Fonti statali

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Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib, 6.11.2009, n. 23562: sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib, 12.1.2010, n. 302

Queste sentenze della sezione tributaria della Corte di Cassazione affermano che, qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso - che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (v. Cass. n. 1893 del 2009).

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib, 15.12.2009, n. 26267; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib, 15.12.2009, n. 26268; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib, 29.12.2009, n. 27552; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib, 29.12.2009, n. 27553.

Queste sentenze della sezione tributaria della Corte di Cassazione affermano che il regolamento comunale che disciplina l’ICI, in quanto integrativo di norme legislative (art. 52, d.lg. n. 466/1997) deve essere conosciuto e applicato dal giudice indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti (cfr. Cass. 6012/03, che a sua volta richiama Cass. 1047/98).

Sent. TAR SICILIA, CATANIA sez. III, 17.11.2009, n. 1902

La materia dei controlli in quanto strettamente attinente all’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, è di competenza della giunta (vedi l. n. 127/1997 e l.r. Sicilia n. 23/1998); pertanto anche la disciplina del nucleo di valutazione di un comune rientra tra gli atti giuntali.

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 Sent. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA 25.5.2009, n. 482

La sentenza ribadisce l’illegittimità delle disposizioni regolamentari comunali che introducono limiti, divieti, vincoli e parametri urbanistici all’installazione di impianti di telefonia cellulare aventi carattere assolutamente generalizzato e indiscriminato. Come infatti ribadito da consolidata giurisprudenza, a livello locale ai sensi dell’art. 8 della l. n. 36/2001, la disciplina in materia di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, al fine di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici, è limitata al c.d. criterio territoriale, circoscritto alla definizione degli ‘obiettivi di qualità’ non inerenti la soglia delle emissioni e che, inoltre, non possono essere generici e generalizzati, nonché privi della indicazione di possibili localizzazioni alternative degli impianti.

Sent. CASSAZIONE CIVILE sez. lav., 6.10.2009, n. 21293

In tema di trattamento economico dei dipendenti di aziende municipalizzate, il d.l. n. 702 del 1978, art. 5ter, convertito in l. n. 3 del 1979 (che, tra l'altro, fa divieto alle aziende municipalizzate degli enti territoriali di stipulare accordi integrativi aziendali che comportino erogazioni economiche aggiuntive rispetto a quelle previste nei contratti nazionali) è norma a carattere imperativo essenzialmente intesa ad un trattamento economico uniforme su tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle aziende municipalizzate, alla parità delle aziende suddette in relazione ai costi del personale, nonché al contenimento dei costi medesimi, onde il divieto espresso da tale norma non va inteso in senso formale e restrittivo, come impeditivo soltanto della possibilità che le aziende manifestino direttamente la volontà di obbligarsi, ma nel senso che ad essere vietato è il risultato, con qualsiasi procedimento ottenuto, di vincolare l'azienda al rispetto di statuizioni derogatorie della contrattazione nazionale che siano l'effetto di un atto perfezionatosi successivamente all'entrata in vigore della norma imperativa (Cass. 3196/2001; sulla "ratio" del divieto, v., in termini analoghi, Sez. Un. 11714/1998, secondo le quali l'art. 5-ter è norma di carattere imperativo essenzialmente intesa, come emergente anche dal contesto normativo in cui è inserita, a contenere la spesa degli enti pubblici territoriali e delle loro aziende sicché il divieto in essa contenuto deve intendersi riferito a qualunque manifestazione di volontà, anche se espressa in sede di contrattazione collettiva nazionale, diretta a conferire efficacia agli accordi stipulati in sede aziendale, con conseguente nullità anche delle clausole del contratto nazionale di categoria che, dopo il 1 marzo 1979, dispongano la proroga di accordi integrativi aziendali stipulati in epoca antecedente all'entrata in vigore della norma limitativa; conf. Cass. 12478/1999; 6161/2000; 7103/2000).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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