Fonti delle Regioni ordinarie

Rubriche

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. lav. 25.7.2011, n. 16190

La sezione lavoro ribadisce (Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. Cass. 23 settembre 2009 n. 20535 e Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161) che il requisito previsto dall'art. 366, n. 6, c.p.c il quale sancisce che il ricorso deve contenere a pena d'inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, per essere assolto, "postula che sia specificato in quale sede processuale il documento è stato prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, allegare dove nel processo è rintracciabile". Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento, in quanto quest'ultimo sia un atto prodotto in giudizio, richiede che si individui dove è stato prodotto nelle fasi di merito e, quindi (anche in funzione di quanto dispone l'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), che esso sia prodotto in sede di legittimità.

Sent. TAR LAZIO, sez. II, 25.7.2011, n. 6673

Sono impugnati di fronte al TAR Lazio gli atti sindacali di nomina della giunta del comune di Roma, in quanto la presenza di un solo assessore di sesso femminile non garantirebbe il rispetto del parametro dell’equilibrio di genere, equilibrio imposto dagli artt. 3 e 51 della Costituzione e dall’art. 5, comma terzo dello statuto del Comune di Roma.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. III 16.6.2011, n. 13172

L’art. 71 dello statuto provinciale de L'Aquila prevede che: "la competenza a proporre azioni e a resistere in giudizio, nonché il potere di conciliare e transigere spettano ai dirigenti. Il regolamento di organizzazione può stabilire i casi in cui i dirigenti dovranno sentire il parere, non vincolante, della Giunta Provinciale, qualora il Presidente, nelle sue funzioni di indirizzo complessivo, ritenga che la questione oggetto della causa sia di rilevante interesse strategico per il governo dell'Ente".

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 19.5.2011, n. 11085

La sezione tributaria riafferma (vedi già sent. Cass. civ., sez. trib. 17.2.2010, n. 3731 nel numero 2/ 2010 di questa Rivista; Cass. civ., sez. trib. 27.10.2010, nn. 26166, 26167 e 26168 nel numero 1/2011 e Cass. civ., sez. trib 9.3.2011, n. 5654 nel numero 2/2011) che in tema di contenzioso tributario, “nel comune di Roma il potere di rappresentanza processuale attribuito ai dirigenti comunali dall'art. 34, comma 4, dello statuto comunale, …e dall'art. 3 del regolamento… (disciplina interna del contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie), deve intendersi limitato ai giudizi davanti alle commissioni tributarie, essendo così circoscritta dalla suddetta norma regolamentare la più ampia previsione contenuta nel citato art. 34, comma 4, dello statuto”.

La sezione tributaria riafferma (già Cass. 1341/2010) ) che "il potere del dirigente di rappresentare il comune in giudizio, nel settore di sua competenza (nella specie, tributi) era già riconosciuto, nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, allorché lo statuto comunale (od anche il regolamento, se ad esso lo statuto faccia rinvio in materia) affida al dirigente medesimo detto potere.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 4.1.2011

Qualora lo statuto o anche il regolamento (nel caso che lo statuto contenga un espresso rinvio alla normativa regolamentare) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all’intero contenzioso al dirigente dell’ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 9.3.2011, n. 5654

La sezione tributaria riafferma (vedi già sent. Cass. civ., sez. trib. 17.2.2010, n. 3731 nel numero 2/ 2010 di questa Rivista e Cass. civ., sez. trib. 27.10.2010, nn. 26166, 26167 e 26168 nel numero 1/2011 di questa Rivista) che in tema di contenzioso tributario, “nel comune di Roma il potere di rappresentanza processuale attribuito ai dirigenti comunali dall'art. 34, comma 4, dello statuto comunale, …e dall'art. 3 del regolamento… (disciplina interna del contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie), deve intendersi limitato ai giudizi che …si svolgano dinanzi alle commissioni tributarie, con esclusione del ricorso per cassazione”.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. lav. 20.1.2011, n. 1226; sent. CASSAZIONE CIVILE sez. lav. 21.3.2011, n. 6366

I regolamenti comunali non sono atti normativi di rango paraprimario o subprimario, diversamente dallo statuto dell’ente, che appartiene in considerazione anche della forma di pubblicità cui tale fonte è soggetta, alla scienza ufficiale del giudice.

Il regolamento è norma secondaria la cui conoscenza non rientra tra i doveri del giudice, analogamente agli atti meramente amministrativi, ed in particolare ai decreti ministeriali. Il regolamento comunale deve pertanto essere allegato e prodotto in giudizio non rientrando la sua conoscenza tra i doveri del giudice.

Pertanto il mancato assolvimento da parte del ricorrente dell’onere di allegazione e produzione delle fonti non consente l’esame delle questioni sottoposte all’esame della Corte.

Sent. T.A.R. LIGURIA, Genova, 7.4.2011, n. 565; sent. T.A.R. LOMBARDIA, Milano, 13.5.2011, n. 1239

Le disposizioni regolamentari che siano immediatamente precettive e direttamente lesive della posizione dei soggetti interessati devono essere impugnate nell’ordinario termine di decadenza, non essendo ammissibile l’impugnazione del regolamento comunale, solo in occasione dell’adozione di un atto esecutivo.


Sent. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, 14.3.2011, n. 200

I caratteri che, sul piano del contenuto sostanziale, valgono a differenziare i regolamenti dagli atti e provvedimenti amministrativi generali, vanno individuati in ciò: mentre quest'ultimi costituiscono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono diretti alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili, i regolamenti sono espressione di una potestà amministrativa secondaria rispetto alla potestà legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano appunto i caratteri della generalità e dell'astrattezza, intesi essenzialmente come ripetibilità nel tempo dell'applicazione delle norme e non determinabilità dei soggetti cui si riferiscono.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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