Giurisprudenza costituzionale

A cura di Vincenzo Casamassima, Marcello Cecchetti ed Emanuele Rossi. Con la collaborazione di Fabio Pacini.

Collaborano altresì: Paolo Addis; Francesca Biondi Dal Monte; Andrea Bonomi; Marusca Burla; Giacomo Delledonne; Angela Di Carlo; Antonello Lo Calzo; Pietro Masala; Marco Mazzarella; Francesco Monceri.


 

 

Sent. n. 22/2024 - giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 22/02/2024 – Pubblicazione in G.U. 28/02/2024, n. 9

Motivo della segnalazione

Con la sentenza in commento la Consulta si esprime in merito ad un giudizio in via incidentale, promosso dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), censurato per difformità rispetto al criterio di delega dettato dall’art. 1, comma 7, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro).

Titolo completo "È costituzionalmente illegittimo l’art. 18 della l. n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge o la persona alla quale è unita civilmente o con la quale stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né ragioni giudiziarie"

Sent. n. 10/2024 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 26 gennaio 2024 – Pubblicazione in G.U. del 31/01/2024, n. 5

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 10 del 2024 la Corte costituzionale torna a occuparsi di una questione di legittimità della disposizione dell’ordinamento penitenziario (l. n. 354 del 1975) che impone lo svolgimento dei colloqui con il coniuge “a vista” del personale di custodia, impedendo di fatto l’intimità della relazione affettiva. La Consulta, investita in passato di analoga questione, ne aveva dichiarato l’inammissibilità con la sentenza n. 301 del 2012, sottolineando l’incidenza del proprio intervento sulla discrezionalità del legislatore e il vuoto normativo nel quale si sarebbe collocata una eventuale pronuncia ablativa.

Sentenza n. 4/2024 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito dell’11/01/2024 – Pubblicazione in G.U. 17/01/2024 n. 3

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 4/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato [legge finanziaria 2001]). La disposizione impugnata prevedeva che l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 384/1992 “si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità”, fatta “salva l’esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge”. Il giudice rimettente lamentava la violazione dei principi costituzionali relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale, nonché del diritto a un equo processo e alla parità delle parti in giudizio. La disposizione impugnata, infatti, avrebbe mirato a condizionare retroattivamente l’esito dei ricorsi collettivi pendenti, a fronte di un orientamento giurisprudenziale che si era già consolidato. I parametri invocati, perciò, erano gli artt. 3, 24, primo comma, 102, 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU).

Sent. n. 227/2023 – giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Deposito del 28/12/2023 – Pubblicazione in G.U. 03/01/2024, n. 1

 Motivi della segnalazione

Con questa sentenza la Corte costituzionale ha deciso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato con ricorso del Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, del Giudice per le indagini preliminari e del GUP presso il medesimo Tribunale, che avrebbero violato, per il ricorrente, le prerogative costituzionali poste a presidio dell'esercizio della funzione parlamentare dall’art. 68, comma 3, della Costituzione, anche alla luce della sua attuazione ad opera degli artt. 4 e 6 della legge n. 140/2023.

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Osservatorio sulle fonti

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