Fonti delle Regioni ordinarie

Rubriche

Rassegna delle Leggi regionali di adeguamento al Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213*.

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. G.U. 10 ottobre 2012, n. 237

La rassegna delle leggi che istituiscono e disciplinano gli organi regionali a tutela delle pari opportunità è diretta a fornire un quadro generale delle principali normative sul tema, allo scopo di fornire elementi di comparazione tra le soluzioni di volta in volta prescelte.

In una prospettiva di maggiore completezza si è ritenuto di inserire il riferimento ad organi ed organismi, investiti di funzioni di promozione, supporto e sviluppo delle pari opportunità, operanti a livello regionale in ottemperanza a prescrizioni della normativa statale.

Questo il contesto di riferimento delle riflessioni qui svolte.

REGIONE ABRUZZO 

L.R. 14 giugno 2012, n. 26 (B.U. 20 giugno 2012, n. 34 ed entrata in vigore il 5 luglio 2012)

Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini.

Note: la L.R. 18 maggio 2000, n. 88 (B.U. 28 giugno 2000, n. 18), Commissione permanente per la realizzazione delle pari opportunità, della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne e la promozione di azioni positive, è stata abrogata dall’art. 11 della L.R. 26/2012.

NOTE: si segnala che nella regione sono stati istituiti anche l’assessorato per le politiche di genere, la Consigliera di parità effettiva (ai sensi dell'art. 12, c. 3, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di parità su designazione delle regioni e delle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469) nonché il Comitato unico di garanzia – C.U.G. (ai sensi dell’art. 21, c. 1, lett. c) della l. 183/2010 che modifica l’art. 57 del d.lgs. 165/2001).

 

Regione Friuli Venezia Giulia

Legge regionale 11 ottobre 2013, n. 13 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Adeguamento all’ordinamento dell’Unione europea in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004, in materia di partecipazione alla formazione e all’attuazione della normativa dell’Unione europea, alla legge regionale 20/2007, in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 14/2007, in materia di conservazione della fauna selvatica e alla legge regionale 21/2005, in materia di medicina del lavoro (Legge europea 2012)”.

B.U. 16 ottobre 2013, n. 42

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2014, il Governo ha impugnato la legge della Regione autonoma Sardegna n. 16/2014, relativa a "Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti".

La legge in esame prevede che la Regione Sardegna registri un "marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e agro-alimentari" di cui la stessa è titolare, tutelato, in caso d'uso non autorizzato, da apposite sanzioni amministrative (art. 24).

Con delibera del 10 settembre 2014 il Governo ha impugnato la legge della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 30 giugno 2014 per asserito contrasto con le disposizioni costituzionali in tema di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni.

L'articolo 5 della legge in parola, attribuendo alla Giunta regionale - sentite le Commissioni consiliari competenti e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) - il compito di definire i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, violerebbe la potestà legislativa dello Stato, dovendosi ricondurre la competenza in parola tra le materie "tutela della concorrenza" (Art, 117, comma 2, lett .e)) e "tutela dell'ambiente" (articolo 117, comma 2 lett. s)) di competenza legislativa esclusiva statale.

Dall'inizio dell'anno il Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Bolzano ha approvato 8 leggi provinciali. Del periodo più recente (giugno-ottobre 2014) si segnalano:

Legge provinciale 21 luglio 2014, n. 51.

Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 8, della legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5, recante "Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e sulla composizione e formazione della Giunta provinciale".

Nei mesi luglio-ottobre 2014 il Consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Trento ha adottato 6 leggi provinciali, fra le quali si segnalano:

Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8

Modificazioni della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, relative all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e della legge provinciale di contabilità 1979, relative alle operazioni di cessione dei crediti

La legge provinciale ha stabilito una riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF per la Provincia Autonoma di Trento pari a 0,73 punti percentuali, per il periodo d'imposta 2014 e a beneficio di tutti coloro che hanno un reddito imponibile non superiore ad euro 15.000.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2014, il Governo ha impugnato la legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 28 marzo 2014, n. 5 rubricata “Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)”.

La legge in esame, in attuazione della competenza regionale in materia di agricoltura e foreste (art. 4 dello Statuto di autonomia), ha modificato l’art. 16 della l. r. n. 9/2007, introducendo la seguente disposizione: “[…]è ammesso il reimpiego nel ciclo colturale di provenienza dei residui ligno-cellulosici derivanti da attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), da potature, ripuliture o da altri interventi agricoli e forestali, previo rilascio, triturazione o abbruciamento in loco, entro 250 metri dal luogo di produzione, purché il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale, tramite distribuzione, come sostanze concimanti o ammendanti e lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 centimetri nel caso della triturazione e i 5 centimetri nel caso delle ceneri”.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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