Le Rubriche dell'Osservatorio

Rubriche

CASS. CIV., sez. trib., 6 giugno 2018, n. 14568
Qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso, che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice del merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (Cass. n. 1391 del 2014, Cass. n. 1893 del 2009) in quanto l'interpretazione di un atto amministrativo costituisce un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito (Cass. n. 3015 del 2006). Il controllo sull'interpretazione dei regolamenti comunali, delle delibere del sindaco e della giunta del comune, nonché delle conseguenti determinazioni dirigenziali e sindacali, rimesso alla Corte di Cassazione, presuppone che la Corte stessa, mediante la lettura del solo ricorso, possa effettuare un confronto tra il contenuto degli atti contestati e la lettura datane dal giudice del merito. Conseguentemente il ricorso, ove non riporti il contenuto degli atti contestati, è privo del requisito dell'autosufficienza e deve essere rigettato (Cass. n. 29322 del 2008; Cass. n. 13711 del 2007).

CONS. STATO, sez. V, 26.04.2018, n. 2535
L'art. 54, comma 8, d.lgs. n. 267/2000 consente espressamente a colui che sostituisce il Sindaco di esercitare anche le funzioni di cui al medesimo art. 54, ivi inclusa, quindi, l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti.
La sostituzione del Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, trova inoltre, nel caso di specie, espressa previsione nell'art. 32, comma 8, dello Statuto comunale, il quale stabilisce che “in caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall’Assessore più anziano per età”.

CASS. CIV., sez. trib., 30 maggio 2018, n. 13635
La S.C. muove dalla considerazione che in tema di imposta comunale sugli immobili, le norme del regolamento previsto dal D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, adottato a norma dell'art. 52, consentono all'ente locale di "determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune".

TAR LOMBARDIA, Brescia, 9 aprile 2018, n. 407
Con l’ordinanza impugnata il Comune di Quinzano D’Oglio aveva imposto la chiusura del locale condotto dal ricorrente alle ore 24, nei giorni da giovedì a domenica, alla luce delle problematiche correlate alla vivibilità ed alla convivenza civile tra gli avventori e i cittadini residenti nelle aree confinanti e non solo, evidenziate nei verbali delle forze dell'ordine che avevano rilevato disturbo generato dalla musica di fondo ad alto volume fino alle 2 di notte e canti e grida da stadio, nonché pericolo per l'incolumità pubblica derivante dall'invasione della sede stradale da parte degli avventori che vi stazionavano e dal parcheggio selvaggio degli stessi, oltre all'uso dell'auto in condizioni non idonee a causa del tasso alcolemico.

CASS. CIV., sez. III, 21.11.2017, n. 27548

La ricorrente faceva dipendere la titolarità del potere del Sindaco di instaurare un giudizio da parte del Comune, o di resistere in giudizio, dall'entrata in vigore della L. n. 131 del 2003. La legge, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", non prevede però una disciplina del potere in discorso (l'unico riferimento alla figura del Sindaco concerne la delega al Governo al fine di "mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti"). In realtà, nel mutamento di giurisprudenza richiamato dalla ricorrente, che è pervenuto a riconoscere la titolarità in capo al Sindaco del potere di instaurare un giudizio da parte del Comune o di resistere in giudizio, la L. n. 131 del 2003 assolve solo il ruolo di supporto ermeneutico nel quadro di una più complessiva evoluzione dell'ordinamento giuridico. Sul punto viene richiamato quanto affermato da Cass. 8 giugno 2006, n. 13412, proprio con riferimento alla Regione Sicilia, a proposito del potere sindacale in discorso.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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