Fonti Regioni speciali e Province autonome

Rubriche

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 19 luglio 2019, n. 3983

Una volta ordinata la chiusura al traffico veicolare, in assenza di ulteriori ragioni di urgenza, l’Amministrazione avrebbe certamente potuto adoperare gli ordinari strumenti all’uopo apprestati dall’ordinamento giuridico per la messa in sicurezza della struttura viaria, senza peraltro obliterare le garanzie partecipative spettanti alla società ricorrente ex art. 7 L. 241/1990 soprattutto in vista della necessità di individuare il soggetto tenuto ad intervenire per ripristinare condizioni di sicurezza per la viabilità, così come dedotto con il primo motivo di gravame.
Nonostante il sopralluogo effettuato in data 22 agosto 2009 è mancata un’adeguata istruttoria volta all’accertamento del perdurare di una situazione di pericolo imminente per la pubblica incolumità, pur dopo la chiusura del tratto interessato e tale da non consentire il ricorso agli ordinari rimedi apprestati dall’ordinamento, per quanto esposto presupposto necessario per la validità di un’ordinanza contingibile e urgente.
Invero, una volta ordinata la chiusura al traffico veicolare, in assenza di ulteriori ragioni di urgenza, risulta venuto dunque meno il presupposto della contingenza posto alla base dell’ordinanza impugnata.

T.A.R. LOMBARDIA, Milano, 2 luglio 2019, n. 1527

La decisione di adottare un'ordinanza extra ordinem presenta profili di discrezionalità amministrativa che superano gli accertamenti tecnici, soprattutto quando si tratti di percepire la lesione di interessi pubblici definiti con clausole generali quali, nel caso di specie, il degrado urbano o lo scadimento della qualità urbana.
Nel caso di specie l’apprezzamento dei profili che riguardano la sicurezza e la vivibilità urbana rientra nell’ambito della valutazione ampiamente discrezionale dell’autorità decidente in merito alla contingibilità ed urgenza dell’intervento, mentre all’organo tecnico possono al più essere demandati compiti di accertamento della situazione di fatto.

CONS. STATO, sez. IV, 9 novembre, n. 7665.

La Società appellante censurava l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto il difetto di istruttoria di cui sarebbe stata affetta l'ordinanza sindacale impugnata.
In particolare, asseriva che non era mai stata verificata, in concreto, l'eventuale presenza nell'aria o nel suolo di fibre d'amianto e che, di converso, l'ordinanza sindacale si basava su una serie di indici 'convenzionali' di stima del rischio tratti dall'Allegato A della delibera G.R. n. 40-5094/2012, che avrebbero portato soltanto a presumere l'esistenza di una situazione di pericolo per la salute pubblica.
Il motivo di appello è infondato, posto che è condivisibile il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice, e cioè che l'ordinanza sindacale n. 27/2017 si fonda su una adeguata e puntuale istruttoria espletata dall'A.R.P.A. e su una congrua motivazione; inoltre, in materia ambientale il principio di precauzione, che nasce a tutela della incolumità pubblica, impone l'adozione delle azioni che meglio garantiscono la stessa, ancorché meno economiche.
Con specifico riferimento all'asserita mancata verifica del rischio ambientale, va rilevato che - contrariamente a quanto affermato dall'appellante - tale verifica è stata eseguita, come emerge dalla nota dell'ASL VC del 21.2.2017, riprodotta nella nota ARPA del 7.3.2017 prot. 4091, citata nel provvedimento impugnato.

CONS. STATO, sez. V, 4 luglio 2019, n. 4585

L’oggetto principale della controversia non consiste nell’individuazione dei soggetti ai quali è imputabile lo stato di dissesto dell’edificio e su cui deve ricadere l’obbligo di eseguire i lavori - ciò che costituisce il fulcro dell'accertamento del giudice civile – bensì nella sussistenza o meno del pericolo per la pubblica incolumità, che costituisce il presupposto per il provvedimento emanato ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
E senza dubbio tale pericolo sussiste, anche in considerazione dell’adiacenza del fabbricato ad una strada pubblica.

CASS. CIV., sez. I, 7 ottobre 2019, n. 24936

I ricorrenti avevano proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva ritenuto non discriminatoria la condotta posta in essere dal Comune di Torino che, nella Delib. Giunta Comunale 4 giugno 2003, n. 03663/006, aveva previsto solo a favore degli invalidi muniti di patente di guida e proprietari di autoveicolo uno speciale permesso gratuito per la sosta sulle strisce blu in centro cittadino (ove i posti riservati agli invalidi siano occupati) senza alcun tipo di limitazione, che era stata, invece, introdotta per i titolari di contrassegno invalidi non muniti di patente né proprietari di autoveicolo, i quali avrebbe potuto fruire di analogo permesso solo se in grado di documentare esigenze di spostamento per raggiungere con carattere continuativo (almeno 10 volte al mese) il proprio luogo di lavoro, strutture sanitarie presso le quali sostenere cure o terapie riabilitative o altri centri specializzati per lo svolgimento di attività formative o professionali.

CONS. STATO, sez. III, 24 ottobre 2019, n.7214

Il Consiglio di Stato ritiene infondato il secondo motivo di appello col quale si lamenta la grave limitazione imposta dalla disciplina regolamentare del Comune di Rodengo Saiano (BS), ai fini dell'installazione di stazioni radio base, in quanto, come rilevato dallo stesso Consiglio (ordinanza n. 2033 del 27 marzo 2019), “La disciplina in oggetto è stata intesa dalla prevalente giurisprudenza, anche recente (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 13 marzo 2018 n. 1592) nel senso che alle Regioni ed ai Comuni è consentito  nell'ambito delle proprie e rispettive competenze  individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.) mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi)".

CONS. GIUST. AMM. SICILIA sez. giurisd., 23 luglio 2019, n. 692

Il CGA ha ritenuto di verificare, alla luce della disamina compiuta dalla sesta sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2033/2019, la compatibilità tra la normativa nazionale e quella europea.
Alla luce delle richiamate considerazioni, in applicazione dell'art. 79 cod. proc. amm.m ha disposto la sospensione del giudizio nelle more della definizione del procedimento incidentale di rinvio, riservando ogni ulteriore decisione, anche in ordine al regolamento delle spese processuali, alla pronuncia definitiva.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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