Le Rubriche dell'Osservatorio

Rubriche

TAR SICILIA, Palermo, 21 dicembre 2017, n. 2958

L'ordinanza impugnata è stata adottata dal sindaco del Comune di Montallegro per fronteggiare la situazione determinata dalla decisione del gestore di procedere al distacco degli allacci fognari nei confronti degli utenti morosi, malgrado le previsioni della convenzione prevedessero la sola interruzione della erogazione dell'acqua.
L'opzione perseguita dal gestore, tuttavia, malgrado quanto opinato nel ricorso, non trova fondamento giustificativo nel regolamento di utenza, il cui punto 2.6.6 prevedeva il distacco per morosità solo per l'allaccio idrico e non anche per quello fognario.

TAR Campania, Napoli, 20 febbraio 2018, n. 1103

Ai fini della legittima adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente non rileva né che lo stato di pericolo sia ascrivibile in via esclusiva alla responsabilità del destinatario dell'ordine, essendo meramente necessario che lo stesso abbia la disponibilità dei luoghi interessati, né che la situazione emergenziale si sia protratta nel tempo, occorrendo solo l'attualità del pericolo al momento dell'adozione del provvedimento.

TAR SICILIA, Catania, sez. IV, 22 febbraio 2018, n. 401

L'ordinanza impugnata risulta illegittima sia nella parte in cui non prevede un termine di durata determinato, con ciò conferendo alle sue prescrizioni un carattere di tendenziale stabilità; sia nella parte in cui - pur prevedendo di verificare in contraddittorio con la ditta Pu. il numero esatto di cassonetti esistenti nel territorio, e di determinare il corrispettivo da corrispondere per tale uso - non ha avuto specifica attuazione, lasciando così l'impresa ricorrente in uno stato di incertezza in ordine ai tempi necessari per poter rientrare nel possesso dei propri beni, ed in ordine all'ottenimento del corrispettivo per l'utilizzo degli stessi da parte di terzi.

TAR LAZIO, Latina, 23 febbraio 2018, n. 89

È illegittima la delibera del Commissario straordinario di Terracina con la quale era stato integrato l'art. 2 comma g) del Regolamento comunale per l'installazione di impianti di comunicazione, sia per l'omessa comunicazione obbligatoria ai gestori di telecomunicazione del relativo procedimento approvativo, sia perché l'inclusione tra le aree sensibili del palazzetto dello sport si è concretata in una violazione della competenza statale esercitata con la L. n. 36 del 2001 e il DPCM 8.7.2003, con una scelta, peraltro, affatto arbitraria e priva di alcuna motivazione; sia perché la previsione include un illegittimo criterio distanziale generico ed eterogeneo.

TAR TOSCANA, Firenze, 8 febbraio 2018, n. 243

Oggetto del contendere era la legittimità della deliberazione consiliare del Comune di Firenze n. 4/2016, cosiddetto "Regolamento Unesco", che impone una serie di limitazioni e divieti a determinate attività commerciali esistenti nel centro storico della città, con obbligo di adeguamento entro tre anni.
Il Tar premette che l'attività dell'amministrazione pubblica diretta a formulare norme generali ed astratte, atte a regolamentare una determinata attività, costituisce esercizio di ampia discrezionalità sfociante nel merito e può essere sindacata solo per manifesta irragionevolezza o travisamento.
I ricorrenti lamentano l'irragionevolezza di alcune previsioni che sarebbero dirette non a fini di interesse generale bensì a colpire la loro stessa attività, con sviamento quindi del pubblico potere dallo scopo precostituito. Il Regolamento è finalizzato a contrastare l'abuso di sostanze alcoliche nel centro storico fiorentino ma prevede il divieto di vendita e vendita e trasporto di bevande alcoliche dalle ore 21 alle ore 6, e tuttavia negli stessi orari la vendita di alcolici è consentita se effettuata mediante servizio al tavolo. Inoltre la somministrazione di alcolici è ammessa fino alle ore 24 su spazi e aree pubbliche e fino alle ore 2 all'interno di locali.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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