Fonti Regioni speciali e Province autonome

Rubriche

La figura del collaboratore parlamentare, nonostante assuma particolare rilevanza nel coadiuvare il deputato o il senatore nello svolgimento del suo mandato, è da sempre stata oggetto, in Italia, di una tutela alquanto lacunosa. È un tema lungamente affrontato e oggetto di confronto tra la categoria e le istituzioni interessate. Più volte è stato oggetto di specifici ordini del giorno proposti in sede di approvazione del bilancio interno delle Camere. Tuttavia, si è arrivati ad avere una disciplina del ruolo, delle mansioni e del trattamento economico del collaboratore parlamentare solo al termine della XVIII legislatura e limitatamente alla Camera dei deputati.

Il 26 aprile 2022 il Consiglio di Presidenza del Senato ha adottato, ai sensi dell’art. 12 comma 2-bis del regolamento, il codice di condotta dei senatori. Pubblicato sul sito internet dell’Assemblea circa un anno dopo, si pone l’obiettivo di disciplinare il comportamento del personale elettivo indicando principi e regole cui esso deve attenersi nell’esercizio del proprio mandato. L’atto, composto da otto articoli, si inserisce nel quadro di una serie di iniziative volte a disciplinare il rapporto tra etica e politica dando attuazione, nell’ambito del diritto parlamentare, alle norme costituzionali previste a partire dagli artt. 54 e 67 della Costituzione (“disciplina e onore” nello svolgimento delle cariche pubbliche e rappresentanza nazionale). Peraltro, attraverso la delibera del Consiglio di Presidenza dell’aprile 2022, non solo viene implementata la prescrizione regolamentare ex art. 12, così come novellata a seguito della riforma del regolamento del dicembre 2017, ma viene ridotto sensibilmente il disallineamento sul tema in questione rispetto alla Camera dei deputati che, con delibera della Giunta per il regolamento del 12 aprile 2016, aveva adottato un proprio codice di condotta per i parlamentari.

1. Un tema che merita attenzione è il fatto che, durante il passaggio tra una legislatura e un’altra, a causa dei fisiologici tempi di organizzazione dei vari uffici, la tutela giurisdizionale garantita dalle Camere mediante gli organi di autodichia potrebbe risentirne. Per questo motivo, sia alla Camera che al Senato “al fine di garantire la necessaria continuità della tutela giurisdizionale, i componenti della Commissione Contenziosa e del Consiglio di Garanzia del Senato [e della Commissione giurisdizionale alla Camera] della scorsa Legislatura esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti”. La particolarità è che i membri degli organi giurisdizionali continuano a svolgere le proprie funzioni anche se non rieletti parlamentari, determinandosi una particolare forma di prorogatio della funzione, distinta dalla cessazione della carica di parlamentare (come, per esempio, è accaduto al Presidente della Commissione conteziosa al Senato), con una ultrattività dei poteri nell’organo giurisdizionale. Occorre notare che con questo meccanismo, per un breve periodo, un soggetto esterno al Parlamento si trova a poter giudicare su questioni interne alle Camere (come segnalato dal deputato Fiano nella seduta della Giunta del Regolamento del 10 marzo 2021). Con questa ultrattività, Camera e Senato hanno tentato di garantire la continuità giurisdizionale ed evitare ulteriori disparità di trattamento rispetto alle giurisdizioni ordinaria o amministrativa, che non conoscono interruzioni

1. Il passaggio tra la XVIII e la XIX legislatura si è realizzato in un delicato frangente sia per la necessaria attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sia perché si inserisce nella fase iniziale del più ampio procedimento che dovrebbe portare all’approvazione della legge di bilancio. Per questo ha ricoperto una particolare importanza l’istituzione, seppure per un periodo tutto sommato breve, delle Commissioni speciali per l’esame degli atti urgenti presentati dal Governo.

Nel periodo che è intercorso tra la convocazione della prima seduta delle nuove Camere (13 ottobre 2022) e l’istituzione delle Commissioni permanenti competenti per materia (che si è completata a metà del mese successivo) il Parlamento ha dovuto garantire l’esame e l’eventuale approvazione degli atti urgenti che sono stati adottati dal Governo.

1. Due anni di pandemia hanno modificato il funzionamento delle regole per la qualità della normazione. E’ questa la tesi dell’Annuario 2020 curato da G. Mazzantini e L. Tafani dal titolo “L’analisi di impatto e gli altri strumenti per la qualità della regolazione”, pubblicato dall’Osservatorio AIR della Presidenza del Consiglio e oggetto di un dibattito pubblico venerdì 18 marzo.

Dodici sono i contributi dell’Annuario, relativi alle amministrazioni statali e alle autorità indipendenti. Di queste ultime non ci occupiamo perché le vicende delle autorità indipendenti sono una diversa dalle altre e richiederebbero uno spazio che va oltre quello di cui disponiamo in questa rubrica.

In Italia la buona qualità della normazione è patrimonio esclusivo dei tecnici; non è così a livello OCSE e Unione Europea.

1. Nel numero precedente di questa rivista abbiamo dato notizia della nomina di Nicola Lupo come coordinatore della nuova struttura per l’attuazione del PNRR denominata UNITA’ PER LA RAZIONALIZZAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLA REGOLAZIONE prevista dall’art. 5 del DL 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021. Lupo è stato nominato con DPCM 13 settembre 2021. L’UNITA’ invece è stata istituita prima con il DPCM 28 giugno 2021, modificato, dopo la nomina del coordinatore, dal DPCM 11 novembre 2022. Ne fanno parte due dirigenti, quattro unità di personale non dirigenziale in posizione di comando dai Ministeri e 10 esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati dalla Presidenza del consiglio.
Tutti questi atti non sono reperibili in rete (o, almeno, io non li ho trovati) cosicché non è possibile sapere se l’individuazione degli esperti è stata fatta dai partiti che sostengono il Governo o, come spero, è il coordinatore che si è scelto i suoi collaboratori tenendo conto, naturalmente, delle eventuali proposte dei partiti e non solo.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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