Le Rubriche dell'Osservatorio

Rubriche

CONS. STATO, sez. V, 14 novembre 2017, n. 5239

In riferimento alla violazione dell'art. 7 l. legge 7 agosto 1990, n. 241, la sentenza impugnata si limita ad affermare che la situazione di emergenza sarebbe stata tale da giustificare la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, "generalmente ritenuta non necessaria per le ordinanze di siffatta natura (in relazione appunto all'urgenza della prevenzione di pericoli per la pubblica incolumità che caratterizza l'esercizio del relativo potere sindacale), salvo ipotesi particolari che nella specie non ricorrono (Cons. Stato, V, n. 5308/14)".
Per il Consiglio di Stato l'affermazione non è corretta in diritto ed è smentita in punto di fatto.

TAR PUGLIA, Lecce, 07 febbraio 2018, n. 144

Il ricorso è fondato sotto il profilo della carente motivazione dell'ordinanza adottata dal Sindaco del Comune di Grottaglie.
Ed invero, dopo una ricognizione relativa al rinvenimento, da parte di agenti della Guardia di Finanza di Martina Franca, di rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'area di pertinenza della ricorrente e alla indicazione del loro stato di abbandono sulla nuda terra, l'ordinanza adottata si limita a recare l'affermazione che "dato che lo stato dei luoghi, così come si è accertato, arreca un grave danno all'ambiente, è di estrema pericolosità per la pubblica e privata incolumità ed apporta un'alterazione sostanziale e definitiva dell'assetto urbanistico-territoriale della zona...", "ordina alla signora El. Id., di adottare...di procedere alla rimozione, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti rinvenuti con conseguente ripristino dello stato dei luoghi, nel rispetto delle procedure operative, amministrative e dei tempi indicati dall'art. 242, commi 2 e seguenti del D.lgs. 152/2006".

TAR CALABRIA, Catanzaro, 11 dicembre 2017, n. 1934

A prescindere dalla mancata denominazione dell'atto (che non sarebbe stata comunque vincolante, Cons. St., sez. III, 15 giugno 2015, n. 2956) e dall'assenza di riferimenti legislativi specifici, quella in controversia è un'ordinanza extra ordinem adottata in una situazione di emergenza, (questa sì indicata chiaramente, derivante dalla frana di un tratto di strada e consistente nel rischio imminente di "arretramento della corona di frana"), a tutela degli interessi pubblici cui è funzionale l'esercizio del potere extra ordinem previsto dall'art. 54 d.lgs. 267/2000, ovvero, al fine, nello specifico, di tutelare la "pubblica incolumità", compromessa dal pericolo di instabilità dei fabbricati.

TAR SARDEGNA, Cagliari, 8 febbraio 2018, n. 85; TAR SARDEGNA, Cagliari, 8 febbraio 2018, n. 86

L'ordinanza dirigenziale impugnata non riveste le caratteristiche del provvedimento extra ordinem ex art. 54 d.lgs. n. 267/2000, ma è stata emanata nell'esercizio del potere di ordinaria amministrazione riconducibile all'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente).
Secondo la giurisprudenza che si condivide il potere di ordinanza ex art. 14, d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 192, d.lgs. n. 152/2006) ha un diverso fondamento rispetto alle ordinanze disciplinate dall'art. 54 T.U. enti locali.

CONS. STATO, sez. III, 14.02.2018, n. 962

Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’appello avverso la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia, che aveva respinto il ricorso proposto dagli appellanti per l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Trieste, recante modifiche al Regolamento comunale per i servizi della prima infanzia ed educativi comunali, avente ad oggetto l'introduzione dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale, quale requisito di accesso ai servizi educativi comunali per l'età da 0 a 6 anni. In particolare, gli appellanti, residenti a Trieste, sono genitori di due bambini che intendono frequentare nell’anno scolastico 2017/18 la scuola per la prima infanzia (il c.d. “nido d’infanzia” destinato ai bambini di età fra i tre mesi ed i tre anni) e la scuola dell’infanzia (la c.d. “scuola materna” destinata ai bambini di età tra i tre ed i sei anni) del Comune di Trieste. Tali bambini non sono stati sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie (antipolio, antidifterite, antitetano, antiepatite B).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633