Fonti delle Regioni ordinarie

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CONS. STATO, sez. II, 4 gennaio 2021, n. 88

La censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento è infondata, in relazione ai consolidati orientamenti giurisprudenziali, per cui non sussiste l'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento per le ordinanze contingibili e urgenti, considerato che il presupposto per la relativa adozione è la sussistenza e l'attualità del pericolo, cioè del rischio concreto di un danno grave e imminente per l'incolumità pubblica e per l'igiene, a nulla rilevando che la situazione di pericolo sia nota da tempo; ed essendo dunque le regole procedimentali poste a presidio della partecipazione del privato, ex art. 7 della L. n. 241 del 1990, incompatibili con l'urgenza di provvedere, anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo, che può aggravarsi con il trascorrere del tempo (Consiglio di Stato, sez. V, 1 dicembre 2014, n. 5919; 19 settembre 2012, n. 4968), a pena di svuotamento di effettività e particolare celerità cui la legge preordina l'istituto (cfr. Cons. Stato Sez. V, 27 ottobre 2014, n. 5308).

T.A.R. FRIULI-VENEZIA GIULIA, Trieste, 09 agosto 2021, n. 246

L'ordinanza contingibile e urgente ex art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 può essere adottata, quando il pericolo per la pubblica incolumità non è imminente, ma consiste in una ragionevole probabilità che possa verificarsi, se non si interviene prontamente, anche se tale situazione di pericolo dura da molto tempo e potrebbe protrarsi per un lungo periodo senza alcun crollo delle parti pericolanti dell'edificio. Parimenti, non risulta ostativa all'emanazione dell'ordinanza l'assenza di una situazione accidentale e/o imprevedibile, atteso che anche in tali situazioni l'aggravarsi del pericolo non esime la p.a. dalla tempestiva adozione dei provvedimenti contingibili e urgenti, ma è altrettanto vero che nell'ordinanza nemmeno di tale ragionevole probabilità viene offerta evidente e concreta contezza.

CONS. STATO, Sez. IV, 9 febbraio 2021, n. 1192
L'ordinanza contingibile e urgente è emanata sul presupposto dell'urgenza, è finalisticamente orientata a cautelare l'incolumità e la salute pubblica e ha carattere ripristinatorio.
Alla luce del chiaro tenore letterale di cui all'art. 7, comma 1, legge n. 241/1990, la comunicazione di avvio è effettuata, tra gli altri presupposti, solo "Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento (...)".

T.A.R. FRIULI-VENEZIA GIULIA, Trieste, 09 agosto 2021, n. 246

Presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente ex art. 54, d.lgs. n. 267/2000 sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità. Il potere di ordinanza presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, e in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale.

T.A.R. LOMBARDIA, Milano, 4 novembre 2020, n. 2063

L'art. 50 comma 5 D. Lgs. 267/2000 conferisce infatti il relativo potere al Sindaco, tra l'altro, in caso di "emergenze sanitarie o di igiene pubblica". Le circostanze rilevate dai NAS (ospiti ricoverati presso la struttura pur necessitando di assistenza di grado più elevato rispetto a quella fornita da -OMISSIS-; farmaci scaduti o detenuti illegalmente) configuravano il presupposto emergenziale sanitario individuato dalla norma citata. A fronte di quanto verbalizzato dai Carabinieri, si rendeva necessario, per una situazione non prevedibile e casuale (dunque contingibile), un subitaneo intervento a tutela della salute degli ospiti; la situazione non risultava dunque fronteggiabile mediante l'attività provvedimentale ordinaria (di qui la straordinarietà) e imponeva al Sindaco di adottare atti immediati e non rinviabili nel tempo, con conseguente indifferibilità e urgenza di provvedere (cfr: TAR Campania, Salerno, II, 21 agosto 2017 n. 1304; TAR Emilia-Romagna, Bologna, II, 23 marzo 2018 n. 270).

T.A.R. LOMBARDIA, Milano, 05 agosto 2021, n. 1889

Le ordinanze sindacali contingibili e urgenti non hanno natura sanzionatoria, dunque non sono necessariamente dirette nei confronti del soggetto che sia responsabile della situazione emergenziale cui le stesse mirano a far fronte; tali provvedimenti costituiscono infatti strumenti che, anche parzialmente in deroga alla tassatività e tipicità del provvedimento amministrativo (corollari del principio di legalità di cui all'art. 97 della Costituzione), consentono all'Amministrazione di agire prontamente per la rimozione di una situazione di pericolo attuale, per cui è evidente che il soggetto tenuto a porre in essere la condotta diretta alla risoluzione della situazione emergenziale deve essere individuato in termini di coerenza con la necessità di agire immediatamente; per tale ragione, demandando a un momento successivo l'individuazione del responsabile e le eventuali rivalse nei confronti di quest'ultimo, le condotte risolutive individuate dalla p.a. devono essere poste a carico del soggetto che si trova nella materiale disponibilità del bene, e che ha dunque concreta possibilità di eseguire immantinente quanto ordinato.

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 9 novembre 2020, n. 5066

I presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente risiedono nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché nella provvisorietà e nella temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità (Cons. Stato, Sez. II, 11 luglio 2020, n. 4474).

CONS. STATO, sez. II, 11 ottobre 2021, n. 6764

In base all'art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sindaco, come ufficiale del governo, ha il potere di assumere provvedimenti contingibili ed urgenti nell'interesse della pubblica incolumità e quindi anche di prescrivere al proprietario di un sito inquinato, a prescindere da ogni accertamento sulle sue responsabilità, di adottare misure di "messa in sicurezza d'emergenza" dell'area. Osserva il Consiglio di Stato che "lo stesso Comune appellante erra nel richiamare a sostegno della propria tesi il fatto che i provvedimenti di urgenza contenuti nelle ordinanze impugnate non possono che essere rivolti al proprietario dell'area, unico soggetto che nel caso in esame ha il potere di intervenire sul sito. Si tratta di una considerazione valida appunto per le sole misure urgenti (messa in sicurezza), che non sono state travolte dall'impugnata sentenza proprio perché in relazione a queste, e solo a queste, possono essere esercitati i poteri del Sindaco ex art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000, anche prescindendo dall'accertamento della responsabilità dell'inquinamento (accertamento i cui tempi sarebbero in molti casi, compreso quello in esame, incompatibili con l'urgenza di garantire la sicurezza del sito)".

 

T.A.R. EMILIA-ROMAGNA, Parma, 11 novembre 2020, n. 199

Il ricorso allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente è condizionato dalla sussistenza di un pericolo concreto, che imponga di provvedere in via d'urgenza, con strumenti extra ordinem, per fronteggiare emergenze sanitarie o porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento, debitamente motivate a seguito di approfondita istruttoria.

CONS. STATO, sez. II, 13 settembre 2021, n. 6259

L'art. 38, co. 2, della legge n. 142/1990, prevedeva che il sindaco potesse emettere "provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini", sicché la contestazione circa la concreta salubrità dell'alloggio non è dirimente, stante l'espressa possibilità di adozione di ordinanze contingibili e urgenti anche in materia di edilizia locale.
Inoltre nella fattispecie sussistevano sia il requisito della contingibilità che quello dell'urgenza.
Segnatamente vi era la necessità, intesa come situazione di fatto, di derogare agli ordinari mezzi offerti dalla legislazione, tenuto conto delle presumibili serie probabilità di pericolo nei confronti dello specifico interesse pubblico da salvaguardare (contingibilità) e vi era l'urgenza, consistente nell'esigenza di non differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno a breve distanza di tempo.

T.A.R. TOSCANA, Firenze, 18 novembre 2020, n. 1421

Le ordinanze contingibili e urgenti costituiscono provvedimenti extra ordinem, ai quali il Sindaco può ricorrere, derogando al principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, allorquando sussistano gli stringenti requisiti previsti dal nostro ordinamento.
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale il potere di emanare provvedimenti extra ordinem da parte del Sindaco è previsto da vere e proprie norme di chiusura del sistema intese ad ovviare a pericoli eccezionali, cioè a situazioni contingibili e urgenti e può essere esercitato solo in presenza di pericoli non fronteggiabili con il ricorso a ordinari e tipici poteri amministrativi e non per affrontare situazioni comunque rimediabili con l'esercizio di poteri tipici.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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