CASS. CIV., sez. III, 21.11.2017, n. 27548
La ricorrente faceva dipendere la titolarità del potere del Sindaco di instaurare un giudizio da parte del Comune, o di resistere in giudizio, dall'entrata in vigore della L. n. 131 del 2003. La legge, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", non prevede però una disciplina del potere in discorso (l'unico riferimento alla figura del Sindaco concerne la delega al Governo al fine di "mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti"). In realtà, nel mutamento di giurisprudenza richiamato dalla ricorrente, che è pervenuto a riconoscere la titolarità in capo al Sindaco del potere di instaurare un giudizio da parte del Comune o di resistere in giudizio, la L. n. 131 del 2003 assolve solo il ruolo di supporto ermeneutico nel quadro di una più complessiva evoluzione dell'ordinamento giuridico. Sul punto viene richiamato quanto affermato da Cass. 8 giugno 2006, n. 13412, proprio con riferimento alla Regione Sicilia, a proposito del potere sindacale in discorso.