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Premessa: la ‘manutenzione’ continua...
Durante il secondo semestre dell’anno 2018, il Consiglio regionale ha approvato ventotto leggi, molte delle quali hanno apportato qualche modifica, non di rilievo, a leggi precedenti.
Resta valido il giudizio già formulato con riguardo ai primi sei mesi di esercizio della funzione legislativa: si tratta di attività di ‘manutenzione’, di affinamento, dell’ordinamento. Quando va oltre, si concreta in leggi che con-tengono misure urgenti e concrete.
In queste pagine si darà conto di quelle che, a parere delle scriventi, sono le leggi più significative

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Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e Disposizioni collegate

Le leggi regionali 24 aprile 2019, nn. 4 e 5 recano rispettivamente la prima variazione al bilancio regionale e disposizioni collegate. Tramite tali provvedimenti il Consiglio regionale ha approvato una manovra finanziaria complessiva di 32,9 milioni di euro per il 2019, 13,5 milioni di euro per il 2020 e 23,5 milioni di euro per il 2021. Le principali aree sulle quali si sono concentrati gli interventi legislativi sono: tutela della salute; sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente; istruzione e diritto allo studio; politiche giovanili, sport e tempo libero; relazione con altre autonomie territoriali e locali; sviluppo economico e competitività; politiche agroalimentari e pesca.

Il 21 ottobre scorso si sono svolte le elezioni provinciali nelle due Province autonome di Trento e Bolzano. I risultati sono stati inediti per entrambe le province e si sono tradotti in maggioranze di governo e programmi sensibilmente diversi da quelli che avevano caratterizzato le precedenti legislature.
Con questa breve nota, ci proponiamo di evidenziare gli aspetti più rilevanti dei rispettivi programmi, con particolare riferimento alle modifiche normative che i nuovi esecutivi provinciali intendono intraprendere.

Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 19 novembre 2019, cause riunite C-609/17 e C-610/17, TSN, ECLI:EU:C:2019:981
La Corte di giustizia ha chiarito che le disposizioni nazionali che stabiliscono un regime di maggiore protezione rispetto a una direttiva di armonizzazione cd. minima non costituiscono misure di attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’art. 51, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a condizione che dette disposizioni non compromettano ovvero limitino la tutela minima garantita dalla direttiva, né siano tali da violare altre disposizioni di quest’ultima, ovvero pregiudicare la coerenza o gli obiettivi da essa perseguiti.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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