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Rubriche

Le disposizioni dei Trattati in materia di libera prestazione dei servizi ostano ad una normativa nazionale, quale l’art. 38, commi 2 e 4, del “Decreto Bersani”, tramite la quale uno Stato membro protegge le posizioni commerciali degli operatori esistenti del settore dei giochi d’azzardo imponendo solo ai nuovi concessionari il rispetto di distanze minime.

Il riferimento ai «principi dell'ordinamento comunitario» nell'art. 1 della legge n. 241/1990 non configura alcun rinvio diretto e incondizionato al diritto dell'Unione

Nel secondo aggiornamento di questa Rubrica relativo all’anno 2011 si dava notizia di un’ordinanza con la quale la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sottoponeva alla Corte di giustizia due quesiti pregiudiziali in merito all’interpretazione degli artt. 296 TFUE e 41, n. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali UE, relativi all’obbligo delle istituzioni ed organi dell’Unione di motivare i propri atti.

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La decisione quadro 2004/68/GAI, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, faceva obbligo agli Stati membri di sanzionare penalmente una serie di condotte afferenti ai reati di sfruttamento sessuale minorile e pornografia infantile; inoltre, per ciascuna di queste condotte, la decisione stabiliva il livello minimo della pena edittale massima. La direttiva 2011/92/UE, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, modifica ed amplia in modo significativo la decisione quadro 2004/68/GAI, alla quale si sostituisce. La base giuridica della direttiva è costituita dagli Articoli 82, paragrafo 2, e 83, paragrafo 1 TFEU, che prevedono, rispettivamente, che «Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria.

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L’ordine di protezione europeo consente di estendere ad un altro Stato membro la protezione che lo Stato membro di emissione dell’ordine assicura ad una persona nei confronti di atti di rilevanza penale di un’altra persona, che siano tali da metterne in pericolo la vita, l’integrità fisica o psichica, la dignità, la libertà personale o l’integrità sessuale (Art. 1). In particolare, l’ordine di protezione europeo può essere emesso qualora la persona che beneficia della protezione decida di risiedere (ovvero già risiede) o di soggiornare (ovvero già soggiorna) in un altro Stato membro (Art. 6, par. 1).

1. Finalità della rubrica

Con questo numero della Rivista si inaugura una nuova sezione, interna alla rubrica Fonti dell'Unione europea e internazionali, nella quale verranno inserite tutte le informazioni connesse agli atti adottati politica dell'UE e meglio note come "spazio di libertà, sicurezza e giustizia", regolato dal titolo V del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia (art. 67 comma 3, capi 4 e 5 dagli artt 82-86 e 87-89). E' stato necessario anche riportare gli atti emanati all'interno dell'ex III pilastro del Trattato di Maastricht, ancora in vigore, in base al principio della coesistenza degli atti (artt. 9 e 10 Protocollo n. 36 Trattato di Lisbona).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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