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Sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 12.6.2012, n. 3421

L'ordinanza sindacale impugnata, con cui si dispone un divieto a tempo indeterminato, dall'esercizio dell'attività venatoria in una porzione di territorio di circa 48 ettari, è stata adottata sul presupposto dell'impossibilità di assicurare diversamente la pubblica incolumità, per l'insufficiente effetto deterrente degli usuali divieti di caccia, e in considerazione dell'esistenza di "un disagio del personale addetto all'Azienda agraria … e dei cittadini a causa dei cacciatori, i quali durante la stagione venatoria mettono in serio pericolo l'incolumità di dette persone, oltre danneggiare le strutture agricole esistenti".

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 20 luglio 2012, n. 12668

La sezione tributaria ricorda la sentenza 16.6.2005 n. 12868 delle SS.UU. che ha affermato il principio secondo cui "nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio (ex art. 6, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il d.lg. 18 agosto 2000, n. 267) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia). Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza" (conf. Corte cass. SU 27.6.2005 n. 13710; id. sez. V, 3.10.2006 n. 21330; id. sez. lav. 2.5.2007 n. 10099; id. sez. lav. 10.6.2010 n. 13968).

Sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 13.6.2012, n. 3490

Ai sensi dell'art. 54 comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti possono essere adottate dal sindaco nella veste di ufficiale di governo solamente quando si tratti di affrontare situazioni di carattere eccezionale e impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico: tali requisiti non ricorrono di conseguenza, quando le pubbliche amministrazioni possono adottare i rimedi di carattere ordinario.

Sent. TAR MOLISE sez. I, 18.5.2012, n. 209

Il regolamento comunale non può stabilire limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, misure di cautela o obiettivi di qualità diversi da quelli previsti dal d.m. 10 settembre 1998 n. 380 e dal d.p.c.m. 8.7.2003. Le disposizioni comunali che pretendono di stabilire siffatte misure sono in contrasto con il riparto di attribuzioni stabilito dall'art. 8, comma sesto della legge 22 febbraio 2001 n. 36, a tenore del quale al comune non è assegnata la potestà di determinare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici (potestà invece assegnata allo Stato), ma solo quella di regolamentare “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi radioelettrici”. Pertanto, il comune, con la propria attività di regolamentazione e pianificazione, non può modificare le distanze minime dagli edifici, né i limiti di esposizione fissati dalla regolamentazione statale, né può imporre limitazioni alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, specie se ciò avviene in assenza di compiuti rilievi istruttori, risultanze di carattere scientifico, ovvero senza plausibili ragioni giustificative (cfr. Cons. Stato III, 3.3.2010 n. 4280; idem VI, 30.7.2003 n. 4391; idem VI, 26.8.2003 n. 4841).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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