Fonti Regioni speciali e Province autonome

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Sentenza n. 219/2021 - GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Deposito del 23/11/2021; Pubblicazione in G. U. 24/11/2021 n. 47.

Motivo della segnalazione.

“Piano Casa Regione Calabria” e violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni.

Il ricorrente (il Presidente del Consiglio dei Ministri) ha censurato gli artt. 2, 3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 2, lettera b), della legge della Regione Calabria 2 luglio 2020, n. 10, recante «Modifiche e integrazioni al Piano Casa (legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)». Secondo la difesa statale, tali disposizioni – adottate dalla Regione in via del tutto autonoma, in assenza di ogni riferimento al piano paesaggistico – violerebbero la competenza legislativa esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e il principio di leale collaborazione, che impone una pianificazione concertata e condivisa, vanificando il potere dello Stato nella tutela dell’ambiente, rispetto al quale il paesaggio assume valore primario e assoluto, in linea con l’art. 9 Cost.

Sent. n. 92/2022 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 12 aprile 2022 – Pubblicazione in G.U. del 13/04/2022, n. 15

 

Motivo della segnalazione

Con ricorso R.G. n. 102 del 2020 il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, davanti alla Corte costituzionale, gli artt. 5, comma 3, 7, 10, comma 2, 18, comma 2, 19, comma 1, 23, comma 1, e 25, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 13 ottobre 2020, n. 29, recante «Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia», per violazione degli artt. 117, comma 2, lett. s); 117, comma 3, e 9 Cost.

Ordinanza n. 214/2021 - GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Deposito del 11/11/2021. - Pubblicazione in G. U. 17/11/2021.

Motivo della segnalazione.

Divieto di giudizio abbreviato anche nell’ipotesi di una pena in concreto diversa dall’ergastolo.

Con ordinanza del 14 luglio 2020, pervenuta alla cancelleria della Corte il 25 agosto 2021,  il  Giudice  dell’udienza  preliminare  del  Tribunale  ordinario  di  Foggia  ha  sollevato  questione  di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 438, comma 1-bis, del codice di  procedura  penale,  come  introdotto  dall’art.  1,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  12  aprile  2019,  n.  33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo), «quanto meno nella parte in cui non contempla (e quindi non fa salva) la possibilità per l’imputato di accedere al rito abbreviato nelle ipotesi  in  cui  ricorrano  dati  fattuali  certi  riferibili  al  fatto  (modalità  oggettive  della  condotta)  ovvero  alla persona dell’imputato (quale nel caso in esame, il vizio parziale di mente), che consentano di ipotizzare, sul piano del giudizio prognostico, l’irrogazione, in caso di condanna, di una pena diversa dall’ergastolo».

Sentenza n. 77/2022 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 25/03/2022 – Pubblicazione in G.U. 30/03/2022 n. 13

 

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 77/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 4 della legge reg. Abruzzo 23 aprile 2021, n. 8 (Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni).

La disposizione in questione, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, prevedeva che nelle more dell’individuazione in via amministrativa delle aree e dei siti inidonei all’installazione di specifici impianti da fonti rinnovabili, così come previsto dalle linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, fossero sospese le installazioni non ancora autorizzate di impianti di produzione di energia eolica di ogni tipologia e le grandi installazioni di fotovoltaico posizionato a terra e di impianti per il trattamento dei rifiuti nelle zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale.

Ordinanza n.  260/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 28/12/2021 – Pubblicazione in G. U. 29/12/2021

Motivo della segnalazione

La decisione si segnala per alcune precisazioni in essa contenute, riguardanti la discrezionalità particolarmente ampia che deve riconoscersi al legislatore delegato nell'attuazione di deleghe finalizzate ad adeguare l'ordinamento a fonti sovranazionali: nel caso di specie, per l'adattamento del codice sul trattamento dei dati personali al regolamento n. 679/2016/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Più nel dettaglio, viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Verona in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 101 del 2018, che prevede, con decorrenza dalla sua entrata in vigore, l'interruzione del termine di prescrizione, ex lege relativamente ai procedimenti sanzionatori soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 196 del 2003 che, alla data di applicazione del regolamento n. 679/2016/UE, siano stati avviati, ma non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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