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Rubriche

Sentenza n. 178/2012 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito: 11 luglio 2012. Pubblicazione in G.U. 18 luglio 2012.

Motivi della segnalazione

Nella sentenza n. 178/2012 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 37, c. 1, secondo periodo, e 29, c. 1, lettera k), alinea e, del d.lgs. n. 118/2011 nella parte in cui si applicano direttamente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. Ne esce corroborata – in coerenza con alcune recenti pronunce del giudice delle leggi – la constatazione che alla specialità finanziaria continua a corrispondere una specialità procedurale, non intaccata dalla legge n. 42/2009.

Sent. n. 164/2012 - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Deposito: 27/06/2012. Pubblicazione in G.U. 04/07/2012.

Motivo della segnalazione

In questa decisione la Corte, nel respingere un’eccezione dell’Avvocatura dello Stato, specifica il regime di impugnabilità, da parte della Regione, del Decreto legge: controbattendo all’asserzione della difesa dello Stato, secondo la quale i ricorsi proposti «avverso le norme del decreto-legge non modificate in sede di conversione e quindi, in ipotesi, immediatamente lesive» sarebbero tardivi, la Corte asserisce che l’efficacia immediata, propria del decreto-legge, e il conseguente carattere lesivo che esso può assumere, lo rendono impugnabile in via immediata da parte delle Regioni; anche se è pur vero che soltanto con la legge di conversione il detto provvedimento legislativo acquisisce stabilità (art. 77, terzo comma, Cost.) la Regione può, a sua scelta, impugnare tanto il solo decreto legge, quanto la sola legge di conversione, quanto entrambi (ex plurimis: sentenze n. 298 del 2009, n. 443 del 2007, n. 417 del 2005, n. 25 del 1996).

Sent. n. 162/2012 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito: 27/06/2012 . Pubblicazione in G.U. 04/07/2012.

Motivi della segnalazione

In questa decisione, la Corte torna a ribadire quanto più volte affermato a proposito della «pregiudizialità logico-giuridica» delle censure riferite all'art. 76 Cost., «giacché esse investono il corretto esercizio della funzione legislativa e, quindi, la loro eventuale fondatezza eliderebbe in radice ogni questione in ordine al contenuto precettivo della norma in esame» (ex plurimis, sentenze n. 80 del 2012 e n. 293 del 2010). Pertanto, secondo la Corte esse devono essere esaminate per prime e fra queste, la precedenza spetta, seguendo la medesima linea di pregiudizialità logico-giuridica, a quelle relative alla genericità e indeterminatezza della delega, indipendentemente dall'ordine seguito dal giudice rimettente.

Ordinanza n. 137/2012 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 31/05/2012 – Pubblicazione in G.U. 06/06/2012

Motivi della segnalazione

L'ordinanza n. 137 del 2012 è relativa alla legittimità costituzionale degli artt. 14, 15, comma 1 (limitatamente ad una sua parte), 17, comma 1, 19, 20, 22, 25, 26, 35, 36, 38, 40 e 41 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 732-672-699-700-713 approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 297 del 9 novembre 2011; il relativo ricorso è stato promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 17 novembre 2011, depositato in cancelleria il 28 novembre 2011, ed iscritto al n. 164 del registro ricorsi 2011.

Sentenza n. 200/2012 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 20/07/2012 - Pubblicazione in G.U. 25/07/2012

Motivi della segnalazione

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'articolo 3 del d.l. n. 138 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, disposizione che prevedeva l'abrogazione, allo scadere di un termine predefinito (30 settembre 2012) di tutte le disposizioni statali incompatibili con il principio espresso nel primo comma dello stesso articolo secondo il quale «l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge». Essa perviene a tale esito in considerazione del tenore normativo dell'art. 3, comma 1: proprio perché quest'ultimo contiene disposizioni di principio, e non prescrizioni di carattere specifico e puntuale, "la soppressione generalizzata delle normative statali incompatibili con la disposizione appare indeterminata e potenzialmente invasiva delle competenze legislative regionali".

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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