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Il contenzioso sul cambiamento climatico sta attualmente vivendo una esponenziale crescita nel panorama internazionale. Se è da registrarsi la progressiva importanza delle istanze portate di fronte a organi di controllo internazionali, soprattutto per violazione di diritti umani derivanti dal cambiamento climatico, la prassi più consistente riguarda ricorsi presentati a livello domestico. A questo riguardo, le tipologie di ricorsi si possono raggruppare in tre categorie generali: 1. Investitori e/o consumatori che denunciano le imprese per frode, ovvero perché queste non hanno divulgato informazioni circa il loro impatto sul cambiamento climatico o le hanno divulgate in maniera fuorviante; 2. Ricorsi fondati sull’omissione da parte di Stati o enti privati di adeguate misure di prevenzione o gestione di eventi meteorologici estremi; 3. Ricorsi riguardanti l’attribuzione di responsabilità a Stati o enti privati circa il loro contributo al cambiamento climatico.

Sent. n. 126/2022 – giudizio di costituzionalità in via principale

Deposito del 24/05/2022 –  Pubblicazione in G. U. 25/05/2022  n. 21

 

Motivo della segnalazione

La sentenza in epigrafe è resa nell’ambito di un ricorso in via principale proposto dal Governo nei confronti della legge della Regione Lombardia n. 8 del 2021 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021). Le doglianze del Governo si articolano in cinque questioni riguardanti la legislazione in materia di armi (art. 5 della legge ), e, sotto vari profili anche concernenti i rapporti con il diritto eurounitario, la tutela e regolazione faunistica e della caccia (artt. 13, 17 e 25 della legge). Più nel dettaglio, sono, dunque, oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, l’art. 5 della legge, che modifica la disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana; l’art. 13, che interviene sulla disciplina relativa alla protezione della fauna selvatica, alla tutela dell’equilibrio ambientale, all’attività venatoria (l. n. 26/1993); l’art. 17 comma 1 lettera a) e lettera b); ed infine l’art. 25 il quale modifica il testo della legge regionale n. 26 del 1993.

Osservatorio sulle fonti

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