motivate con riferimento alle rimostranze della popolazione, in quanto come già il T.A.R. Campania (sent. sez. I, n. 3251 del 29.3.2004 e n. 10081 del 12.07.2004) ha avuto modo di chiarire "le proteste, pur reiterate, da parte dei cittadini non integrano quel 'pericolo per l'ordine pubblico' di cui all'art. 54, d.lg. n. 267/2000, non essendo sufficiente far riferimento ad un generico pericolo per l'ordine pubblico a legittimare la sospensione dei lavori".

Sent. TAR Basilicata, Potenza, sez. I, 5.12.2012, n. 544

Con ordinanza contingibile ed urgente il sindaco di Ferrandina invitava a lasciare liberi da persone e cose dei prefabbricati allestiti a seguito degli eventi sismici del 1980, per poter procedere alla immediata rimozione delle lastre di cemento amianto poste a copertura di detti prefabbricati allo scopo di eliminare il rischio di esposizione della popolazione alle fibre di amianto.

Sent. TAR Basilicata, sez. I, 5.12.2012, n. 557

Nel caso di specie, il sindaco del comune di Biella aveva ingiunto lo sgombero di un presidio residenziale socio-assistenziale per anziani autosufficienti e non autosufficienti a seguito di nota dell'ASL con la quale era stata segnalata la necessità di procedere alla sospensione dell'attività del Centro Sociale-Casa di Riposo per carenze sostanziali di carattere igienico sanitario.

Sent. TAR Sardegna, sez. II, 18.10.2012, n. 845

L'articolo 50, quinto comma del t.u.e.l. riconosce al sindaco, quale autorità locale, il potere di adottare provvedimenti extra ordinem in presenza di circostanze eccezionali ed imprevedibili, non fronteggiabili con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, e tali da determinare emergenze igienico-sanitarie. Al riguardo, il Tar osserva che l'esercizio legittimo di tale potere presuppone un pericolo concreto di danno grave ed imminente per la salute pubblica, dal quale discenda la necessità di un intervento tempestivo a tutela dell'incolumità dei cittadini.

Sent. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 15.11.2012, n. 1792

Il potere di ordinanza attribuito dall'art. 9 della l. 26.10.1995, n. 447 non può essere riduttivamente inteso come una mera (e, quindi, pleonastica) riproduzione, nell'ambito della normativa di settore in tema di tutela dall'inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia di sanità ed igiene pubblica, ma esso deve essere logicamente e sistematicamente interpretato nel particolare significato che assume all'interno di una normativa dettata - in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall'art. 32 della Costituzione - allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell'inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la legge n. 447/1995 (nell'art. 2, primo comma lettera "a") ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane", sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) "un pericolo per la salute umana".

Sent. Consiglio di Stato, sez. V, 5.12.2012, n. 6230

Il Consiglio di Stato premette che lo statuto comunale è diretto a fissare le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e a porre i criteri generali per il suo funzionamento, da svilupparsi in sede regolamentare. Ne risulta così accentuata l'immanenza della potestà statutaria al principio di autonomia sancito dall'art. 5 Cost. e la configurazione dello statuto come espressione dell'esistenza stessa e dell'identità dell'ordinamento giuridico locale.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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