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Rubriche

Sentenza della Corte di giustizia (Grande sezione) del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B. (c.d. Taricco II), ECLI:EU:C:2017:936

Nella sentenza in esame, cd. Taricco II, la Corte di giustizia, deliberando nella composizione della grande sezione, ha risposto all'invito al dialogo formulato con ordinanza n. 24 del 2017 dalla Corte costituzionale italiana. Come si ricorderà, quest'ultima aveva chiesto al giudice europeo di chiarire la portata della sentenza Taricco (causa C-105/14, 8 settembre 2015, ECLI:EU:C:2015:555) , al fine di escludere ogni conflitto con il principio di legalità in materia penale quale sancito dall'art. 25 della Costituzione. Nella presente decisione, la Corte di giustizia ha ritenuto che, mancando all'epoca in cui si erano svolti i fatti oggetto del giudizio una normativa di armonizzazione adottata dal legislatore europeo, la valutazione della conformità del diritto dell'Unione a tale principio debba essere rimessa interamente al giudice nazionale: nel caso in cui quest'ultimo dovesse ritenere che l'obbligo di disapplicare le disposizioni del codice penale italiano in materia di prescrizione contrasta con il principio di legalità dei reati e delle pene costituzionalmente garantito, il giudice non sarebbe tenuto a conformarsi a tale obbligo, neppure qualora il rispetto del medesimo consentisse di rimediare a una situazione nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione. La questione del rapporto tra la tutela dei diritti fondamentali apprestata dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale non sembra però essersi esaurita, come testimonia da ultimo la sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017. Essa ha infatti ritenuto che, nei casi di controversie che possono dare luogo a questioni di legittimità costituzionale e, simultaneamente, a questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione (c.d. "doppia pregiudizialità"), il giudice nazionale sarà tenuto, in linea di principio, a sollevare in via prioritaria la questione di legittimità costituzionale rispetto alla questione in via pregiudiziale avanti alla Corte di giustizia.

Sentenza n. 182/2018– giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 4 ottobre 2018 – Pubblicazione in G.U. del 10/10/2018

Motivo della segnalazione

La pronuncia attiene all’attuazione della c.d. delega taglia-leggi: già per ciò solo astrattamente di interesse, risulta rilevante in tema di fonti perché colpisce con lo stigma dell’illegittimità costituzionale una disposizione del decreto legislativo n. 179/2009, c.d. salva-leggi, nella parte in cui esclude dall’abrogazione una disposizione del 1952 già implicitamente abrogata da anni (rectius: tacitamente abrogata nel 1958, dichiarata parzialmente incostituzionale ne. 1985 e implicitamente sostituita nei contenuti nel 1988).

Sentenza n. 178/2018– giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 26 luglio 2018 – Pubblicazione in G.U. del 01/08/2018, 1^ Serie Speciale

Motivo della segnalazione

La pronuncia, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale di talune disposizioni di legge della Regione autonoma della Sardegna, interviene in materia di assetto delle fonti - lato sensuintese - in materia di pianificazione paesaggistica condivisa tra Stato e singola Regione interessata, peraltro confermando il patrimonio pretorio già acquisito, sia nel merito della questione, sia quanto all’affermazione che la semplice novazione della fonte normativa (ad opera delle disposizioni impugnate, nei riguardi di coincidenti disposizioni previgenti peraltro afferenti a regolamento statale) costituisce comunque causa di illegittimità della disposizione regionale (ex plurimis, sentenze nn. 110/2018, 234 e 40/2017 e 195/2015).

Sentenza n. 152/2018– giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 11/7/2018 – Pubblicazione in G.U. 18/7/2018 n. 29

 Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 152/2018 la Corte costituzionale ha rigettato o dichiarato inammissibili due questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri e aventi ad oggetto l’art. 19, comma 1, della legge della Regione siciliana 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018) e dell’art. 23 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I). Le disposizioni impugnate disciplinano sanzioni relative all’omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica regionale, specificando altresì l’ambito di operatività del procedimento di accertamento e riscossione del medesimo tributo. Questo, già istituita come tributo erariale con gettito interamente attribuito alle Regioni (art. 23 del d.lgs. n. 504/1992), è stato poi “regionalizzato” con la legge della Regione siciliana n. 16/2015. Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni impugnate avrebbero violato gli artt. 3, 97, 117, commi secondo, lettera e), e terzo, Cost., oltre agli artt. 17 e 36 dello statuto regionale siciliano.

Sentenza n. 142/2018– giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 05/07/2018 Pubblicazione in G. U. 11/07/2018

Motivo della segnalazione

La Corte costituzionale è stata chiamata, in questa occasione, a decidere su una questione di costituzionalità sollevata dal giudice a quo in merito alledisposizioni del TFUE, cioè degli artt. 288 e 267, nella parte in cui sancirebbero, rispettivamente, la vincolatività anche per i giudici italiani delle decisioni, in tema di aiuti di Stato, di un’istituzione amministrativa come la Commissione e l’obbligo per i medesimi giudici di tenere conto, nell’attività interpretativa, di posizioni espresse da istituzioni europee di carattere non giurisdizionali.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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