- redazione
- Giurisprudenza costituzionale
Non viola il divieto di gold-plating (quale parametro interposto) la norma che prevede per l’Amministrazione oneri di motivazione ulteriori rispetto a quelli previsti dalle direttive europee (2/2020)
sent. n. 100/2020 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 27/05/2020 – Pubblicata in G.U. 03/06/2020, n. 23
Motivo della segnalazione
Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nella parte in cui prevede che le stazioni appaltanti danno conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento in house, delle ragioni del mancato ricorso al mercato.
La norma censurata violerebbe, parere del TAR Liguria, l’art. 76 della Costituzione, in relazione ai criteri direttivi di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) ed eee), della legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014).