Le Rubriche dell'Osservatorio

Rubriche

CGA SICILIA, 22 novembre 2017, n. 510

La giurisprudenza amministrativa risulta sufficientemente consolidata (cfr. di recente anche C.d.S., Sez. V, 26 maggio 2015, n. 2610) nel senso che "il provvedimento contingibile ed urgente non può giustificare anche una sorta di prezzo imposto dall'Amministrazione al privato; all'obbligo di proseguire nell'espletamento del servizio si ricollega un'esigenza di giusto compenso per il destinatario del provvedimento" (V, 2 dicembre 2002, n. 6624).
In una vicenda del tutto analoga, è stato osservato che la situazione di necessità e urgenza non giustifica la definizione in via autoritativa e definitiva dell'importo dei canoni da corrispondere al gestore, poiché "il profilo economico del rapporto in alcun modo può essere attratto dai presupposti di contingibilità e urgenza, posti a fondamento dell'ordinanza" (V, 31 marzo 2011, n. 1969).

TAR CAMPANIA, Napoli, 24 novembre 2017, n. 5540

Il Tar osserva che l'esecuzione di lavori quattro anni addietro non vale ad escludere di per sé l'attualità di un pericolo incombente per la pubblica incolumità, peraltro dimostratosi sussistente in re ipsa nel tragico episodio posto a fondamento dell’ordinanza (in data 5 luglio 2014, aveva trovato la morte il giovane Sa. Gi., colpito da elementi decorativi distaccatisi dalla facciata della (omissis) prospiciente via (omissis) e caduti sul relativo marciapiede). L'esistenza dello stato di pericolo è peraltro percepibile dalla semplice lettura del verbale del sopralluogo effettuato il 5.7.2014, ove "[...] si sono rilevati dissesti diffusi e generalizzati, con distacco e crollo, ai fregi ornamentali e architettonici nonché agli stucchi decorativi e ai cornicioni di coronamento lungo l'intera facciata del complesso edile prospiciente via (omissis)."

TAR TOSCANA, Firenze, 28 novembre 2017, n. 1465

Il sindaco può adottare motivatamente un'ordinanza contingibile e urgente unicamente al fine di fronteggiare con immediatezza sia una situazione di natura eccezionale ed imprevedibile (in attesa dell'adozione delle misure ordinarie), sia una condizione di pericolo imminente al momento dell'adozione dell'ordinanza stessa, indipendentemente dalla circostanza che la situazione di emergenza fosse già sorta in epoca precedente.

Nel dicembre del 2016 il Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna approvò una misura per sostenere i nuclei familiari in condizioni economiche disagiate. La l.r. 24/2016, recante “Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito”, si incentrava su “una misura regionale diretta a contrastare la povertà, l’esclusione sociale e la disuguaglianza, nonché a promuovere la crescita sociale ed economica, la valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, l’accesso al lavoro” (cfr. M. Vincieri, Verso la tutela della povertà: l’ipotesi del reddito di inclusione, in Lav. e dir., 2/2017, 313; su altri recenti interventi a livello locale cfr. D. Benassi, Lombardia, Puglia, Livorno: alcune considerazioni sulle recenti iniziative locali in tema di reddito minimo contro la povertà, in Pol. soc., 1/2016, 153 ss.; L. Chies - E. Podrecca, Misure di reddito minimo e inclusione attiva in FVG: appunti per una valutazione, in Le politiche strutturali e la misurazione dei loro effetti: aspetti territoriali, a cura di S. Capellari, EUT, 2017, 61 ss.; M. Jessoula – M. Natili, Regioni e schemi di reddito minimo: rischi e opportunità di una governance multi-livello, in welforum.it, 17 gennaio 2018). La misura regionale, denominata ‘reddito di solidarietà’ (RES), mirava ad estendere la portata del sostegno per l’inclusione attiva, la misura nazionale che ha preceduto il reddito di inclusione (C. Agostini, Parte il Reddito di Solidarietà in Emilia Romagna: ecco come funziona, in Percorsi di secondo welfare, 19 settembre 2017).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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