Fonti delle Regioni ordinarie

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CONS. STATO, sez. V, 8 luglio 2019, n.4774

Il termine per la proposizione del ricorso decorre "per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento" (art. 21 l. n. 1034 del 1971, ratione temporis applicabile; oggi art. 41, comma 2, Cod. proc. amm.).

CONS. STATO, sez. III, 15 ottobre 2019, n.6998
Il Collegio rigetta l'eccezione sollevata dall'appellante di difetto di legittimazione a resistere in capo al Comune per mancanza della necessaria autorizzazione, osservando che nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, di cui al D. Lgs. 18/8/2000 n. 267  salva diversa previsione dello statuto comunale o dei regolamenti a cui il medesimo faccia espresso rinvio  la rappresentanza legale dell'ente compete al Sindaco, il quale non necessita di preventiva autorizzazione ad agire o a resistere in giudizio (Cons. Stato, sez. IV, 21/09/2015, n. 4395; Sez. VI, 9/6/2006 n. 3452; Cass. Civ. SS. UU. 27/6/2005 n. 13710).

CASS. CIV., sez. trib., 01 agosto 2019, n.20769
Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio (testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "ex" art. 6, comma 2) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia). Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza. U, Sentenza n. 12868 del 16/06/2005 V, anche Cass. 8083/2018).
L'autorizzazione alla lite da parte della Giunta non è più necessaria salvo che lo Statuto disponga in deroga alla previsione generale diversamente.

CASS. CIV., sez. trib., 06 agosto 2019, n. 20961; CASS. CIV., sez. trib., 06 agosto 2019, n. 20962; CASS. CIV., sez. trib., 06 agosto 2019, n. 20963; CASS. CIV., sez. trib., 06 agosto 2019, n.20964; CASS. CIV., sez. trib., 06 agosto 2019, n.20965; CASS. CIV., sez. trib., 06 agosto 2019, n.20966

Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, comma 2, al Sindaco spetta la rappresentanza legale del Comune, anche processuale, e nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale competente di stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio (ex art. 6, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267) di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente. Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza (Cass. sez. un. 12868/2005; Cass. n. 8083/2018). Di conseguenza non occorre che il Sindaco, se non vi sono deroghe alla generale previsione di legge, giustifichi i propri poteri depositando lo Statuto.

CASS. CIV., sez. III, 10 settembre 2019, n.22526

Con la sentenza la Corte di Cassazione ribadisce che, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, fonte primaria), competente a conferire al difensore del comune la procura alle liti è solo il sindaco, sicchè la Delib. della giunta comunale, quand'anche prevista dalla normativa secondaria rappresentata dallo statuto, resta un atto meramente gestionale e tecnico, privo di valenza esterna (Cass., 23/03/2016, n. 5802, pag. 3, Cass., 21/06/2018, n. 16459, pagg. 4-5).

T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 23 aprile 2019, n. 2242

Il ricorrente si duole dell'illegittimità dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 7 del 10.07.2014 per sproporzione tra i mezzi adottati rispetto ai reali fattori di rischio e alle circostanze di fatto.
Tale ordinanza avrebbe imposto l'esecuzione di una serie di operazioni non solo dispendiose ma sostanzialmente inutili, e, comunque, inidonee a risolvere i problemi strutturali dell'edificio. Invero, parte di prospetti e dei cornicioni erano in accettabile stato manutentivo, sicché illegittimamente l'Amministrazione comunale avrebbe consentito l'apposizione di ponteggi per l'intero perimetro dello stabile, sembrando invece sufficiente, secondo il criterio di proporzionalità e con minore sacrificio per il privato, l'apposizione di semplici reti paramassi, facendosi poi riferimento all'operatività di un cd. "ragnetto".
Per il TAR la censura è infondata. Premesso che tale ordinanza impone, in danno, l'attuazione delle opere di prima necessità, non può addursi alcuna sproporzione dei mezzi adottati rispetto ai reali fattori di rischio in quanto tutte le facciate del complesso andavano messe in sicurezza e le mantovane/ponteggi installati non sono stati sicuramente sproporzionati rispetto ai rischi (ulteriore pericolo di caduta calcinacci, come già avvenuto, con possibili esiti fatali), con ineludibile recessione degli interessi patrimoniali individuali, propri delle abitazioni e delle attività commerciali presenti in loco. Si tratta di strutture provvisorie servite nell'immediatezza dell'evento, che potevano comunque essere utilizzate dai condomini stessi al fine di eseguire le opere di messa in sicurezza.

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, sez. V, 24 aprile 2019, n. 2252

Con riferimento alla urgenza di provvedere non rileva che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente, essendo il Comune già a conoscenza dal 2004 della situazione su relazione dello stesso ricorrente, ma la necessità attuale di intervenire a prescindere dalla prevedibilità e dall'imputabilità: il decorso del tempo non consuma il potere dell'Amministrazione di provvedere (cfr. ex multis: T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 23.02.2018, n. 1214; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 31.08.2019, n° 9106).

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, sez. V, 5 aprile 2019, n. 1914

Il ricorso è manifestamente fondato in riferimento alla censura articolata nel secondo motivo, con il quale si deduce la violazione del disposto dell'art. 192 comma 3 T.U.A. e del disposto dell'art. 7 l. 241/90, norma generale applicabile a qualsivoglia tipo di procedimento amministrativo, con la sola eccezione di quelli espressamente indicati nell'art. 13 l. 241/90 (secondo cui "Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. 2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni") e con la possibilità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento solo ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ovvero, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza, ove ricorra un'urgenza qualificata che va debitamente esternata dalla P.A.

T.A.R. SICILIA, Palermo, 7 maggio 2019, n. 1269

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento, con il quale il Sindaco del Comune di Gela aveva ordinato alla ditta  affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti  la rimozione di tutti i rifiuti solidi urbani abbandonati e la riattivazione dei servizi accessori.
Il TAR osserva che, con il provvedimento gravato, il Comune ha ordinato alla ricorrente di effettuare prestazioni di servizi aggiuntivi, precedentemente ridotti dall'ente locale proprio per la carenza di risorse finanziarie.

CONS. STATO, sez. V, 21 giugno 2019, n. 4268

Con la sent. in oggetto il Cons. Stato ha deciso l’appello avverso sentenza del Tar Lazio che accoglieva il ricorso proposto avverso l'ordinanza n. 185 del 2008, con cui il Sindaco del Comune di Viterbo aveva disciplinato gli orari di apertura e chiusura di esercizi commerciali e, in generale, delle attività produttive insistenti sul territorio comunale, nonché avverso il provvedimento della Polizia locale del 25 giugno 2009, che aveva applicato la detta ordinanza all'esercizio commerciale della ricorrente.

CONS. STATO, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3580

L’appello aveva ad oggetto sentenza del TAR Molise che aveva respinto il ricorso contro il Sindaco del Comune di Frosolone, nonché contro lo stesso Comune e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) del Molise, per l'annullamento dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 9 del 27 giugno 2016. Con detta ordinanza, emessa per motivi igienico-sanitari e a salvaguardia della salute pubblica, il Sindaco aveva ordinato di provvedere ad eseguire i necessari interventi atti a convogliare direttamente nella pubblica fognatura i reflui domestici derivanti dalle abitazioni site nel centro urbano del Comune di Frosolone (IS), in via Vico Stella.

Osservatorio sulle fonti

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