T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 28 ottobre 2021, n. 6777
Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione: salva restando la possibilità per lo statuto comunale competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio (L. n. 142 del 1990, "ex" art. 36 e 35; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 6, comma 2, testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia: Cass. sez. un. 12868/2005; 186/2001) (Cassazione Civile, sez. I, 20 marzo 2014, n. 6555).