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Rubriche

Sent. TAR PIEMONTE sez. I, 10.01.2013, n. 24

Il giudice amministrativo annulla il decreto sindacale con il quale è stata rinnovata parzialmente la composizione della giunta, in quanto sono stati nominati due nuovi assessori in violazione dell'art. 51 cost. e delle disposizioni dello statuto.

 Sent. Consiglio di Stato, sez. V, 15.10.2012, n. 5277

Il Consiglio di Stato ricorda preliminarmente la giurisprudenza della Corte di cassazione (sent. n. 21330/2006) in base alla quale "nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in mancanza di una disposizione statutaria che la richieda espressamente, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta municipale non costituisce atto necessario ai fini del promovimento di azioni o della resistenza in giudizio da parte del sindaco: quest'ultimo, infatti, trae la propria investitura direttamente dal corpo elettorale e costituisce, esso stesso, fonte di legittimazione dei componenti della giunta municipale, nel quadro di un sistema costituzionale e normativo di riferimento profondamente influenzato dalle modifiche apportate al titolo V della parte II Cost. dalla l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, nonché di quelle introdotte dalla l. 5 giugno 2003 n. 131, con ripercussioni anche sull'impianto del d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, il cui art. 50, peraltro, indica il sindaco quale organo responsabile dell'amministrazione comunale e gli attribuisce la rappresentanza". Analogamente Cass. civ. 13968/2010 per la quale "nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, la rappresentanza processuale del comune spetta istituzionalmente al sindaco, cui compete, in via esclusiva, il potere di conferire al difensore la procura alle liti, senza necessità di autorizzazione della giunta municipale, salvo che una disposizione statutaria la richieda espressamente, spettando in tal caso alla parte interessata provare la carenza di tale autorizzazione producendo idonea documentazione".

Sent. TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 21.11.2012, n. 2379

Il comune può legittimamente regolamentare, per finalità di tutela dell'ambiente, del decoro urbano e dell'igiene pubblica, la distribuzione di volantini e depliants, disponendo che essi siano allocati nelle cassette dedicate alla pubblicità. Va, pertanto, respinta la censura d'invalidità del regolamento la quale adduce una illegittima limitazione dello svolgimento di un'attività imprenditoriale resa invece libera dalla legge. Le norme sulla c.d. "liberalizzazione" delle attività economiche (art. 3, d.l. 13 agosto 2011, n. 138), pur affermando il principio che "tutto quanto non è espressamente vietato dalla legge è permesso", non hanno fatto venir meno l'essenza vera della funzione della pubblica amministrazione locale in questo ambito, la quale, comunque, rimane preordinata a regolare lo svolgimento di attività economiche private che possano potenzialmente interferire con valori posti a tutela della collettività e ciò non soltanto quando dette attività siano esercitate in modo disfunzionale.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib., 31.1.2013, n. 2337; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. n. 2338

In materia di imposta comunale sugli immobili (cfr. Cass. n. 11171 e n. 15555 del 2010, n. 9315 del 2007, n. 9135 del 2005), le norme del regolamento previsto dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, adottato a norma del precedente art. 52, con il quale i comuni sono abilitati, tra l'altro, a "determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato" (lettera g), possono essere legittimamente utilizzate dal giudice, anche facendo riferimento al valore delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche, al fine di acquisire elementi di giudizio anche in relazione a periodi anteriori a quelli di emanazione del regolamento stesso, senza che ciò comporti alcuna applicazione retroattiva di norme, ma solo l'applicazione di un ragionamento presuntivo. Tali regolamenti non hanno infatti natura propriamente imperativa, ma svolgono funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, previsti dal d.l. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 62-bis e 62-sexies, convertito in l. 29 ottobre 1993, n. 427, costituenti una diretta derivazione dei redditometri o coefficienti di reddito e di ricavi previsti dal d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge l. 27 aprile 1989, n. 154, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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