- Alessandra Favi
- Fonti dell'Unione europea
La CGUE si pronuncia per la validità della direttiva PNR, letta alla luce degli artt. 7 e 8 della Carta, ma ritiene in contrasto con il diritto dell’Unione la normativa belga che vi dà attuazione (2/2022)
Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains, causa C-817/19, ECLI:EU:C:2022:491
Nella sentenza Ligue des droits humains, la Corte di giustizia è stata chiamata a pronunciarsi, tra l’altro, circa la validità della direttiva PNR alla luce dei diritti fondamentali sanciti dagli artt. 7 e 8 della Carta, nonché dell’art. 52, par. 1, della stessa. La Corte di giustizia si sofferma in particolare sul rispetto del principio di proporzionalità e sul carattere necessario delle ingerenze risultati dalla direttiva PNR ai diritti fondamentali citati. La Corte di giustizia, al termine del proprio lungo ragionamento, arriva alla conclusione che il trasferimento, il trattamento e la conservazione dei dati PNR previsti da tale direttiva possono essere considerati come limitati allo stretto necessario ai fini della lotta contro i reati di terrorismo e i reati gravi, a condizione che i poteri previsti da detta direttiva siano interpretati secondo quanto statuito dalla Corte di giustizia stessa.