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Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 17 aprile 2018, Egenberger, ECLI:EU:C:2018:2571

Nella sentenza in oggetto, la Corte di giustizia si è pronunciata sul bilanciamento – nell’ambito dell’accesso al lavoro – tra diritti fondamentali concorrenti, in particolare il diritto all’autonomia delle Chiese e organizzazioni religiose affiliate e quello di ciascun individuo a non essere discriminato per motivi religiosi. 

Sentenza della Corte di giustizia (Grande sezione) del 5 giugno 2018, Coman, ECLI:EU:C:2018:3851

Nella sentenza Coman, la Corte di giustizia si è pronunciata per la prima volta circa la possibilità per un cittadino dell’Unione di esercitare il diritto al ricongiungimento familiare con il proprio coniuge, cittadino di Paese terzo, nell’ambito di un matrimonio tra persone dello stesso sesso.

L’Istituzione della Corte penale internazionale ha fatto seguito ai tentativi avvenuti nella Comunità di internazionale di adottare un sistema di giurisdizione penale internazionale per punire gli autori di crimini internazionali. Già nel 1919 con il Trattato di Versailles fu prevista la possibilità di punire gli autori di crimini di guerra, ma i processi non furono poi celebrati. All’esito della seconda guerra mondiale, furono poi istituiti dagli Stati vincitori i Tribunali di Tokyo e di Norimberga per processare gli autori di crimini di guerra degli Stati sconfitti. All’indomani della fine della guerra fredda, sono stati, prima, istituiti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 1993 e nel 1994 i Tribunali speciali per la ex Jugoslavia e per il Ruanda. Finalmente, nel 1998, è stato firmato a Roma lo Statuto della Corte penale internazionale. La Corte è competente per i crimini di genocidio (art. 6), crimini contro l’umanità (art. 7), crimini di guerra (art. 8) e per il crimine di aggressione (art. 5). Per il crimine di aggressione, però, gli Stati hanno condizionato la competenza della Corte al raggiungimento di un accordo, in seno alla Assemblea degli Stati parte, su una definizione di tale fattispecie criminosa, accordo raggiunto nel 2010 dalla prima Conferenza di revisione dello Statuto. Tale emendamento entrerà in vigore il 17 luglio 2018.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 242 del 16/10/2017) il Decreto Legislativo 3 ottobre 2017, n. 149, recante “Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere”, avente per oggetto la disciplina delle estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale (art. 1).
Gli obbiettivi del provvedimento - che in parte conferma, in parte innova profondamente la disciplina della materia - sono principalmente attuare il ne bis in idem, rafforzare la cooperazione giudiziaria nella rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento nazionale, dare attuazione concreta al trasferimento del procedimento penale da uno Stato membro ad un altro.

Sentenza della Corte di giustizia (quinta sezione) del 29 novembre 2017, King, ECLI:EU:C:2017:914Sentenza della Corte di giustizia (quinta sezione) del 29 novembre 2017, King, ECLI:EU:C:2017:914

Nella sentenza che si segnala la Corte di giustizia ha stabilito che il diritto alle ferie annuali retribuite, quale sancito dall'art. 31 par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere considerato come un principio particolarmente importante nel diritto sociale dell'Unione. Non sono quindi compatibili con il diritto dell'Unione, letto alla luce della Carta, disposizioni o prassi nazionali in base alle quali il lavoratore debba anzitutto beneficiare delle ferie annuali prima di poter stabilire se ha diritto a essere retribuito per esse. Inoltre, il diritto dell'Unione non permette agli Stati membri né di precludere la nascita del diritto alle ferie annuali retribuite, né di prevedere che tale diritto - nel caso di un lavoratore al quale è stato impedito di esercitarlo - si estingua allo scadere del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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