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Rubriche

Sent. TAR Toscana, sez. III, 9.7.2012, n. 1294

 

Nell’arco temporale tra la data di entrata in vigore della l. n. 142 del 1990 e l’entrata in vigore della l. n. 191 del 1998 (c.d. Bassanini ter) l’ambito delle attribuzioni dirigenziali, quanto alle attività gestionali di rilevanza esterna non espressamente emergenti dal dato normativo, come nella materia delle sanzioni edilizie, necessitava della mediazione statutaria. Pertanto ove lo statuto non prevedeva una attribuzione ai dirigenti, la competenza ad assumere le relative determinazioni doveva ritenersi ancora sussistente in capo al sindaco.

Link web:

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%203/1998/199802369/Provvedimenti/201201294_01.XML

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 26.03.2012, n. 4784

La disciplina degli artt. 6, 50 e 107 dell'ordinamento degli enti locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, interpretati dalla Corte alla luce della successiva evoluzione normativa, ed in particolare della riforma dell'art. 114 Cost., comma 2 e della L. 5 giugno 2003, n. 131, art. 4 di attuazione di tale riforma, comporta che la rappresentanza processuale del comune spetta in via generale al sindaco, senza necessità di preventiva autorizzazione della giunta: perciò non più atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione; con la conseguenza che all'organo suddetto è attribuito direttamente dalla legge anche il conseguente potere di conferire al difensore del comune la procura alle liti (Cass. 13968/2011; 13968/2010; 10099/2007). E siccome il ricorrente non ha documentato la sussistenza, nello statuto dell'ente, di indicazioni di contenuto diverso, non vi è stata alcuna violazione dell’art 83 c.p.c., né una mancanza di legittimazione processuale del comune nel giudizio di appello.

Cfr. anche sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 7.2.2012, n. 650

Sent. TAR Trentino-Alto Adige, Trento, sez. I, 22.3.2012, n. 96

L’art. 3 del “testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige”, recita: "Nei comuni della provincia di Trento, il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo...Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione".

Sent. TAR TOSCANA, sez. III, 30.1.2012, n. 197

La controversia ha ad oggetto un provvedimento di demolizione di un fabbricato adottato il 30.4.1996 dall’assessore delegato dal sindaco. Di fronte alla doglianza del ricorrente sull’incompetenza dell’organo politico, in quanto il provvedimento rientra nelle attribuzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 51 della l. n. 142/1990, il giudice amministrativo precisa che il dirigente è legittimato ad emanare gli atti di gestione non per effetto diretto dell'art. 51 della legge n. 142/1990, ma sulla base di adeguamenti dello statuto comunale al principio di separazione delle competenze tra organi elettivi e burocratici, secondo quanto statuito dal comma 2 del citato art. 51 (Cons. Stato, I, 28.4.1999, n. 535; TAR Lombardia, Milano, III, 2.2.2000, n. 492). Pertanto la suddetta norma non è immediatamente operativa, ma richiede la mediazione statutaria.

Link web:

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%203/1996/199602360/Provvedimenti/201200197_01.XML

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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