Fonti Regioni speciali e Province autonome

Rubriche

Il TAR Lombardia, Milano, Sez. II, con la sentenza 8 ottobre 2018, n. 2226, ha annullato parzialmente una decisione giustiziale dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (oggi Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA), che, accogliendo un reclamo proposto da un venditore al dettaglio di gas naturale contro un distributore di gas naturale, aveva statuito di porre a carico del distributore parte della penale che il venditore al dettaglio avrebbe dovuto corrispondere al proprio fornitore all’ingrosso (c.d. “shipper”) per il superamento della capacità contrattualmente impegnata con quest’ultimo. Nel caso oggetto di reclamo, l’applicazione della penale per il superamento dei limiti contrattuali derivava da un errore del distributore, consistente nella mancata comunicazione al responsabile del bilanciamento (Snam Rete Gas S.p.A.) dei dati di prelievo per il mese di settembre 2016, relativi all’impianto di distribuzione identificato dal codice ReMi 34502203, funzionali alla determinazione delle partite fisiche ed economiche di bilanciamento.

Il TAR Lombardia estende ai procedimenti sanzionatori dell’ARERA il principio secondo cui, nei settori regolati da Autorità indipendenti, la caduta della “legalità sostanziale” va compensata con il rafforzamento della “legalità procedurale” (TAR Lombardia, Milano, Sez. II, sentenze 31 ottobre 2018, nn. 2455, 2456 e 2458)

Con tre pronunce, pubblicate lo stesso giorno e di contenuto sostanzialmente identico, il TAR Lombardia, Milano, Sez. II, ha annullato altrettante sanzioni amministrative pecuniarie che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) aveva irrogato nei confronti di diverse società di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale “per violazioni in materia di obblighi di separazione funzionale e contabile (unbundling) e in materia tariffaria”.

Il nuovo Regolamento di Attuazione dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di adozione degli atti di regolazione: Documento per la consultazione

Lo scorso 4 febbraio, la Banca di Italia ha chiuso la fase di consultazione del procedimento che dovrebbe portare all’abrogazione del Regolamento del 24 marzo 2010 ed alla correlativa introduzione di un nuovo regolamento in materia di adozione degli atti normativi.

Come si apprende dalla relazione illustrativa contenuta nel relativo documento di consultazione, la ratio di questo intervento è quella di adeguare il sistema delle fonti normative in materia bancaria ad un contesto storico profondamente mutato, chd impone oggi un procedimento decisionale più snello, onde poter soddisfare un un triplice ordine di esigenze: quella connessa alla volontà di introdurre regolamentazioni più penetranti, quella di armonizzare gli ordinamenti bancari dei paesi europei e quella di realizzare l’Unione bancaria.

Aggiornato al 30/9/2019

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Miriam Viggiano

Nel periodo di riferimento considerato (Aprile 2019-Settembre 2019) si registrano due provvedimenti di carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito ‘Garante’)[1].

Nell’economia delle presenti note, la cui funzione è dare conto dell’attività svolta dalla predetta Autorità di protezione dei dati nel periodo considerato, si descrivono in ordine cronologico i principali contenuti dei predetti provvedimenti, rinviando – anche considerando la particolare complessità degli argomenti affrontati – al testo integrale e ai riferimenti normativi ivi presenti, per i dovuti ulteriori approfondimenti.

Aggiornato al 30.11.2019

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana                                                               

Nel periodo preso in considerazione ai fini della stesura di questa nota si segnalano due atti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, a ben vedere, sono strettamente collegati tra loro.

In primo luogo, pare interessante menzionare l’audizione del Segretario generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Avv. Filippo Arena, alla IX Commissione della Camera dei Deputati in merito all’indagine conoscitiva “Sulle nuove tecnologie nelle telecomunicazioni con particolare riguardo alla transizione verso il 5G e alla gestione dei big data”, del 18 settembre 2019[1].

Aggiornato al 30.11.2019

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana

L’attività dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nel periodo compreso tra luglio e novembre 2019 è stata intensa, come dimostra l’approvazione dei seguenti regolamenti[1]:

  • Regolamento del 16 ottobre 2019 concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
  • Regolamento del 16 ottobre 2019 sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
  • Regolamento del 2 ottobre 2019 in materia di gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, decimo comma, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Nelle seguenti riflessioni ci soffermeremo sugli ultimi due regolamenti citati, pur consapevoli dell’importanza che hanno le norme organizzative interne sulle attività istituzionali dell’Autorità.

Aggiornato al luglio 2019 - Periodo di riferimento: maggio 2019 – luglio 2019 

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Marana Avvisati

1) L’indagine conoscitiva sui Big Data

Nel periodo di riferimento considerato l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato le Linee Guida a seguito dell’Indagine Conoscitiva congiunta sui big data[1], nata per meglio comprendere le implicazioni per la privacy, la regolazione, la tutela del consumatore con particolare riferimento al fenomeno dei Big Data e i cambiamenti derivanti sui mercati.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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