Fonti Regioni speciali e Province autonome

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Il 28 giugno 2018, la Grande Camera della Corte europea dei diritti umani (d’ora innanzi CEDU) ha adottato l’attesa sentenza nel caso G.I.E.M. S.R.L. and Others v. Italy nella quale ha confermato la condanna stabilita dalla Camera nei confronti dell’Italia per violazione degli articoli 6 e 7 della Convenzione europea e 1 del suo Protocollo n. 1. Il caso è particolarmente rilevante perché tratta la questione della compatibilità della applicazione della misura della confisca dei terreni abusivamente lottizzati, prevista dall’art. 44, comma 2, del Testo Unico in materia di edilizia, con i principi della legalità e del giusto processo in materia penale e con il diritto alla tutela della proprietà privata. I profili di incompatibilità si prospettano, in particolare, quando la confisca è comminata indipendentemente dalla emanazione di una sentenza penale di condanna per il reato di lottizzazione abusiva. Come è noto, si tratta di una materia che ha già visto confrontarsi la CEDU (sent. Sud Fondi srl c Italia e Varvara c. Italia) e la Corte Costituzionale (sent. 49 del 2015) con posizioni discordanti.

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 17 aprile 2018, Egenberger, ECLI:EU:C:2018:2571

Nella sentenza in oggetto, la Corte di giustizia si è pronunciata sul bilanciamento – nell’ambito dell’accesso al lavoro – tra diritti fondamentali concorrenti, in particolare il diritto all’autonomia delle Chiese e organizzazioni religiose affiliate e quello di ciascun individuo a non essere discriminato per motivi religiosi. 

Sentenza della Corte di giustizia (Grande sezione) del 5 giugno 2018, Coman, ECLI:EU:C:2018:3851

Nella sentenza Coman, la Corte di giustizia si è pronunciata per la prima volta circa la possibilità per un cittadino dell’Unione di esercitare il diritto al ricongiungimento familiare con il proprio coniuge, cittadino di Paese terzo, nell’ambito di un matrimonio tra persone dello stesso sesso.

L’Istituzione della Corte penale internazionale ha fatto seguito ai tentativi avvenuti nella Comunità di internazionale di adottare un sistema di giurisdizione penale internazionale per punire gli autori di crimini internazionali. Già nel 1919 con il Trattato di Versailles fu prevista la possibilità di punire gli autori di crimini di guerra, ma i processi non furono poi celebrati. All’esito della seconda guerra mondiale, furono poi istituiti dagli Stati vincitori i Tribunali di Tokyo e di Norimberga per processare gli autori di crimini di guerra degli Stati sconfitti. All’indomani della fine della guerra fredda, sono stati, prima, istituiti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 1993 e nel 1994 i Tribunali speciali per la ex Jugoslavia e per il Ruanda. Finalmente, nel 1998, è stato firmato a Roma lo Statuto della Corte penale internazionale. La Corte è competente per i crimini di genocidio (art. 6), crimini contro l’umanità (art. 7), crimini di guerra (art. 8) e per il crimine di aggressione (art. 5). Per il crimine di aggressione, però, gli Stati hanno condizionato la competenza della Corte al raggiungimento di un accordo, in seno alla Assemblea degli Stati parte, su una definizione di tale fattispecie criminosa, accordo raggiunto nel 2010 dalla prima Conferenza di revisione dello Statuto. Tale emendamento entrerà in vigore il 17 luglio 2018.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 242 del 16/10/2017) il Decreto Legislativo 3 ottobre 2017, n. 149, recante “Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere”, avente per oggetto la disciplina delle estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale (art. 1).
Gli obbiettivi del provvedimento - che in parte conferma, in parte innova profondamente la disciplina della materia - sono principalmente attuare il ne bis in idem, rafforzare la cooperazione giudiziaria nella rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento nazionale, dare attuazione concreta al trasferimento del procedimento penale da uno Stato membro ad un altro.

Sentenza della Corte di giustizia (quinta sezione) del 29 novembre 2017, King, ECLI:EU:C:2017:914Sentenza della Corte di giustizia (quinta sezione) del 29 novembre 2017, King, ECLI:EU:C:2017:914

Nella sentenza che si segnala la Corte di giustizia ha stabilito che il diritto alle ferie annuali retribuite, quale sancito dall'art. 31 par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere considerato come un principio particolarmente importante nel diritto sociale dell'Unione. Non sono quindi compatibili con il diritto dell'Unione, letto alla luce della Carta, disposizioni o prassi nazionali in base alle quali il lavoratore debba anzitutto beneficiare delle ferie annuali prima di poter stabilire se ha diritto a essere retribuito per esse. Inoltre, il diritto dell'Unione non permette agli Stati membri né di precludere la nascita del diritto alle ferie annuali retribuite, né di prevedere che tale diritto - nel caso di un lavoratore al quale è stato impedito di esercitarlo - si estingua allo scadere del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale.

Sentenza della Corte di giustizia (Grande sezione) del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B. (c.d. Taricco II), ECLI:EU:C:2017:936

Nella sentenza in esame, cd. Taricco II, la Corte di giustizia, deliberando nella composizione della grande sezione, ha risposto all'invito al dialogo formulato con ordinanza n. 24 del 2017 dalla Corte costituzionale italiana. Come si ricorderà, quest'ultima aveva chiesto al giudice europeo di chiarire la portata della sentenza Taricco (causa C-105/14, 8 settembre 2015, ECLI:EU:C:2015:555) , al fine di escludere ogni conflitto con il principio di legalità in materia penale quale sancito dall'art. 25 della Costituzione. Nella presente decisione, la Corte di giustizia ha ritenuto che, mancando all'epoca in cui si erano svolti i fatti oggetto del giudizio una normativa di armonizzazione adottata dal legislatore europeo, la valutazione della conformità del diritto dell'Unione a tale principio debba essere rimessa interamente al giudice nazionale: nel caso in cui quest'ultimo dovesse ritenere che l'obbligo di disapplicare le disposizioni del codice penale italiano in materia di prescrizione contrasta con il principio di legalità dei reati e delle pene costituzionalmente garantito, il giudice non sarebbe tenuto a conformarsi a tale obbligo, neppure qualora il rispetto del medesimo consentisse di rimediare a una situazione nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione. La questione del rapporto tra la tutela dei diritti fondamentali apprestata dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale non sembra però essersi esaurita, come testimonia da ultimo la sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017. Essa ha infatti ritenuto che, nei casi di controversie che possono dare luogo a questioni di legittimità costituzionale e, simultaneamente, a questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione (c.d. "doppia pregiudizialità"), il giudice nazionale sarà tenuto, in linea di principio, a sollevare in via prioritaria la questione di legittimità costituzionale rispetto alla questione in via pregiudiziale avanti alla Corte di giustizia.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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