- redazione
- Giurisprudenza costituzionale
La nuova disciplina del Fondo di solidarietà comunale: una pronuncia d’inammissibilità, in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate (2/2023)
Sentenza n. 71/2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 14/04/2023 – Pubblicazione in G.U. 19/04/2023 n. 16
Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 71/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Liguria e avente ad oggetto l’art. 1, commi 172, 174, 563 e 564, della legge n. 234/2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024). Le disposizioni impugnate intervengono sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale (FSC), incrementandone la dotazione e stabilendo specifici vincoli di destinazione sulla relativa spesa. Le censure formulate dalla Regione ricorrente chiedevano l’eliminazione di tali vincoli di destinazione, facendo leva sui consolidati orientamenti giurisprudenziali della Corte in tema di divieto di istituzione di fondi generali a carattere vincolato; per altro verso, dall’art. 119 Cost. si possono ricavare il principio del finanziamento integrale delle funzioni attribuite ai vari livelli di governo e il principio della tipicità degli strumenti perequativi. Con riguardo alle disposizioni impugnate, la Regione ricorrente non ha contestato l’incremento della dotazione del fondo, ma il fatto che questa venga gravata da vincoli di destinazione, che permarranno anche nei prossimi esercizi finanziari. Secondo le prospettazioni della difesa regionale, in seguito alla declaratoria d’incostituzionalità delle disposizioni impugnate l’intero ammontare dei nuovi finanziamenti verrebbe ripartito fra i comuni senza più vincolo di destinazione.