Fonti delle Regioni ordinarie

Rubriche

Sentenza n. 71/2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 14/04/2023 – Pubblicazione in G.U. 19/04/2023 n. 16

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 71/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Liguria e avente ad oggetto l’art. 1, commi 172, 174, 563 e 564, della legge n. 234/2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024). Le disposizioni impugnate intervengono sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale (FSC), incrementandone la dotazione e stabilendo specifici vincoli di destinazione sulla relativa spesa. Le censure formulate dalla Regione ricorrente chiedevano l’eliminazione di tali vincoli di destinazione, facendo leva sui consolidati orientamenti giurisprudenziali della Corte in tema di divieto di istituzione di fondi generali a carattere vincolato; per altro verso, dall’art. 119 Cost. si possono ricavare il principio del finanziamento integrale delle funzioni attribuite ai vari livelli di governo e il principio della tipicità degli strumenti perequativi. Con riguardo alle disposizioni impugnate, la Regione ricorrente non ha contestato l’incremento della dotazione del fondo, ma il fatto che questa venga gravata da vincoli di destinazione, che permarranno anche nei prossimi esercizi finanziari. Secondo le prospettazioni della difesa regionale, in seguito alla declaratoria d’incostituzionalità delle disposizioni impugnate l’intero ammontare dei nuovi finanziamenti verrebbe ripartito fra i comuni senza più vincolo di destinazione.

Sent. n. 151/2023 - giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 18/07/2023 - Pubblicazione in G. U. del 19/07/2023

Motivo della segnalazione

Il Tribunale ordinario di Siena, in composizione monocratica, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, poi convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022, in riferimento agli artt. 73, terzo comma, 77, secondo comma, Cost., nonché al «coordinato disposto» degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7, paragrafo 1, CEDU e all’art. 15, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici.
Dopo la ricognizione del contesto normativo di riferimento, la Corte ha preliminarmente dichiarato non fondata la questione relativa alla violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., affermando innanzi tutto, che la diversità di ambiti materiali in cui interviene il decreto-legge non esclude che si possano individuare due settori più generali oggetto del provvedimento governativo, caratterizzati dagli interventi ricadenti nell’ambito del sistema penale (per ciò che riguarda la disciplina dell’ergastolo ostativo, il contrasto e la prevenzione dei raduni illegali e, appunto, il differimento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022) e dell’organizzazione sanitaria (con riguardo all’anticipazione del termine finale per la vaccinazione obbligatoria anti SARS-CoV-2).

sentenza 216/2022

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Udienza pubblica del 13/09/2022; Decisione del 13/09/2022
Deposito del 21/10/2022; Pubblicazione in G.U. 26/10/2022, n. 43

La decisione che qui si segnala riguarda alcune norme contenute in una legge regionale del Friuli-Venezia Giulia (L.R. 16/2021), il cui art. 4, ai commi 17 e 18, pone dei limiti e delle condizioni per l’installazione di impianti fotovoltaici sul territorio regionale.
I parametri individuati dall’Avvocatura generale dello Stato erano prima di tutto l’art. 117, tanto con riferimento al III comma, Cost. (“in relazione ai principi fondamentali determinati dalla legislazione statale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia»), quanto con riferimento al I comma, Cost. (“in relazione all’art. 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001”).

Sentenza n. 70/2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 14/04/2023 – Pubblicazione in G.U. 19/04/2023 n. 16

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 70/2023 la Corte costituzionale ha parzialmente accolto il ricorso con cui la Regione Veneto ha impugnato l’art. 1, commi 269, 534, 535, 536, 537 e 721, lettera a), della legge n. 234/2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).

Sent. n. 149/2023 - giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 18/07/2023 - Pubblicazione in G. U. del 19/07/2023

Motivo della segnalazione

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria aveva sollevato, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevede che la domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri possa essere presentata solo da datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, invece che da datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
Il giudice a quo espone di essere investito del ricorso proposto dal datore di lavoro per l’annullamento del provvedimento con cui la Prefettura di Genova – Sportello unico per l’immigrazione – aveva rigettato la domanda di emersione, presentata in suo favore ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, perché il richiedente non era titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo.
La norma censurata risulta alla Corte manifestamente irragionevole, in quanto stabilisce un requisito di accesso alla procedura di emersione degli stranieri dal lavoro irregolare eccessivamente restrittivo.

Sentenza 20/2023 – La sentenza in epigrafe decide un ricorso in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti dell’intera legge della Regione Molise 23 giugno 2022, n. 11 (Organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza – Linee guida), in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione. In ordine all’ampiezza dell’impugnazione la Corte, richiamando la propria giurisprudenza (Corte cost. sent.247/2018; sent.194/2019; sent.128 e 143 del 2020), apprezza come l’impugnazione “in blocco” della legge deve essere considerata ammissibile quando, come nel caso di specie, le discipline legislative interessate siano «caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure».

Sent. n. 64/2023 – giudizio di costituzionalità in via principale

Deposito del 07/04/2023; Pubblicazione in G. U. 12/04/2023, n. 15

Motivo della segnalazione

La Corte costituzionale era chiamata a decidere in ordine alla questione di costituzionalità sollevata in via principale dallo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri, nei confronti dell’intera legge reg. Siciliana n. 8 del 2022, istitutiva della giornata della memoria dell’eruzione dell’Etna del 1669, in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., in quanto la legge impugnata, pur prevedendo l’adozione di una serie di iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione del territorio, tali da produrre nuovi oneri a carico del bilancio regionale, non indicherebbe, a detta del ricorrente, neppure in via presuntiva, la quantificazione dei relativi oneri e delle risorse con le quali farvi fronte. 

Sent. n. 203 del 2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 10/11/2023 -  Pubblicazione in G. U. 15/11/2023  n. 46

Motivo della segnalazione

La decisione in epigrafe è emessa nell’ambito di un giudizio in via principale sollevato dallo Stato nei confronti della Regione Puglia per sospetta incostituzionalità dell’art.96, comma 1, della L.R. 32/2022.
A giudizio della difesa statale, tale norma, contenuta appunto nella legge di stabilità regionale 2023, incidendo sui meccanismi di indizione delle nuove elezioni in caso di scioglimento del Consiglio regionale o dimissioni del Presidente della Giunta, e -segnatamente- introducendo la precondizione della presa d’atto da parte del Consiglio Regionale, si poneva in contrasto con gli artt.art.123 e 126, terzo comma, della Costituzione, ed, altresì, con lo stesso Statuto regionale (art.22, comma 4, della L.R. Puglia 7/2004).
La questione si riferisce, dunque, al rapporto trilaterale e gerarchico che si instaura tra Costituzione, Statuto e legge regionale, in questo caso, in relazione alla materia elettorale. Con una semplificazione, in quanto la norma regionale è supposta violare tanto la Costituzione quanto lo Statuto non sussistendo invece contrasti tra Statuto e Costituzione, dal momento che il primo non devia dal sistema “normale” individuato in Costituzione, ossia l’elezione diretta del Presidente della Regione.
Invero, l’art. 122, quinto comma, Cost. non obbliga le regioni a tale scelta, poiché attribuisce loro la potestà di disciplinare la materia anche in maniera diversa. Sul piano delle fonti, comunque, per divergere dalla via ordinariamente prevista in Costituzione non è sufficiente una legge regionale ordinaria ma è necessaria una modifica o, ab origine, una previsione di carattere statutario.

Sent. n. 63/2023 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 07/04/2023; Pubblicazione in G. U. 12/04/2023, n. 15

 

Motivo della segnalazione

La questione di costituzionalità, sollevata in via incidentale dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS), in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 111, 117, commi primo e secondo, lettere l) e m), e 136 Cost., ha ad oggetto l’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 373 del 2003, decreto legislativo di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sicilia, nella parte in cui dispone che «[q]ualora il Presidente della Regione non intenda decidere il ricorso in maniera conforme al parere del Consiglio di giustizia amministrativa, con motivata richiesta deve sottoporre l’affare alla deliberazione della Giunta regionale», mantenendo, quindi, integro il potere del Presidente della Regione Siciliana di discostarsi dal parere del CGARS, nonostante l’avvenuta soppressione, per il corrispondente rimedio nazionale, del potere in capo al Presidente della Repubblica di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato.

Sent. n. 197/2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 30/10/2023;   Pubblicazione in G. U. 02/11/2023  n. 44

Motivo della segnalazione

La decisione riguarda la legittimità costituzionale dell’art. 577, terzo comma del codice penale, introdotto nell’intento di reagire al crescente fenomeno della violenza domestica e di genere, che spesso culmina nel femminicidio (art.11, comma 1, lett. c) l. 69/2019).
La legge in parola, significativamente indicata come codice rosso, si inserisce in un contesto più ampio di legislazione volta al medesimo fine, contenuta nella legge di riforma del processo penale (l. n.134/2021) e nelle recenti l. 122/2023 e l.168/2023, tesa a contrastare un fenomeno che, tuttavia, pare non dar segni concreti di regresso tanto da spingere attenta e sensibile dottrina, anche costituzionalistica, ad attivarsi per mobilitare la discussione pubblica e scientifica sulle possibili ulteriori risposte normative (v. la rubrica Quali prospettive di intervento in tema di violenza di genere? in www.lecostituzionaliste.it).
Nella sostanza, la questione di fondo concerne, appunto, la volontà di fornire protezione a soggetti deboli (sull’evoluzione della nozione v. L. Azzena, Divieto di discriminazione e posizione dei soggetti «deboli». Spunti per una teoria della debolezza, in C. Calvieri (a cura di), Divieto di discriminazione e giurisprudenza costituzionale, Torino, 2006, 35 ss.) attraverso meccanismi perlopiù indirizzati all’inasprimento delle pene, anche incidendo sull’apporto valutativo del giudice soprattutto per l’irrigidimento che tale novella comporta -segnatamente- conseguente al divieto di operare un bilanciamento con talune delle altre circostanze di natura attenuante il reato.

Sentenza n. 60/2023 - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 06/04/2023 Pubblicazione in G. U.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della Regione Sardegna 11 aprile 2022, n. 9 (Interventi vari in materia di enti locali della Sardegna. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2012 e alla legge regionale n. 3 del 2009), che consente quattro mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione fino a tremila abitanti, e tre mandati consecutivi a quelli dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti.

Osservatorio sulle fonti

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