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Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib, 6.11.2009, n. 23562: sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib, 6.11. 2009, n. 23563; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib, 6.11. 2009, n. 23564; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib, 6.11.2009, n. 23565; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib, 6.11.2009, n. 23566

Queste sentenze della sezione tributaria della Corte di Cassazione ribadiscono che non è configurabile il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo ai regolamenti comunali, perché essi non sono leggi. Solo con riguardo allo Statuto (non al regolamento), infatti, la giurisprudenza della Corte ha avuto modo di affermare che, in base al nuovo testo dell'art. 114 Cost., esso, ove deliberante in materie poste al riparo dalla preferenza della legge, statale o regionale, ovvero del regolamento governativo, è fonte del diritto, con la conseguenza che la violazione o falsa applicazione dello statuto comunale da parte del giudice di merito è denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (Cass. n. 16984 del 2004).

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib, 6.11.2009, n. 23562: sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib, 12.1.2010, n. 302

Queste sentenze della sezione tributaria della Corte di Cassazione affermano che, qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso - che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (v. Cass. n. 1893 del 2009).

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib, 15.12.2009, n. 26267; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib, 15.12.2009, n. 26268; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib, 29.12.2009, n. 27552; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib, 29.12.2009, n. 27553.

Queste sentenze della sezione tributaria della Corte di Cassazione affermano che il regolamento comunale che disciplina l’ICI, in quanto integrativo di norme legislative (art. 52, d.lg. n. 466/1997) deve essere conosciuto e applicato dal giudice indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti (cfr. Cass. 6012/03, che a sua volta richiama Cass. 1047/98).

Sent. TAR SICILIA, CATANIA sez. III, 17.11.2009, n. 1902

La materia dei controlli in quanto strettamente attinente all’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, è di competenza della giunta (vedi l. n. 127/1997 e l.r. Sicilia n. 23/1998); pertanto anche la disciplina del nucleo di valutazione di un comune rientra tra gli atti giuntali.

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 Sent. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA 25.5.2009, n. 482

La sentenza ribadisce l’illegittimità delle disposizioni regolamentari comunali che introducono limiti, divieti, vincoli e parametri urbanistici all’installazione di impianti di telefonia cellulare aventi carattere assolutamente generalizzato e indiscriminato. Come infatti ribadito da consolidata giurisprudenza, a livello locale ai sensi dell’art. 8 della l. n. 36/2001, la disciplina in materia di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, al fine di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici, è limitata al c.d. criterio territoriale, circoscritto alla definizione degli ‘obiettivi di qualità’ non inerenti la soglia delle emissioni e che, inoltre, non possono essere generici e generalizzati, nonché privi della indicazione di possibili localizzazioni alternative degli impianti.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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